L’emergenza epidemiologica causata dal Covid-19 in Italia e la conseguente legislazione con cui il Governo ha imposto misure restrittive volte a contenere la diffusione del contagio stanno avendo significative ripercussioni sui contratti in corso di esecuzione. Dopo avere ripercorso le discipline codicistiche della impossibilità sopravvenuta, della eccessiva onerosità e della presupposizione, l’autore offre alcune prime riflessioni, arricchite da spunti dottrinali e precedenti giurisprudenziali, con specifico riguardo alla vendita, all’appalto e alla locazione, nel tentativo di delineare le conseguenze giuridiche della predetta emergenza su tali tipologie contrattuali in corso di esecuzione.
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Al fine di ritenere integrato l’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. g. d. lgs. 23.2.2006, n. 109 (“la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile”) non basta che siano stati utilizzati istituti giuridici, (le ipotesi di revoca dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la necessità dell’istanza di parte per la distrazione delle spese processuali), in modo difforme dal dettato legislativo e fuori dei requisiti espressamente indicati dalla norma; occorre, infatti, la sussistenza dell’altro requisito ineludibile per l’integrazione dell’illecito disciplinare contestato, consistente nella compromissione della considerazione del singolo magistrato e del prestigio dell’ordine giudiziario. È quanto si legge nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 15 aprile 2020, n. 7832.
Di seguito l’articolo del dott. Benedetti pubblicato su Immobili & proprietà n. 4/2020, Ipsoa, Milano.
Il condominio è una comunità in cui le parole hanno un peso giuridico ben preciso e non possono essere spese in assoluta libertà poiché le conseguenze possono essere assai gravi.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva, in accoglimento dell’appello cautelare del P.M., ripristinato la misura cautelare genetica degli arresti domiciliari applicata per il reato ex art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, che era stata invece sostituita d’ufficio dal GIP, in sede di rigetto della richiesta di emissione di mandato di arresto europeo, con l’obbligo di dimora, la Corte di Cassazione (sentenza 23 marzo 2020, n. 10473) – nel rigettare la tesi difensiva, secondo cui il potere di sostituzione ex art. 299 c.p.p. derivava dalla richiesta di MAE, rispetto alla quale il GIP aveva interpellato il pubblico ministero sulla persistenza delle esigenze cautelari – ha invece affermato che all’atto della richiesta di emissione del mandato d’arresto europeo il GIP è tenuto solo a verificare l’esistenza di tale presupposto, laddove gli artt. 28 ss. della l. 69/2005 non prevedono il potere del giudice adito per l’emissione del MAE di procedere di ufficio alla revoca o alla sostituzione della misura cautelare genetica.
Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore (Cass. pen., SS.UU., sentenza 16 aprile 2020 n. 12348).
L’evolversi della situazione sanitaria in Italia, con la conseguente adozione di continue misure normative volte a contenere il contagio, pone non pochi problemi di azione all’amministratore di condominio che si trova a fronteggiare situazioni del tutto nuove. Il problema principale è rappresentato dal divieto di convocare i condomini in assemblea, con conseguente impossibilità di approvare rendiconti e preventivi di spesa e/o prendere le necessarie decisioni relative alla manutenzione straordinaria (non urgente) e fruire delle agevolazioni fiscali in scadenza alla fine dell’anno (ad esempio il bonus facciate).
Secondo la Cassazione, ordinanza 10 aprile 2020, n. 7781, va escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un “affare” in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell’affare, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. “preliminare di preliminare”, costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva annullato l’ordinanza con cui il GIP aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere al capo tifoseria di una nota società calcistica, limitatamente al reato di auto riciclaggio, la Corte di Cassazione (sentenza 17 marzo 2020, n. 10364) – nel disattendere la tesi del PM che aveva impugnato l’annullamento, secondo cui condotta di impiegare in attività economica non può richiedere l’esercizio professionale di attività imprenditoriale, finanziaria o speculativa ma è integrata da qualsiasi forme di reimmissione delle disponibilità economiche di provenienza delittuosa nel circuito economico legale – ha invece rilevato la correttezza dell’impostazione della ordinanza del tribunale del riesame, che aveva evidenziato la difficoltà di sussumere la commercializzazione di biglietti di ingresso allo stadio, peraltro rilasciati nominativamente ai beneficiari, tra le attività di impiego, sostituzione o trasferimento in attività finanziarie, economiche o imprenditoriali, confermando altresì l’esattezza della soluzione che aveva negato la ricorrenza dell’elemento oggettivo costituito dalla portata dissimulatoria della condotta rispetto all’individuazione della provenienza delittuosa del bene.
In tema di reati contro l’ordine pubblico, è perseguibile penalmente in quanto integra il reato di associazione per delinquere (art. 416, c.p.), l’apertura di una piattaforma informatica, attiva nel c.d. Dark Web, per la gestione di un “market on line” attraverso la fornitura del servizio e-commerce per l’offerta in vendita, attraverso le varie sezioni della piattaforma medesima – di merce illecita (nella specie, sostanza stupefacente, dati finanziari abusivamente sottratti, documenti di identità contraffatti, prodotti industriali contraffatti, armi da sparo anche da guerra ed esplosivi). È quanto afferma la Cassazione penale, sezione III, sentenza 23 marzo 2020, n. 10485.
Un nuovo effetto causato dall’epidemia da Coronavirus è la possibilità di trasformare l’udienza orale in una trattazione scritta mediante note dei difensori: il Tribunale di Lecce (ordinanza 27 marzo 2020) vi fa ricorso per gestire un procedimento d’urgenza.
