In tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall’applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione e sempre nel rispetto del disposto dell’art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. La conferma arriva dalla Cassazione con ordinanza 10 aprile 2020, n. 7780.
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Con la sentenza n. 11803 del 2020, le sezioni Unite penali della Corte hanno dato risposta al quesito se, nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il soggetto sottoposto a misura privativa o limitativa della libertà personale, che intenda esercitare il diritto di comparire personalmente all’udienza camerale ai sensi dell’art. 309, comma 8-bis, c.p.p., debba formularne istanza, personalmente o a mezzo del difensore, nella richiesta di riesame, oppure possa presentare la richiesta anche non contestualmente alla proposizione dell’impugnazione cautelare, ma comunque in tempo utile per consentire di organizzare la tempestiva traduzione, ai fini del regolare svolgimento del procedimento di cui all’art. 309 c.p.p.
I legislatori degli Stati membri dell’Ue possono prevedere un procedimento civile di confisca indipendentemente dall’accertamento di un reato: secondo la sentenza “AGRO IN 2001”, del 19 marzo 2020 (causa C-234/18), infatti, il diritto dell’Unione non lo vieta e tale procedimento non rientra nell’ambito di applicazione della decisione quadro 2005/212/GAI relativa alla confisca dei beni. La questione è stata sollevata con riferimento a un caso bulgaro, ma il tema riveste una particolare importanza anche per l’Italia dove da tempo si dibatte in merito alla confisca di prevenzione e, di recente, non senza polemiche, il D.L. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019) ha aggiunto ai “casi particolari di confisca” del D.Lgs. n. 74/2000 l’istituto della confisca c.d. “allargata o per sproporzione”, già previsto in altro ambito ma adesso introdotto per tutte le fattispecie penal-tributarie al fine di contrastare l’evasione fiscale e, in particolare, per colpire l’illecita accumulazione di ricchezza conseguente alla commissione di delitti tributari particolarmente gravi.
L’esistenza di aperture nel muro, sebbene prive della intelaiatura, ma che rivelino, in modo palese, la specifica e normale funzione di consentire l’esercizio della veduta sul fondo del vicino deve considerarsi sufficiente a creare de facto quella situazione che occorre per dar vita alla costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia e ciò in quanto a tale fine non occorre che la situazione oggettiva di subordinazione o di servizio tra i due fondi derivi da opere complete e munite di tutti gli attributi ad esse inerenti, essendo, invece, sufficiente che esistano segni visibili, precisi ed inconfondibili, che valgano a rilevare, obiettivamente ed in modo non equivoco, la destinazione dell’opera all’esercizio della servitù. È quanto si legge nell’ordinanza n. 7783 del 10 aprile 2020 della Corte di cassazione.
A questo interrogativo il Tribunale di Parma, con provvedimento del 12 marzo 2020, ha risposto seccamente: «No!». Come si cercherà di chiarire, questa conclusione – in linea di principio – deve essere condivisa, ma non è affatto così scontata come sembrerebbe emergere dallo stringatissimo provvedimento in commento.
Pronunciandosi su un caso “georgiano” in cui si discuteva della legittimità dei provvedimenti adottati dalle autorità investigative e giudiziarie nei confronti dei pubblici ufficiali che avevano causato la morte dei parenti dei ricorrenti, mentre gli stessi si trovavano detenuti in carcere, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha, all’unanimità, ritenuto violata la norma convenzionale di cui all’art. 2 (diritto alla vita) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in entrambi i suoi aspetti, procedurali e sostanziali. Il caso riguardava la morte dei parenti dei ricorrenti durante un’operazione di polizia per reprimere una rivolta nella prigione in cui erano detenuti. Innanzitutto, la Corte (sentenza 2 aprile 2020, nn. 8938/07 e 41891/07) ha riscontrato varie carenze nelle indagini delle autorità in merito ai fatti scaturiti dalle azioni antisommossa che avevano reagito a disordini nella prigione, e che poi avevano portato all’uccisione dei parenti dei ricorrenti, in quel momento ivi detenuti. A titolo esemplificativo, le prime attività di indagine erano state svolte dalla stessa istituzione, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, che aveva disposto ed eseguito le misure anti sommossa. La Corte ha anche riscontrato che, mentre l’azione delle forze dell’ordine avrebbe potuto essere giustificata nel decidere di usare la forza per reprimere una sommossa causata dai detenuti durante la rivolta, il livello di forza utilizzato non era stato tuttavia assolutamente necessario. Ciò era stato dimostrato, tra le altre cose, dalla mancanza di una appropriata pianificazione della risposta delle forze dell’ordine, dal fatto che l’uso della forza era stato indiscriminato ed eccessivo e, infine, dal fatto che le autorità non fossero riuscite a fornire successivamente un’adeguata assistenza medica ai detenuti.
L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha inevitabilmente spostato l’attenzione del dibattito politico sull’esigenza di riforma della tribolata responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria.
A causa dell’epidemia da COVID-19, molte imprese sono costrette a ricorrere alle clausole di force majeure. Quali sono le sorti dei contratti sprovvisti di tale clausola? E cosa succede se l’eventuale controversia deve essere decisa da corti o da tribunali arbitrali vicini alla tradizione giuridica di common law? La risposta a queste domande passa per la dottrina della frustration.
L’impugnativa del preavviso di fermo, così come del fermo, è azione di accertamento negativo della pretesa creditoria in tal modo avanzata ed è intesa ad ottenere, altresì, l’inibizione alla relativa iscrizione presso il pubblico registro automobilistico. A confermarlo è la Cassazione con sentenza 8 aprile 2020, n. 7756.
Con la sentenza n. 8538 del 2020, la Corte di Cassazione torna sulla questione della possibile applicazione dell’art. 166 comma 1 c.p. – secondo cui la sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie – alla confisca “per equivalente”, consolidando l’indirizzo negativo per il quale la concessione del beneficio di cui all’art. 163 c.p. non incide sulla operatività della particolare misura ablativa.
