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È questa la rubrica dell’art. 54-ter, inserito nel d.l. 17 marzo 2020, n. 18, dalla l. di conversione 24 aprile 2020, n. 23, che recita: «1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore».
A seguito di alcuni provvedimenti della magistratura di sorveglianza, in relazione alla misura della detenzione domiciliare c.d. “in deroga” ex artt. 147, co. 1 n. 2) c.p. e 47-ter, co. 1-ter ord. penit., per autori di reati di cui all’art. 4-bis, o, in regime di 41-bis ord. penit., il legislatore è intervenuto con due decreti legge (nn. 28 del 30 aprile, e, 29 del 10 maggio 2020). Obiettivo del Governo è quello di rendere più complesso l’iter istruttorio di valutazione dei requisiti applicativi, con acquisizione di informative obbligatorie della DDA e DNA, anche in funzione della revoca della misura in corso. A distanza di pochi giorni, si è già registrata, perciò, una prima applicazione da parte dell’Ufficio di Sorveglianza di Siena (decreto 12 maggio 2020, n. 674).
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui la Corte d’appello aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a liquidare, in favore di un architetto, una somma pari a poco più di 4000 euro a titolo di ingiusta detenzione subita in regime di custodia cautelare in carcere per 17 giorni, per il delitto di estorsione, dal quale era stato però assolto dalla Corte di appello per insussistenza del fatto, la Corte di Cassazione (sentenza 23 aprile 2020, n. 12779) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui, i giudici di appello avrebbero dovuto tener conto, nel liquidare la somma, della perdita economica subita a causa della sottoposizione alla misura cautelare in carcere, che aveva comportato la revoca da diversi incarichi professionali – ha diversamente rilevato l’insussistenza di elementi probatori idonei ad affermare che le revoche degli incarichi professionali nell’ambito di diverse società fossero conseguenti all’interruzione dello svolgimento dell’attività di architetto a causa della sua sottoposizione a misura custodiale.
Con il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato sulla G.U. n. 128 del 19 maggio 2020, il Governo, fra le svariate misure adottate per riattivare le attività sinora sospese, ha predisposto anche alcune misure emergenziali per il completamento del concorso notarile e dell’esame da avvocato, in corso di svolgimento al momento dello scoppio dell’attuale emergenza sanitaria.
Secondo la Cassazione, sentenza 15 maggio 2020, n. 9021, è inammissibile l’atto di appello che, da un lato, non rechi la formulazione di specifici motivi e, dall’altro, non individui i passaggi decisionali della sentenza di primo grado oggetto di doglianza.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato il provvedimento con cui il GIP aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti dell’indagato, applicandogli invece la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare per il reato di lesioni aggravate in danno del coniuge, la Corte di Cassazione (sentenza 20 aprile 2020, n. 12503) – nel disattendere la tesi del PM, che aveva proposto ricorso, secondo cui, l’applicazione congiunta delle due misure cautelari avrebbe offerto maggiori garanzie alla persona offesa, nel senso che l’eventuale caducazione della misura dell’allontanamento dalla casa familiare avrebbe travolto anche le relative prescrizioni che, invece, sarebbero rimaste in piedi se connesse anche alla misura del divieto di avvicinamento, prevista dall’art. 282-ter, c.p.p. – ha invece rilevato che il Pm avrebbe dovuto precisare quali profili cautelari, nel caso concreto, restavano privi di tutela a seguito dell’adozione della sola misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con le prescrizioni aggiuntive imposte all’indagato, al fine di giustificare l’adozione di una misura cautelare più afflittiva (es. divieto di dimora, obbligo di dimora) suscettibile di essere scongiurata dalla applicazione congiunta delle misure indicate (artt. 282-bis e 282-ter, c.p.p.).
I Protocolli del Tribunale e del giudice di pace di Torino per le udienze penali per la Fase 2: si va avanti senza brio tra fermezza sabauda e paura del contagio. Per conoscere le linee guida da adottare nella fase 2 per la trattazione dei procedimenti civili del Tribunale e del Giudice di Pace di Torino, leggi Fase 2: i Protocolli del Tribunale e del giudice di pace di Torino per le udienze civili.
La finalità del presente studio è quella di illustrare i protocolli emanati all’esito di una interlocuzione del Tribunale con il COA di Torino, tenendo conto della proposta di protocollo generale predisposta dal CNF di concerto con il CSM. Tali protocolli sono stati predisposti con l’obiettivo di far fronte all’emergenza sanitaria, a seguito della quale il legislatore ha disposto la sospensione di tutte le attività giudiziarie, salvo quelle urgenti, e dei relativi termini processuali, dapprima sino al 15 aprile 2020 (ex art. 83, commi 1 e 2, D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella L. 27/2020) e poi sino all’11 maggio 2020 (ex art. 36 D.L. 23/2020, poi abrogato dal D.L. 28/2020). È stata successivamente prevista una riduzione dell’attività giudiziaria in generale, dapprima fino al 30 giugno 2020, poi prorogata al 31 luglio 2020 (ex art. 3, comma 1, lett. i) D.L. n. 28/2020).Per conoscere le linee guida da adottare nella fase 2 per la trattazione dei procedimenti penali del Tribunale e del Giudice di Pace di Torino, leggi Fase 2: i Protocolli del Tribunale e del giudice di pace di Torino per le udienze penali 
Ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e, quindi, anche mediante presunzioni. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 18 maggio 2020, n. 9049.
Il d.l. n. 33 del 2000, in vigore dal 16 maggio 2020, introduce, come recita la rubrica, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed inaugura la c.d. “fase 2”, caratterizzata da un prudenziale allentamento delle severe misure restrittive introdotte dagli artt. 2 e 3 d.l. n. 19 del 2020, in considerazione di una sensibile attenuazione della diffusione del virus sul territorio nazionale, come accertato dai dati epidemiologici registrati in queste ultime settimane.
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