In caso di intervenuto decesso della parte danneggiata, il danno liquidato secondo le tabelle di Milano deve essere ridotto dal giudice di merito proporzionalmente, avuto riguardo al tempo di effettiva sopravvivenza del danneggiato. In particolare, il giudice di merito dovrà adottare il criterio della proporzione, secondo cui il risarcimento che si sarebbe liquidato a persona vivente sta al numero di anni che questi aveva ancora da vivere secondo le statistiche di mortalità, come il risarcimento da liquidare a persona già defunta sta al numero di anni da questa effettivamente vissuti tra l’infortunio e la morte. A confermarlo è la Cassazione con sentenza n. 8532 del 6 maggio 2020.
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La sentenza della Cassazione penale n. 12043/2020 esamina un profilo della disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni di particolare importanza che chiama in causa, ancora una volta, la struttura e l’estensione del diritto alla discovery come configurato, in termini affatto peculiari, dalla Corte costituzionale nella specifica materia delle misure cautelari di carattere personale.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva, per quanto qui di interesse, parzialmente confermato la condanna inflitta in primo grado, anche agli effetti civili, nei confronti degli eredi di una donna per il reato di violazione in concorso degli obblighi di assistenza familiare (artt. 110, 570, co. 2, c.p.), per avere omesso reiteratamente di versare denaro alla madre ammalata, così facendo mancare alla stessa i mezzi di sussistenza, confermando inoltre il risarcimento, in solido tra loro, dei danni civili subiti dalla parte civile, persona danneggiata dal reato quale convivente “more uxorio” della defunta persona offesa, da liquidarsi in separata sede, con una provvisionale immediatamente esecutiva, la Corte di Cassazione (sentenza 15 aprile 2020, n. 12201) – nell’accogliere, per quanto qui rileva, la tesi difensiva, secondo cui la sentenza doveva essere annullata, in relazione alle statuizioni civili, limitatamente al disposto risarcimento dei danni patrimoniali, ivi compresa la provvisionale liquidata il favore della costituita parte civile – ha infatti affermato che, configurando le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente “more uxorio”, effettuate nel corso del rapporto, l’adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., tale obbligazione naturale vale solo nei confronti della persona convivente e non anche dei suoi figli, per cui non ha fondamento una pretesa di risarcimento nei loro confronti, pretesa che potrebbe valere solo se ricorressero nei confronti del convivente gli specifici presupposti dell’arricchimento senza causa in presenza di prestazioni a suo vantaggio esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il contenuto delle quali va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.
Il termine ex art. 201 C.d.S. decorre dall’acquisizione, da parte della P.A., di risultanze anagrafiche più precise a fronte della insufficiente determinazione dell’indirizzo del sanzionato. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 7 maggio 2020, n. 8642.
Il campionato di calcio di serie A, secondo le dichiarazioni pronunziate dagli organi apicali della federazione, potrebbe riprendere con partite a porte chiuse e, con tutta verosimiglianza, si terranno soltanto alcune delle gare del girone di ritorno; nell’ipotesi più catastrofica, invece, le competizioni non ricominceranno e lo scudetto non verrà assegnato. In ogni caso, la manifestazione non si svolgerà secondo le modalità ed alle condizioni originariamente stabilite. Alla luce di tali circostanze sopravvenute, è giusto domandarsi se i tifosi che abbiano sottoscritto dei contratti di abbonamenti, sul presupposto che la propria squadra avrebbe disputato 19 incontri casalinghi, abbiano diritto ad ottenere la ripetizione di una parte del corrispettivo versato.
Nuova puntata della decretazione d’urgenza emergenziale. Il d.l. n. 29/2020 (pubblicato sulla G.U. n. 119 del 10 maggio 2020) interviene nuovamente in tema di detenzione domiciliare, differimento dell’esecuzione della pena, misure cautelari custodiali e, più in generale, sul trattamento da riservare a condannati, internati e imputati di gravi reati di criminalità organizzata. Il risultato ottenuto si presta a rilevanti profili critici, anche di carattere costituzionale.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui la Corte d’appello aveva revocato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, comma 1 lett. d), su richiesta dell’ufficio finanziario competente, l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti già disposto dal Tribunale in favore di un donna, rilevando che dal sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria era emerso che la stessa e il suo nucleo familiare avevano percepito per l’anno 2018 redditi ai fini IRPEF, eccedenti il limite di legge per l’ammissione al beneficio in parola, la Corte di Cassazione (sentenza 15 aprile 2020, n. 12191) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui si versava in un’ipotesi rientrante tra quelle per le quali il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4-ter, prevede che la persona offesa può essere ammessa al beneficio di che trattasi anche in deroga ai limiti di reddito previsti nel decreto stesso, con la conseguenza che, una volta deliberata l’ammissione al beneficio, deve ritenersi escluso ogni obbligo per la persona offesa di comunicare le variazioni di reddito – ha diversamente affermato che una volta ammesso al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti, il soggetto rientrante in una delle categorie previste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 4-ter non è tenuto ad adempiere all’obbligo di cui allo stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. d).
Con il decreto 11 marzo 2020, n. 2726, il Tribunale di Milano-Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, ha avuto modo di occuparsi di una delicata ed attualissima tematica riguardante la sussistenza della compatibilità o meno dell’esecuzione della revoca del permesso di soggiorno a carico di un immigrato, a seguito di rigetto della relativa istanza in sede giudiziale, in presenza dell’emergenza epidemica da Covid-19, tenendo conto di tutte le condizioni sanitarie e delle normativa in concreto applicabili.
Con la sentenza n. 80 del 2020 il Giudice delle leggi ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e 15 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, nella parte in cui, in caso di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, prevedono la inderogabile competenza monocratica del capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento opposto, anche ove quest’ultimo sia un giudice collegiale, poiché tale discrasia può essere sciolta dal solo legislatore, nell’ambito della discrezionalità che gli spetta, anche in ragione delle ricadute sistematiche che una pronuncia additiva potrebbe importare.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato quella di primo grado, che aveva condannato per il reato di frode in pubbliche forniture il titolare di una società aggiudicataria dell’appalto per il servizio di refezione scolastica presso un comune, per avere utilizzato, per la preparazione dei pasti, prodotti diversi da quelli previsti nel relativo capitolato. la Corte di Cassazione (sentenza 14 aprile 2020, n. 12073) – nel rigettare la tesi difensiva, secondo cui, per quanto qui di interesse, erronea era stata l’esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto – ha diversamente affermato che il delitto di cui all’art. 356, c.p., assume la struttura di un reato “a consumazione prolungata”, che si realizza attraverso condotte reiterate, e comunque plurime, le une e le altre, indicate dall’art. 131-bis, co. 3, c.p., quali forme di manifestazione di quel «comportamento abituale», che, per espressa previsione di legge, esclude la possibilità di applicare la causa di non punibilità in questione, anche in caso di particolare tenuità di ciascuna singola azione od omissione.
