Articoli

Il discorso muove dalla fattispecie del danno da contagio, già conosciuta al nostro ordinamento e dal rilievo della natura ormai pervasiva dell’informazione (o infosfera), per chiedersi se e come essi interagiscono. Dopo una rapida rassegna del sistema della responsabilità civile come lo conosciamo oggi e del quadro informativo ordinario e costituzionale, si conclude che siamo di fronte ad un momento evolutivo della responsabilità civile, segnato non già da pronunce giurisdizionali innovative (come quasi sempre è accaduto) ma dalla chiamata dei cittadini italiani ad una nuova consapevolezza del principio del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c. e del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., che consenta di gestire al meglio, e nel rispetto dei più deboli, le scarse risorse a disposizione.
Di seguito l’articolo del Prof. Macario, pubblicato su I Contratti n. 2/2020, Ipsoa, Milano.

L’improvvisa e drammatica emergenza determinata dalla diffusione pandemica del “Coronavirus” – di natura sanitaria in primo luogo, ma purtroppo ben più ampia, essendo sotto gli occhi di tutti l’incidenza negativa, evidentemente nella prospettiva macro- e micro-economica, dei provvedimenti adottati per il contenimento del contagio – può suscitare interrogativi anche nel giurista e, più in generale, in chi si occupa di scienze morali, solo apparentemente più distante dalla vicenda, rispetto all’operatore delle scienze naturali (a cominciare dai medici, i biologi e così via).

Con il maxi-emendamento approvato dal Senato il 9 aprile e dalla Camera il 24 aprile 2020, si sostituisce per intero il d.d.l. di conversione in legge del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”). All’interno del maxi-emendamento al Cura Italia, l’art. 83, co. 12-quater prevede la possibilità di svolgere indagini preliminari a distanza.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato quella del Tribunale nella parte in cui aveva condannato il conducente di un’autovettura per il reato di guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di avere provocato un sinistro stradale, rigettando il motivo di appello inerente l’illegittima reiezione dell’istanza di messa alla prova, la Corte di Cassazione (sentenza 30 marzo 2020, n. 10787) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto che l’interessato non potesse essere ammesso al programma, non dando conto delle condizioni di salute in cui egli si trovava, al fine di consentirne la compatibilità con l’esecuzione del programma – ha diversamente affermato che il giudice, avuta notizia di impedimenti di salute che possano riverberarsi sul regolare e tempestivo svolgimento della messa alla prova è tenuto a valutarli, non deve respingere aprioristicamente la domanda, ma è tenuto a richiedere i necessari approfondimenti ai servizi a ciò deputati, in modo da eventualmente rendere il programma compatibile con le necessità dell’imputato, senza pregiudicare la possibilità per il medesimo di percorrere la strada del reinserimento sociale introdotta con la I. 67/2014.
Il ricorso redatto con la tecnica del c.d. “assemblaggio”, ossia mediante la mera riproduzione grafica di atti processuali (verosimilmente, verbali di udienza), peraltro manoscritti e pressoché illeggibili, è inammissibile in quanto una simile tecnica di redazione contravviene il requisito imposto dall’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la stesura dell’atto mediante l’integrale riproduzione di una serie di documenti si traduce in un’esposizione dei fatti non sommaria, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e comporta un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, tanto da risolversi in un difetto di autosufficienza. La conferma arriva dalla Cassazione con ordinanza 22 aprile 2020, n. 8035.
La Cassazione con la pronuncia a Sezioni Unite nr. 6549 del 6 marzo 2020 tratta il tema della forma che deve rivestire il patto fiduciario coinvolgente diritti reali su beni immobili. In particolare, le Sezioni Unite, dopo aver analizzato i vari orientamenti presenti in dottrina e giurisprudenziale, sulla scorta di quanto da tempo affermato dalla stessa Cassazione in materia di mandato senza rappresentanza, concludono nel senso di escludere la necessità della forma scritta ad validitatem. La pronuncia in questione si segnala inoltre per interesse per aver ricondotto alla figura della promessa di pagamento di cui all’art. 1988 c.c. la dichiarazione con cui l’interposto, riconosciuta l’intestazione fiduciaria, si impegna ad effettuare in favore del fiduciante il ritrasferimento finale, con la conseguenza che quest’ultimo, in presenza di tale dichiarazione, sarà esonerato dall’onere di provare il rapporto fondamentale, che quindi si presume fino a prova contraria.
In tema di reati contro l’onore, al fine di ritenere configurabile il reato di diffamazione a mezzo stampa e il connesso reato di omesso controllo a carico del direttore responsabile, è necessario tenere conto della possibilità, per il lettore medio, sulla base di tutti gli elementi contenuti nella pubblicazione, senza effettivi sforzi o particolare arguzia, di essere in grado di avvedersi della reale offensività della pubblicazione. In particolare, ogni contenuto di diffamatorietà può essere escluso quando, anche con una mera una progressione visiva, che percorre una sequenza che va dal titolo, al testo dell’articolo, comprensiva di tutti gli altri elementi che concorrono a delineare il contesto della pubblicazione (oltre all’immagine, occhiello, sottotitolo e didascalia), il “lettore medio” è in grado di rendersi conto della carica offensiva o meno della pubblicazione (Cassazione penale, Sez. V, sentenza 1 aprile 2020, n. 10967).
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto avverso la sentenza, emessa in primo grado a seguito di giudizio abbreviato, ritenendo che il termine di gg. 45 per l’impugnazione non decorresse dalla data di notifica dell’estratto contumaciale della sentenza, la Corte di Cassazione (sentenza 26 marzo 2020, n. 10659) – nel rigettare la tesi difensiva, secondo cui per il giudizio abbreviato il termine per impugnare decorreva, nel caso di assenza dell’imputato, dalla data della notificazione della sentenza prevista e dovuta in base all’art. 442, comma 3, c.p.p. – ha diversamente precisato, successivamente alla risoluzione della questione controversa da parte delle Sezioni Unite penali della S.C. di Cassazione, che a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, l’estratto della sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve più essere notificato, ai sensi degli artt. 442, comma 3, c.p.p. e 134, disp. att. c.p.p., all’imputato assente. La parte di rilievo della decisione, tuttavia, sta nell’aver la S.C. aggiunto che l’imputato non poteva beneficiare dell’esistenza del contrasto giurisprudenziale, in quanto, proprio in considerazione dell’incertezza del termine utile per proporre l’impugnazione, era onere della parte seguire l’orientamento più restrittivo, per non incorrere nella sanzione della decadenza, atteso che l’orientamento più estensivo delle facoltà processuali non presentava affatto i caratteri di orientamento dominante, ma costituiva solo uno dei due indirizzi di legittimità seguiti prima dell’intervento delle Sezioni Unite.
Secondo la Cassazione, ordinanza 17 aprile 2020, n. 7893, il principio della parità di trattamento», sancito dagli artt. 1 e 2 della Direttiva n. 78/2000 e dagli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286 del 1998, impone che venga assicurata una forma di uguaglianza tra tutte le forme di religiosità, in esse compreso il credo ateo o agnostico, e la sua violazione integra la discriminazione vietata, che si verifica quando, nella comparazione tra due o più soggetti, non necessariamente nello stesso contesto temporale, uno di essi è stato, è, o sarebbe avvantaggiato rispetto all’altro, sia per effetto di una condotta posta in essere direttamente dall’autorità o da privati, sia in conseguenza di un comportamento, in apparenza neutro, ma che abbia comunque una ricaduta negativa per i seguaci della religione discriminata.
Il buono per la spesa alimentare, previsto quale misura emergenziale tesa a fronteggiare le difficoltà dei soggetti più vulnerabili a soddisfare i propri bisogni primari a causa della situazione eccezionale determinata dall’emergenza da CoVid-19, attiene al diritto all’alimentazione, che rientra nel nucleo insopprimibile di diritti fondamentali spettanti necessariamente a tutte le persone in quanto tali e non può, perciò, essere negato allo straniero sprovvisto di permesso di soggiorno. È quanto si legge nel decreto del Tribunale di Roma del 21 aprile 2020, n. 12835
Call Now Button