Articoli

Di seguito l’articolo dell’avv. Cirla, pubblicato su Immobili & proprietà n. 5/2020, Ipsoa, Milano.

La grave crisi economica che sta attraversando il paese avrà purtroppo sicure conseguenze anche in campo immobiliare. La presente analisi intende limitarsi all’esame delle conseguenze sui contratti di locazioni, dove il conduttore rischia di non riuscire più a mantenerli in vita, se non altro alle medesime condizioni. Risvolti anche sulle modalità d’uso di alcune parti comuni. Ecco i rimedi offerti dalla legge.

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, ribaltando la pronuncia assolutoria di primo grado, aveva condannato per il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale un uomo che, con insistenza, aveva richiesto ed ottenuto dal Sindaco del comune in cui risiedeva somme di denaro legate alla sua situazione di indigenza, la Corte di Cassazione (sentenza 28 aprile 2020, n. 13153) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui nel caso in esame la violenza o minaccia posta in essere dall’imputato non avevano in alcun modo inciso sulla determinazione volitiva del Sindaco, che non aveva mai consegnato somme di denaro non dovute in violazione di leggi o regolamenti – ha diversamente affermato che la continua ed insistente presenza per richiedere elargizioni legate allo stato di indigenza si risolveva in una generica condotta invasiva e petulante, nella quale avrebbe potuto configurarsi il meno grave reato di molestie.
Con la sentenza n. 14723 del 2020, le sezioni Unite penali della Corte hanno dato risposta al quesito se la falsità o incompletezza dell’autocertificazione allegata all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ne comporti l’inammissibilità e, dunque, la revoca, in caso di intervenuta ammissione, anche nell’ipotesi in cui i redditi effettivi non superino il limite di legge; ovvero in tale ultima ipotesi, non incidendo sull’ammissibilità dell’istanza, ne determini la revoca soltanto nei casi espressamente previsti dagli artt. 95 e 112 del d.P.R. n. 115 del 2002.
La sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa opera automaticamente, in quanto disposta direttamente dalla legge – Debbono considerarsi sospese, dal 30 aprile al 30 ottobre 2020, tutte le attività funzionali a realizzare l’effetto espropriativo – Intento del documento del Tribunale pugliese è evitare inutili aggravi procedurali, incertezze attuative e trattamenti differenziati di situazioni processuali omogenee.
Secondo la Cassazione, ordinanza 21 maggio 2020, n. 9378, ai fini della liquidazione del compenso degli avvocati per l’attività giudiziale, il valore della causa deve essere determinato a norma del codice di procedura civile e quindi in applicazione degli artt. 10 e ss. c.p.c.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il giudice di pace aveva dichiarato estinto il reato di lesioni personali ascritto all’imputato, ritenendo sussistere la causa estintiva prevista dall’art. 35, D. lgs. n. 274/2000, la Corte di Cassazione (sentenza 24 aprile 2020, n. 12926) – nel disattendere la tesi del P.M., che aveva proposto ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di pace avrebbe omesso di verificare i parametri ai quali tale norma subordina l’estinzione del reato, in assenza della prova della eliminazione delle conseguenze dannose derivate dal delitto e dell’esiguità del risarcimento – ha diversamente affermato che il problema della “qualità” della valutazione del Giudice di pace per quanto riguarda la sufficienza e l’esaustività della condotta riparatoria posta in essere dall’imputato, deve essere risolto attribuendo al giudice la possibilità di valorizzare la condotta processuale e l’impegno nel reperimento delle risorse necessarie alla riparazione, senza che, diversamente, possa ritenersi elemento ostativo la mancata formulazione di scuse o altra forma di contrizione, poiché, diversamente, si finirebbe per introdurre nel procedimento estintivo una dimensione etica e personalistica che, in quanto tale, non s’appartiene alla ratio dell’istituto.
Al di là delle polemiche e delle discussioni sulle decisioni adottate a più riprese dal Governo per fronteggiare l’emergenza da Coronavirus, interessa ai cittadini capire quale sia la sfera d’azione nella quale è consentito muoversi e soprattutto quali siano le conseguenze di un’eventuale contestazione nei confronti delle Forze dell’ordine qualora si sia fermati ed entro quali limiti è possibile far valere le proprie ragioni.
A fronte dell’emergenza determinata dalla rapida diffusione del contagio da Covid-19 il legislatore, dapprima con il decreto legge n. 9/20 del 2.3.2020, poi con il D.L. n. 11/20 dell’8.3.2020 ed, infine, con il D.L. n. 18/20 del 17.3.2020 è intervenuto, d’urgenza, per limitare gli effetti dell’emergenza epidemiologica, disponendo la sospensione delle udienze e dei termini per il compimento degli atti processuali. Con il presente contributo, si vuole riflettere sull’impatto che, verosimilmente, avrà l’emergenza determinata dal Covid-19 sul sistema processuale italiano, con uno sguardo agli effetti sulla ragionevole durata dei processi.
Secondo la Cassazione, ordinanza 21 maggio 2020, n. 9387, la clausola del regolamento condominiale, come la deliberazione assembleare che vi dia applicazione, che vieti “in radice” al condomino di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento e di distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, è nulla, per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune, se il distacco non cagioni alcun notevole squilibrio di funzionamento.
Il d.l. 34/2020 (cd. decreto Rilancio) all’art. 221 ha inserito tra le ipotesi di sospensione dei termini in materia penale anche il decorso del termine di cui all’articolo 124 c.p. ossia del termine di tre mesi che – dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato – il Codice penale assegna alla parte offesa tutte le volte che per il detto reato «non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta o istanza» (art. 121 c.p.).
Call Now Button