Con la sentenza n. 12095/2020 la Corte di Cassazione ha chiarito, in modo inequivocabile, quelli che sono i confini delle modifiche apportate alla fattispecie di traffico illecito di influenze dalla L. n. 3/2019 (c.d. Spazzacorrotti) che ha ampliato e modificato in modo estremamente incisivo l’originaria disciplina prevista per il millantato credito dall’abrogato art. 346 c.p. assorbito dalla nuova formulazione dell’art. 346-bis c.p. Con tale pronuncia, infatti, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della Procura, ha annullato con rinvio l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Potenza con la quale era stata parzialmente annullata l’ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato per quanto attiene ai capi di imputazione riferibili all’ipotesi di reato di cui all’art. 364 c.p. Il Tribunale della libertà, infatti, non aveva ritenuto applicabile la misura custodiale per quelle specifiche ipotesi di reato facendo leva sull’assenza di una vanteria da parte dell’indagato, mediatore e uomo di fiducia di un politico locale, e il fatto che il professionista fosse in grado di tenere contatti diretti con gli ambienti politici regionali. La Corte di Cassazione ha evidenziato come il reato di cui all’art. 346 c.p. sia stato oggi assorbito da quello di traffico illecito di influenze di cui all’art. 346-bis c.p. modidicato dalla cd. “Spazzacorrotti” e che in virtù di tale novella normativa, “la fattispecie non riposa necessariamente sulla millanteria o sulla vanteria, ma può essere integrata dalla correlazione eziologica tra promessa o dazione da un lato e sfruttamento della capacità di influenza dall’altro, in quanto quest’ultima costituisca un dato che non necessiti di specifica illustrazione ma possa dirsi il presupposto anche implicito dell’intercorsa pattuizione o comunque della dazione”.
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Secondo la Cassazione, sentenza 6 maggio 2020, n. 8530, il danneggiato, a fronte di un unico fatto illecito, lesivo di cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente innanzi a giudici diversi – se del caso in ragione delle rispettive competenze per valore – e neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, poiché tanto integra una condotta che aggrava senza motivo la posizione del danneggiante-debitore ed integrando la non necessaria proliferazione delle azioni giudiziarie contro il debitore un illecito deontologico per l’avvocato.
La legge n. 27 del 24 aprile 2020 (di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 18 del 2020) ha inserito, nel già ampio articolato di base, una disposizione in tema di appalti privati, destinata a creare non pochi problemi a molti committenti, non ultimi i condomìnii, già in difficoltà nel reperimento della provvista per il pagamento degli oneri ordinari.
Il Presidente del Tribunale di Roma lo scorso 20 aprile ha adottato le misure organizzative previste dall’articolo 83, commi 6 e 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. In seguito alla loro emanazione, il citato decreto legge ha subito in rapida successione delle significative variazioni, ad opera dapprima della legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 e poi del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28. Per conoscere le linee guida da adottare nella fase 2 per la trattazione dei procedimenti civili nel Tribunale di Roma, leggi Giustizia, al via domani la fase 2: il Protocollo del Tribunale di Roma per le udienze civili.
In tema di reati contro il patrimonio, i dati informatici (files) sono qualificabili cose mobili ai sensi della legge penale e, pertanto, costituisce condotta di appropriazione indebita la sottrazione da un personal computer aziendale, affidato per motivi dì lavoro, dei dati informatici ivi collocati, provvedendo successivamente alla cancellazione dei medesimi dati e alla restituzione del computer “formattato” (Cassazione penale, sez. II, sentenza 10 aprile 2020, n. 11959).
Obiettivo del presente studio è quello di illustrare le misure organizzative recentemente adottate dal Tribunale di Roma finalizzate, durante la pandemia, sia a garantire la trattazione degli affari giudiziari urgenti, sia ad assicurare, con modalità alternative a quelle dell’ordinaria udienza in Tribunale lo svolgimento “a distanza” delle udienze civili e del lavoro nel rispetto delle misure igienico-sanitarie adottate dal legislatore. Per conoscere le linee guida da adottare nella fase 2 per la trattazione dei procedimenti penali nel Tribunale di Roma, leggi Fase 2: le linee guida per la trattazione dei procedimenti penali nel Tribunale di Roma
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 5 maggio 2020, n. 8478.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, confermando quella di primo grado, aveva ritenuto un medico responsabile del reato continuato di falso ideologico in atto pubblico e fraudolenta predisposizione di documenti relativi ad un sinistro, redigendo un falso certificato di visita e di diagnosi di trauma contusivo nei confronti del figlio di un magistrato, intercettato in altro procedimento, la Corte di Cassazione (sentenza 9 aprile 2020, n. 11745) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui la condanna era viziata dall’inutilizzabilità delle intercettazioni, disposte ed eseguite per reati non connessi o collegati a quelli per i quali si procedeva nei confronti del medico, in quanto relativi a fatti commessi da un giudice sotto intercettazione – ha ribadito, applicando un principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite che il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali dette intercettazioni siano state autorizzate, previsto in linea generale dall’art. 270 c.p.p., non opera — oltre ai casi nei quali i risultati siano indispensabili per l’accertamento di reati in ordine ai quali sia obbligatorio l’arresto in flagranza, fra i quali non è compreso quello in esame — con riguardo a reati che presentino connessione, nelle ipotesi di cui all’art. 12 c.p.p., con quelli oggetto dell’iniziale autorizzazione, né è sanato dall’essere stato definito il processo con rito abbreviato.
Ai fini della sussistenza del reato di manovre speculative su merci, può integrare in astratto una manovra speculativa anche l’aumento ingiustificato dei prezzi causato da un singolo commerciante, profittando di particolari contingenze del mercato; tuttavia, perché ciò si verifichi è pur sempre necessario che tale condotta presenti la connotazione della pericolosità prevista dall’art. 501 bis c.p. nei confronti dell’andamento del mercato interno e, cioè, che essa, per le dimensioni dell’impresa, la notevole quantità delle merci e la possibile influenza sui comportamenti degli altri operatori del settore, possa tradursi in un rincaro dei prezzi generalizzato o, comunque, diffuso. Invero, la consumazione del reato richiede la sussistenza di comportamenti di portata sufficientemente ampia da integrare un serio pericolo per la situazione economica generale, con il rilievo che la locuzione “mercato interno”, contenuta nella citata norma, rende certamente configurabile la fattispecie criminosa anche quando la manovra speculativa non si rifletta sul mercato nazionale, ma soltanto su di un “mercato locale”, però il pericolo della realizzazione degli eventi dannosi deve riguardare una zona abbastanza ampia del territorio dello Stato, in modo da poter nuocere alla pubblica economia (Trib. Lecce, sez. Ries., 21 aprile 2020).
Secondo la Cassazione, ordinanza 5 maggio 2020, n. 8468, i parametri delle Tabelle di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto, essendo incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire.
