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Pronunciandosi su un caso “croato” in cui si discuteva della legittimità delle decisioni delle autorità giudiziarie di negare ad un imputato, accusato del reato di violenza sessuale, la possibilità di celebrare l’udienza in presenza del pubblico, la Corte EDU, ha escluso, seppure a maggioranza (sei voti contro uno), che vi fosse stata la violazione dell’articolo 6 § 1 (diritto a un processo equo) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il punto centrale riguardava l’esistenza del corretto bilanciamento del diritto del ricorrente alla celebrazione dell’udienza pubblica nei procedimenti avviati nei suoi confronti con l’accusa di stupro e il diritto della vittima alla protezione della sua vita privata. La Corte di Strasburgo (sentenza 14 maggio 2020 n. 30373/13) ha riscontrato che la giustificazione delle autorità giudiziarie croate per escludere la presenza del pubblico dai processi, in particolare la protezione della vita privata della vittima, era stata ragionevole. Ha sottolineato in particolare che lo Stato era stato obbligato a proteggerla dalla c.d. vittimizzazione secondaria, data la natura particolarmente delicata del suo esame incrociato davanti al giudice, che necessariamente comportava la rivelazione di informazioni sugli aspetti più intimi della sua vita. Inoltre, tali informazioni avrebbero potuto essere divulgate in uno qualsiasi dei gradi del processo penale svoltosi nei confronti del ricorrente, e quindi disporre che solo una parte del procedimento dovesse svolgersi “a porte chiuse” non sarebbe stato sufficiente per proteggere la vittima da ulteriore imbarazzo e stigmatizzazione.
Un passeggero aereo che ha ricevuto una compensazione pecuniaria per la cancellazione di un volo e ha accettato di imbarcarsi su un altro volo ha anche diritto a una compensazione pecuniaria per il ritardo di questo volo alternativo. Lo ha precisato la Corte Ue, con la sentenza Finnair del 12 marzo 2020, con riferimento a una controversia tra la compagnia aerea Finnair Oyj e otto passeggeri aerei che le hanno chiesto una compensazione pecuniaria per il ritardo del volo alternativo, successivo, proposto da quest’ultima.
È inammissibile il reclamo avverso il provvedimento di diniego di accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c., non essendo la fattispecie caratterizzata dal requisito dell’urgenza e dal pericolo di dispersione della prova. Le spese processuali del terzo chiamato in garanzia vanno poste a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo, qualora l’iniziativa del chiamante si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria. È quanto statuito dal Tribunale di Reggio Emilia nella recente ordinanza collegiale del 20 febbraio 2020.
Pur dopo la modifica del sistema tabellare degli stupefacenti, realizzata per effetto del decreto legge 20 marzo 2014 n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n. 79, ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante della ingente quantità [articolo 80, comma 2, del dpr n. 309 del 1990], mantengono tuttora validità i criteri fissato dalla sentenza delle Sezioni unite, 24 maggio 2012, Biondi, fondato sul rapporto fra quantità massima detenibile come prevista nell’elenco allegato al dm 11 aprile 2006 e quantità di principio attivo contenuto nella sostanza oggetto della condotta, ferma la discrezionalità giudiziale in caso di superamento del limite così ottenuto. Peraltro, con riferimento alle “droghe leggere” la soglia rimane fissata in kg. 2 di principio attivo (Cassazione penale, sezioni Unite, sentenza 12 maggio 2020 n. 14722).
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, confermando quella di primo grado, aveva condannato una “blogger” per aver rivolto a mezzo internet espressioni diffamatorie all’indirizzo di una giornalista per aver pubblicato un articolo su un quotidiano locale on-line in cui erano riportate notizie non corrette circa il decesso del coniuge, la Corte di Cassazione (sentenza 20 aprile 2020, n. 12460) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui difettava la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, avendo omesso la Corte di appello di esaminare la qualificazione di «sgallettata», utilizzata per descrivere la p.o. come giornalista, nel contesto espressivo complessivo dell’articolo a sua firma – ha invece riaffermato che il delitto di diffamazione deve ritenersi integrato quando le espressioni utilizzate si traducano «in gratuiti attacchi alla persona ed in arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l’utilizzo di “argumenta ad hominem”».
È ormai noto che nel mondo il Covid-19 è diventato un’emergenza di salute pubblica con pochi precedenti, almeno nella storia contemporanea in tempi di pace. È inevitabile che durante questo periodo vengano prese alcune decisioni controverse, tanto sotto un profilo etico quanto giuridico. Occorrerà tempo per comprendere se i provvedimenti adottati sotto la pressione della pandemia da parte dei governi siano stati appropriati e se la risposta della giurisprudenza alle impugnazioni sia stata giustificata. Di seguito si segnalano alcune tra le decisioni più interessanti adottate recentemente.
In caso di azione proposta per il risarcimento dei danni nei confronti dell’impresa designata dal Fondo diGaranzia per le vittime della strada, non basta che si accerti che il sinistro è stato determinato da una chiazza di gasolio sull’asfalto; occorre che il danneggiato fornisca la prova che il danno è stato effettivamente causato da veicolo non identificato. A stabilirlo è la Cassazione con ordinanza 8 maggio 2020, n. 8653.
In tema di impedimento a comparire del difensore, è inaccoglibile l’istanza di rinvio del processo per legittimo impedimento del difensore fondata sulla decisione “prudenziale” di non comparire dinanzi all’ufficio giudiziario (nella specie, la Corte di Cassazione), per il timore di esporsi a contagio da Coronavirus, senza addurre alcun particolare motivo di salute di carattere personale/familiare, laddove nessun caso di contagio sia stato rilevato né nella regione di residenza del difensore né nella città ove si svolga l’udienza, e considerato che nessuna delle misure precauzionali adottate dall’ordinanza P.C.M. all’epoca applicabile incideva sulla trattazione dei procedimenti giudiziari, sull’utilizzo dei mezzi di trasporto o sulla libertà di circolazione all’interno della Regione o da questa verso zone non identificate dall’O.M.S. come a rischio epidemiologico (Cassazione, Sez. III, sentenza 28 aprile 2020, n. 13129).
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, ribaltando l’esito assolutorio del giudizio di primo grado, aveva condannato l’imputato per il reato di ricettazione, avendo tentato di incassare un biglietto contraffatto della lotteria, la Corte di Cassazione (sentenza 17 aprile 2020, n. 12412) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui non vi era prova che l’imputato fosse a conoscenza della consapevolezza della provenienza delittuosa del tagliando della lotteria – ha diversamente rilevato come, a fronte di quanto accertato dal tribunale (ossia, da un lato, che non vi era la prova piena della consapevolezza della provenienza delittuosa del biglietto e, dall’altro, che nemmeno l’aspetto esteriore del biglietto era tale da rendere evidente la sua contraffazione), i giudici di appello non si erano adeguatamente confrontati con il dato, assai significativo, per il quale né il notaio né il direttore della banca cui l’uomo si era rivolto per la riscossione della vincita avevano avuto alcun sospetto tanto da aver avviato le relative procedure.
Anche il “Decreto Rilancio” sembra supporre che le riunioni condominiali non potranno celebrarsi finché perdura lo stato di emergenza. Occorre però verificare se la disciplina del codice civile sull’assemblea di condominio precluda davvero l’intervento e l’espressione di voto degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione.
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