Il giudice dell’esecuzione, anche nel caso di una pena inflitta con sentenza irrevocabile di patteggiamento ed il cui reato, posto a fondamento del provvedimento, sia stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui prevede un minor trattamento sanzionatorio, non può esaurire il proprio compito delibativo confermando la pena già inflitta perché rientrante ancora nell’ambito della forbice punitiva, ma deve al contrario procedere ad una vera e propria rinnovazione in concreto della valutazione sanzionatoria secondo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. con necessaria riduzione della pena (Cass. pen. sez. I, sentenza 3 marzo 2020, n. 10894).