Tra le misure per il contenimento dell’epidemia introdotte dal Decreto Cura Italia con riferimento all’attività giudiziaria è compresa anche l’attribuzione ai capi degli uffici giudiziari del potere di semplificare le udienze civili che non richiedono la partecipazione personale delle parti, prevedendo che la trattazione avvenga unicamente per iscritto. Tale modello può trovare applicazione anche per la consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della controversia, ex art. 696-bis c.p.c.?
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Con due differenti bandi, l’I/2020 per i conduttori persone fisiche e il II/2020 per quelle giuridiche, Cassa Forense mette a disposizione dei propri iscritti contributi per canoni di locazione dello studio legale. Le domande vanno presentate entro il 18 maggio 2020 nel primo caso (bando 1/2020) ed entro il 27 maggio nel secondo (bando II/2020).
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, ribaltando quella di primo grado, aveva assolto un imputato dal reato di minaccia aggravata, per aver minacciato, dopo averlo offeso, un automobilista con cui aveva avuto un diverbio, brandendo al suo indirizzo un piccone, la Corte di Cassazione (sentenza 9 aprile 2020, n. 11708) – nell’accogliere la tesi della parte civile, che aveva impugnato la sentenza d’appello, secondo cui, avendo l’imputato utilizzato il piccone nello scendere dalla propria autovettura, dirigendosi verso la persona offesa, non poteva negarsi la sussistenza dell’aggravante – ha diversamente affermato che il comportamento consistente nell’armarsi di un piccone, mostrandolo dopo aver proferito frasi ingiuriose, ben può dirsi integrante una condotta minacciosa grave ex art. 612 c.p., in quanto, trattandosi di un reato di pericolo, la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicchè non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell’agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie.
Con la sentenza n. 13539 del 2020, le sezioni unite penali della Corte hanno dato risposta al quesito se, in caso di declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, sia consentito l’annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione sulla confisca ai fini della valutazione da parte del giudice di rinvio della proporzionalità della misura, secondo II principio indicato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’uomo 28 giugno 2018, G.I.E.M. srl e altri c. Italia.
Di fronte alla diffusione del Coronavirus e alle misure prese per contenere la pandemia, molte imprese si chiedono se i contratti conclusi prima della crisi possano essere rinegoziati o risolti. Quando si tratta di contratti conclusi fra imprese stabilite in Paesi diversi, la risposta varia a seconda di quanto dispone l’accordo delle parti e, in mancanza di indicazioni nell’accordo, della legge che regola il contratto. Molti contratti internazionali contengono una clausola c.d. di hardship, che permette di rinegoziare il contratto invece di porvi termine quando intervengano eventi imprevisti che alterino l’equilibrio fra le prestazioni. In assenza di una clausola simile, se il contratto è retto dalla legge italiana, l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione per avvenimenti straordinari e imprevedibili rischia di comportare la risoluzione del contratto.
Secondo la Cassazione, ordinanza 30 aprile 2020, n. 8432, la natura provvisoria dei provvedimenti presidenziali ex art. 708, comma 3 c.p.c., destinati a rimanere assorbiti dalla decisione di merito ed il carattere necessariamente incidentale del procedimento preordinato alla loro adozione, non consentita ante causam, consentono di estendere agli stessi le considerazioni svolte in riferimento ai procedimenti cautelari emessi in corso di causa e ad escludere, quindi, la necessità di una distinta pronuncia sulle spese, anche in sede di reclamo, dovendo la regolamentazione delle stesse trovare spazio nella sentenza emessa a conclusione del giudizio la quale dovrà tener conto, a tal fine, dell’esito complessivo della lite e delle modalità di svolgimento delle singole fasi in cui il processo si è articolato.
Di seguito l’articolo del dott. Crivelli, pubblicato su Riviste dell’esecuzione forzata n. 1/2020, Utet giuridica, Torino.
Lo scritto contiene la proposta di circolare che il gruppo di lavoro CESPEC ha elaborato per servire da modello ad eventuali provvedimenti di carattere generale da adottarsi nei vari tribunali in occasione dell’emergenza sanitaria che sta interessando il Paese. Essa costituisce uno schema poi declinabile in base alle esigenze dei singoli uffici.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 74 del 24 aprile 2020, parifica la procedura di applicazione, in via provvisoria, della semilibertà a quella dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanza del condannato per ottenere l’applicazione del principio del “ne bis in idem” tra i fatti giudicati con sentenza di un Tribunale tedesco (“ricettazione organizzata e banda, falso in atto pubblico e banda”) e il fatto di riciclaggio per il quale, unitamente ad altri reati, egli era stato condannato con sentenza irrevocabile emessa in Italia, la Corte di Cassazione (sentenza 8 aprile 2020, n. 11664) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente il giudice dell’esecuzione era giunto ad una conclusione di non identità dei fatti materiali quando l’uomo era stato condannato in Germania per i reati di “ricettazione organizzata” e di “banda” sulla base di aver condotto in quel paese un veicolo provento di furto e il capo d’imputazione per “riciclaggio” della sentenza italiana individuava la condotta rilevante nell’aver condotto la vettura in Germania – ha diversamente ritenuto che il Giudice dell’esecuzione aveva fatto, nella sostanza, corretta applicazione dei principi già elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, da un lato, esattamente distinguendo, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, la condotta di ricettazione della vettura, sanzionata in Germania, da quella di riciclaggio ex art. 648-bis c.p., sanzionata in Italia, consistita nell’aver compiuto operazioni dirette ad ostacolare l’identificazione della provenienza da delitto della vettura in questione.
La polizza con la quale il Comune stipula con una società assicuratrice una polizza a garanzia dell’esatta esecuzione del contratto di appalto di lavori pubblici deve essere qualificato come un contratto autonomo di garanzia e non come una fideiussione, in quanto la funzione di garanzia viene a porsi in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione, onde garantire il risarcimento del danno dovuto al creditore per l’inadempimento dell’obbligato principale. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 29 aprile 2020, n. 8358.
