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Non interrompe il nesso causale il tardivo e maldestro soccorso prestato dal personale sanitario allorché l’evento morte configuri il sostanziarsi del medesimo rischio cagionato dalla condotta colposa dell’agente rispetto alla quale la cattiva risposta medica può al più costituire concausa priva di autonomia (Cass. pen. sez. IV, sentenza n. 11536/2020).
A seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. il Tribunale di Venezia ha emesso, inaudita altera parte, il provvedimento (14 aprile 2020) in commento, ordinando alla banca, fidejussore, di non procedere al versamento delle somme reclamate dal locatore per il pagamento delle mensilità di mancato preavviso, richieste a fronte della risoluzione del contratto esercitata dal conduttore, commerciante al dettaglio, che ha cessato l’attività a seguito dei mancati incassi dovuti alla chiusura dell’esercizio imposta dai recenti provvedimenti governativi, ed alle conseguenze dell’acqua alta che ha colpito la città lagunare nel 2019. La decisione si segnala per essere tra le prime in materia di rapporti di locazione e coronavirus e per interessanti rilievi sulle forme di tutela processuale in pendenza dell’attuale normativa.
Solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 il giudice è tenuto a indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso; scostamento che può anche superare i valori massimi o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione, ma in quest’ultimo caso fermo restando il limite di cui all’art. 2233, comma secondo, cod. civ., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. A ribadirlo è la Cassazione con ordinanza 23 aprile 2020, n. 8146.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva riformato la sentenza assolutoria del Tribunale nei confronti di un avvocato per il reato di truffa aggravata, avendo fatto sottoscrivere ad una cliente un foglio in bianco dicendole che lo avrebbe riempito con il mandato professionale, poi invece inserendovi un patto di quota-lite non concordato, e provvedendo poi ad intascare oltre 350.000€, la Corte di Cassazione (sentenza 1 aprile 2020, n. 11030)– nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui, non essendosi proceduto all’integrale rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, non sarebbe stato superato il “ragionevole dubbio” – ha diversamente ribadito che integra il reato di truffa la condotta dell’avvocato che, approfittando del rapporto fiduciario e dell’estraneità alle questioni giuridiche della persona offesa, proponga e faccia sottoscrivere al proprio assistito il patto di quota lite, tacendone l’entità sproporzionata dell’importo derivante a titolo di compenso delle prestazioni professionali.
La Corte costituzionale, con 24 aprile 2020 n. 73, prosegue l’opera di smantellamento dei limiti imposti dall’art. 69, comma 4, c.p. al potere discrezionale del giudice di ritenere prevalenti, rispetto alla recidiva reiterata, varie circostanze attenuanti nominativamente individuate.
Non è configurabile alcun abuso del processo, allorchè il creditore utilizzi la via più breve (il procedimento monitorio) per riscuotere la parte del credito già liquida e si riservi di agire successivamente per l’accertamento e la liquidazione della parte variabile del suo preteso credito, per la diversa natura delle pretese fatte valere nei separati procedimenti (nell’uno un credito già liquido, nell’altro un credito da liquidare). È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 24 aprile 2020, n. 8165.
La responsabilità civile per i danni causati dalla fauna selvatica deve ricadere sull’ente cui è attribuito dalla legge il dovere di tutelare gli animali e, al contempo, prevenire il pericolo per l’incolumità della popolazione. Se fino ad oggi questa materia è stata sempre regolamentata dall’art. 2043 c.c., questa sentenza della Cassazione (20 aprile 2020, n. 7969) segna un completo revirement.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale nei confronti di un soggetto per il reato di diffamazione, per avere offeso un individuo, pubblicando commenti e giudizi lesivi della sua reputazione su Facebook, comunicando con video chat, con modalità accessibili ad un numero indeterminato di persone, la Corte di Cassazione (sentenza 31 marzo 2020, n. 10905) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto configurabile la diffamazione anziché il reato di ingiuria aggravata – ha diversamente ribadito che nel caso di specie ricorrevano gli estremi dell’ingiuria aggravata, atteso che l’elemento distintivo tra ingiuria e diffamazione è costituito dal fatto che nell’ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all’offeso, mentre nella diffamazione l’offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l’offensore.
Con la sentenza n. 12778 del 2020, le sezioni unite penali della Corte hanno dato risposta al quesito se la notifica del decreto di giudizio immediato all’imputato detenuto che abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia dovesse essere effettuata ex art. 156 comma 1 c.p.p. o presso il domicilio eletto.
Secondo la Cassazione, ordinanza 22 aprile 2020, n. 8034, una volta accertata la sopraggiunta carenza di interesse ad agire, il Giudice di Appello può pronunciarsi sulle spese (se non regolate con l’accordo transattivo), ma di certo non può decidere la causa nel merito, respingendo il gravame.
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