Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione, su opposizione del Procuratore della Repubblica, al provvedimento confisca di un “Messale” detenuto da una Biblioteca statunitense, la Corte di Cassazione (sentenza 2 aprile 2020, n. 11269) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente il giudice aveva ordinato la confisca, senza tuttavia valutare lo stato di buona fede in cui versava la Biblioteca, ciò che escludeva la confiscabilità del bene a norma dell’art. 174, del d. lgs. n. 42/2004 – ha diversamente affermato che, indiscussa la sua appartenenza alla categoria dei beni culturali, rispetto ai quali sussiste una presunzione di proprietà statale chiaramente desumibile dalla disciplina del citato decreto, se è vero che in tanto la confisca obbligatoria del bene non può operare in quanto risulti la estraneità del terzo rispetto al reato di illecito trasferimento all’estero, è altrettanto vero, tuttavia, che proprio la natura del bene in oggetto rende particolarmente penetranti le verifiche che si impongono al detentore per potere legittimamente opporre la propria buona fede alle pretese dello Stato italiano.
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