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Con la decisione n. 11202/2020, la Prima Sezione della Cassazione è tornata nuovamente ad occuparsi della sorte degli ordini di carcerazione, e dei provvedimenti di sospensione, emessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 3 del 2019 (la c.d. “Spazza-corrotti”. Se il provvedimento di sospensione dell’esecuzione della pena è precedente, vige la normativa di favore, per il principio del tempus regit actum, a nulla rilevando la sopravvenienza di una nuova normativa (e, per di più sfavorevole).
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza aveva respinto la istanza presentata da un detenuto, avente ad oggetto la concessione di misure alternative alla detenzione, la Corte di Cassazione (sentenza 23 marzo 2020, n. 10565) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui il giudizio di primo grado era nullo, in quanto l’udienza si era tenuta nonostante il difensore del condannato avesse chiesto rinvio dell’udienza per impedimento professionale – ha infatti affermato che la norma di cui all’art. 420-ter, comma 5, c.p.p. si applica anche nel procedimento di cui all’art. 666 c.p.p., e quindi anche nel procedimento di sorveglianza, e anche nel caso di impedimento del difensore per concomitante impegno professionale.
La presente, sintetica nota, si propone di esaminare alcuni brevi, recentissimi provvedimenti resi dalla Corte d’Appello di Venezia in due ravvicinate ordinanze dell’8 e del 14 aprile, dal Tribunale di Firenze il 16 aprile 2020 e dal Tribunale di Livorno il 27 marzo 2020. Le pronunce sono accomunate, come purtroppo quasi tutto quanto è all’attenzione dei giuristi in questo difficile momento storico di emergenza sanitaria e di coordinamento dell’emergenza con le esigenze di gestire nel modo migliore l’amministrazione della giustizia civile, dal costituire alcune tra le prime pronunce in tema di organizzazione delle udienze in base alle vigenti normative emergenziali.
La lesione della persona può provocare nei congiunti non solo uno sconvolgimento delle abitudini di vita, ma anche una sofferenza d’animo e una perdita vera e propria di salute. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione dell’8 aprile 2020, n. 7748.
Il giudice dell’esecuzione, anche nel caso di una pena inflitta con sentenza irrevocabile di patteggiamento ed il cui reato, posto a fondamento del provvedimento, sia stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui prevede un minor trattamento sanzionatorio, non può esaurire il proprio compito delibativo confermando la pena già inflitta perché rientrante ancora nell’ambito della forbice punitiva, ma deve al contrario procedere ad una vera e propria rinnovazione in concreto della valutazione sanzionatoria secondo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. con necessaria riduzione della pena (Cass. pen. sez. I, sentenza 3 marzo 2020, n. 10894).
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza aveva confermato l’ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza con cui era stato negato ad un detenuto il rilascio del c.d. permesso di necessità per poter assistere all’esumazione della salma del padre, la Corte di Cassazione (sentenza 23 marzo 2020, n. 10541) – nel rigettare la tesi difensiva, secondo cui l’ordinanza doveva considerarsi erronea alla luce della giurisprudenza di legittimità che aveva riconosciuto i requisiti della eccezionalità e della particolare gravità in presenza di vicende analoghe – ha diversamente affermato che il caso in esame non era riconducibile ad alcuna delle situazioni cui di regola la giurisprudenza di legittimità riconosce l’applicabilità del “permesso di necessità”, essendo infatti ravvisabile nella motivazione sottesa alla richiesta di tale permesso soltanto un mero interesse personale del detenuto, non riconducibile ad esigenze fondamentali, sul piano morale e materiale, del medesimo.
L’interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati, decorrente dalla data di realizzazione dell’illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti in cui si articola il giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio dell’ordine la prescrizione è soggetta ad interruzione con effetti istantanei; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera, invece, il principio dell’effetto interruttivo permanente, che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza. A confermarlo è la Cassazione, sez. un., sentenza 9 aprile 2020, n. 7761.
In un momento di estrema difficoltà per il sistema Paese, occorre approfondire la flessibilità di strumenti già in uso nel nostro ordinamento per valutarne la possibile applicazione ai rapporti giuridici che fisiologicamente subiranno uno stress di tenuta nel breve-lungo termine. Con questo spirito, il Manifesto della Giurisdizione Complementare alla Giurisdizione propone la negoziazione e la mediazione come strumenti per una soluzione tempestiva e conveniente delle liti, ma anche come strumenti di coesione sociale dai quali ripartire.
In relazione al Coronavirus, si è di recente appreso dai media che sono in corso di svolgimento indagini riguardanti persone morte in talune residenze sanitarie assistenziali nelle settimane scorse. Fra i reati ipotizzati anche quello di epidemia colposa (artt. 452-438 c.p.), delitto di evento a forma vincolata.
Pronunciandosi su un caso “serbo” in cui si discuteva della legittimità della decisione della Corte costituzionale di respingere il ricorso presentato dall’interessato, per la violazione del suo diritto alla riservatezza, essendogli stato prelevato un tampone di saliva per operare la comparazione del suo DNA con quello estratto da alcune tracce rilevate sul luogo ove si era verificato un omicidio, la Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza 14 aprile 2020, n. 75229/10), pur escludendo, all’unanimità, che vi fosse stata una violazione dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata) con riferimento alla perquisizione domiciliare svolta dalla polizia, ha invece, seppure a maggioranza (sei voti contro uno), ritenuto violata la predetta norma convenzionale con riferimento al prelievo di un campione di saliva per estrarre il DNA del ricorrente. Il caso era stato originato da una perquisizione eseguita da parte della polizia dell’appartamento del ricorrente e dal conseguente prelievo di un campione di DNA nel corso di un’indagine per omicidio. La Corte di Strasburgo ha riscontrato, in particolare, che il mandato di perquisizione era stato sufficientemente specifico ed era stato assistito da garanzie adeguate ed efficaci contro gli abusi durante l’esecuzione delle operazioni di perquisizione. Per esempio, il ricorrente, il suo avvocato e il proprietario dell’appartamento erano stati presenti durante la perquisizione. Diversamente, invece, la Corte EDU ha ritenuto che il prelievo del campione di saliva per estrarre il DNA del ricorrente non fosse stato eseguito “in accordo con la legge” ai sensi dell’articolo 8. La misura era stata attuata ai sensi del previgente codice di procedura penale, che autorizzava solo il prelievo di campioni di sangue, o l’esecuzione di “altre procedure mediche”. Inoltre, il codice era stato aggiornato nel 2011 con nuove garanzie correlate ai tamponi di DNA da eseguirsi all’interno della bocca, un riconoscimento implicito che in precedenza tali garanzie mancavano.
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