Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza aveva confermato l’ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza con cui era stato negato ad un detenuto il rilascio del c.d. permesso di necessità per poter assistere all’esumazione della salma del padre, la Corte di Cassazione (sentenza 23 marzo 2020, n. 10541) – nel rigettare la tesi difensiva, secondo cui l’ordinanza doveva considerarsi erronea alla luce della giurisprudenza di legittimità che aveva riconosciuto i requisiti della eccezionalità e della particolare gravità in presenza di vicende analoghe – ha diversamente affermato che il caso in esame non era riconducibile ad alcuna delle situazioni cui di regola la giurisprudenza di legittimità riconosce l’applicabilità del “permesso di necessità”, essendo infatti ravvisabile nella motivazione sottesa alla richiesta di tale permesso soltanto un mero interesse personale del detenuto, non riconducibile ad esigenze fondamentali, sul piano morale e materiale, del medesimo.
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