In tema di impedimento a comparire del difensore, è inaccoglibile l’istanza di rinvio del processo per legittimo impedimento del difensore fondata sulla decisione “prudenziale” di non comparire dinanzi all’ufficio giudiziario (nella specie, la Corte di Cassazione), per il timore di esporsi a contagio da Coronavirus, senza addurre alcun particolare motivo di salute di carattere personale/familiare, laddove nessun caso di contagio sia stato rilevato né nella regione di residenza del difensore né nella città ove si svolga l’udienza, e considerato che nessuna delle misure precauzionali adottate dall’ordinanza P.C.M. all’epoca applicabile incideva sulla trattazione dei procedimenti giudiziari, sull’utilizzo dei mezzi di trasporto o sulla libertà di circolazione all’interno della Regione o da questa verso zone non identificate dall’O.M.S. come a rischio epidemiologico (Cassazione, Sez. III, sentenza 28 aprile 2020, n. 13129).
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