Articoli

Come è noto, le misure straordinarie adottate – dal Governo e dalle Regioni – per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 hanno inciso pesantemente sulle attività di impresa, dato che, tra l’altro, è stata imposta la sospensione in tutto il territorio nazionale – sia pure con differenze derivanti dalle singole disposizioni regionali – di molte attività commerciali e industriali e professionali. Tali misure hanno avuto e stanno avendo un impatto drammatico sugli esercenti delle attività che devono necessariamente rimanere chiuse, seppure temporaneamente. Tenuto conto che la disponibilità dei locali in cui si esercita un’attività commerciale o industriale è spesso acquisita attraverso la stipula di contratti di locazione, i conduttori degli immobili si sono visti inevitabilmente preclusa la possibilità di svolgere la propria attività d’impresa e, con essa, di trarre i proventi con cui onorare ai propri debiti, tra i quali quelli relativi ai contratti di locazione. Ma, a ben vedere, il problema in esame si pone e si porrà nel prossimo futuro anche quando i conduttori potranno tornare ad usufruire pienamente dei locali una volta cessato il periodo dell’emergenza sanitaria; e si pone e si porrà, più in generale, per tutti i conduttori di immobili ad uso commerciale, dato il probabile forte decremento di redditività che verranno a subìre, sia per effetto delle misure di sicurezza che dovranno adottare (si pensi alle restrizioni delle modalità di fruizione dell’immobile, alle misure di igienizzazione, all’obbligo di dispositivi di protezione etc.), sia per l’inevitabile calo generale dei consumi.
In tema di reati concernenti le armi, integra il reato di porto abusivo di arma impropria l’essere colto nella disponibilità di due gambe di legno di una sedia utilizzabili come bastoni, rientranti nella prima parte dell’art. 4, co. 2, legge n. 110/1975, con la conseguenza che legittimamente il giudice può fondare il giudizio di responsabilità sull’assenza di un giustificato motivo del loro porto, senza esaminare se essi fossero in concreto utilizzabili per l’offesa alle persone (Cass. pen. sez. I, sentenza 8 aprile 2020, n. 11644).
Non vi è dubbio che in epoca coronavirus le imprese incaricate di pulire gli spazi condominiali debbano procedere con maggiore frequenza all’insieme delle operazioni necessarie per rimuovere, con acqua e/o sostanze detergenti (detersione), manualmente o meccanicamente, lo sporco dalle parti comuni maggiormente utilizzate. Nella lotta al covid-19 i condomini, però, devono ricorrere alla sanificazione che è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le comuni pulizie non si riesce a rimuovere. Questa operazione dovrà riguardare soprattutto ringhiere, maniglie dei cancelli, pulsantiere degli ascensori, cassette delle lettere, serrature, scale e locali comuni, con particolare attenzione a mancorrenti, finestre al piano o interpiano, maniglie e superfici di box, cantine, locali tecnici, locali conferimento spazzatura aperti e/o chiusi e loro accessi, estintori, naspi, valvole d’intercettazione gas/acqua.
Solo ove previsto dall’associazione, può riconoscersi in capo a quest’ultima la titolarità dei crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente, dato che il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi. E’ quanto stabilito dalla Cassazione civile con ordinanza 29 aprile 2020, n. 8358
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato quella del tribunale, con cui era stata affermata la responsabilità penale del macchinista di un treno della metropolitana per aver causato un incidente nel quale aveva perso la vita un passeggero ed erano rimaste coinvolte oltre 450 persone, la Corte di Cassazione (sentenza 7 aprile 2020, n. 11527) – nel rigettare la tesi difensiva, secondo cui, essendovi stata una disattenzione da parte del ricorrente, ciò consentiva di escludere la colpa cosciente con previsione dell’evento – ha diversamente affermato che sussiste l’aggravante di cui all’art. 61, n. 3, c.p., nel comportamento del macchinista del treno che volontariamente disattivi il sistema di controllo automatico della velocità contemporaneamente accelerando l’andatura del treno, atteso che ciò rende altamente elevato il grado di probabilità che tali manovre possano cagionare un incidente, atteso che la colpa con previsione (o cosciente) sussiste quando l’agente, pur prospettandosi la possibilità o probabilità del verificarsi di un evento non voluto come conseguenza della propria condotta, confidi tuttavia che esso non si verifichi.
Il legislatore è intervenuto nuovamente con decretazione d’urgenza (D.L. 30 aprile 2020 n. 28, G.U. n. 111 del 30 aprile 2020) per risolvere alcune problematiche emerse nel comparto giustizia e far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19. Particolarmente importanti, per l’impatto pratico che avranno e le problematiche che susciteranno, sono le nuove norme dettate in materia di riforma delle intercettazioni, di ordinamento penitenziario, per lo svolgimento delle attività giudiziarie durante il periodo di emergenza, nonché in ordine all’introduzione delle disposizioni sul c.d. contact tracing degli individui con soggetti risultati positivi al Coronavirus.
Con la sentenza n. 79 del 2020 il Giudice delle leggi ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 55, comma 5, della legge 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento agli artt. 2, 3 e 111 Cost., nella parte in cui, all’esito della concessione del termine di grazia in favore del conduttore moroso nelle locazioni ad uso abitativo, dispone la convalida dello sfratto ove all’udienza di verifica si riscontri il mancato pagamento delle spese di lite, poiché il meccanismo processuale configurato per le locazioni ad uso abitativo dal citato art. 55, consentendo al conduttore in difficoltà di accedere alla speciale sanatoria in sede giudiziale entro il termine di grazia concesso dal giudice alla prima udienza, è di per sé frutto di un bilanciamento discrezionale degli interessi da parte del legislatore, allo scopo di accordare una particolare tutela al conduttore ove venga in rilievo il diritto all’abitazione, conduttore che, in mancanza di questo speciale istituto, sarebbe irrimediabilmente esposto vuoi alla convalida dell’intimazione di sfratto nel procedimento monitorio, vuoi alla risoluzione contrattuale nel rito ordinario, cosicché è del tutto ragionevole la mancata estensione di tale regime, già di carattere eccezionale, a ipotesi ulteriori.
L’ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto ed al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell’autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l’accertamento dell’obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell’indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi, tranne il caso in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l’ingiunzione di pagamento per i canoni. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 23 aprile 2020, n. 8116.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione, su opposizione del Procuratore della Repubblica, al provvedimento confisca di un “Messale” detenuto da una Biblioteca statunitense, la Corte di Cassazione (sentenza 2 aprile 2020, n. 11269) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente il giudice aveva ordinato la confisca, senza tuttavia valutare lo stato di buona fede in cui versava la Biblioteca, ciò che escludeva la confiscabilità del bene a norma dell’art. 174, del d. lgs. n. 42/2004 – ha diversamente affermato che, indiscussa la sua appartenenza alla categoria dei beni culturali, rispetto ai quali sussiste una presunzione di proprietà statale chiaramente desumibile dalla disciplina del citato decreto, se è vero che in tanto la confisca obbligatoria del bene non può operare in quanto risulti la estraneità del terzo rispetto al reato di illecito trasferimento all’estero, è altrettanto vero, tuttavia, che proprio la natura del bene in oggetto rende particolarmente penetranti le verifiche che si impongono al detentore per potere legittimamente opporre la propria buona fede alle pretese dello Stato italiano.
Il Consiglio dei Ministri, che si è riunito il 29 aprile 2020, ha approvato un decreto legge che posticipa l’entrata in vigore della riforma sulle intercettazioni al 1° settembre 2020. Ok alla App per il contact tracing: i dati verranno distrutti o resi anonimi dal 1° gennaio 2021.
Call Now Button