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Con l’importantissima sentenza n. 8906 del 2020 le Sezioni unite – designate dall’ordinamento a decidere sul ricorsi avverso le deliberazioni in sede di disciplinare adottate nei confronti dei magistrati – esamina “funditus” le complesse e delicate problematiche sulla compatibilità tra l’esercizio delle funzioni di magistrato (anche se collocato fuori ruolo) e l’espletamento, da parte dello stesso, di un mandato politico (anche, eventualmente, con l’iscrizione ad un partito politico), stabilendo limiti e modalità di quest’ultimo ai fini della sua rilevanza o meno, sul piano disciplinare, nei confronti del magistrato stesso.
E’ illegittima l’interpretazione del regolamento contrattuale effettuata, non sulla base dei criteri ermeneutici previsti dal codice civile, ovvero tenendo conto del dato letterale e delle altre clausole contrattuali, ma sulla base del comportamento successivo, costituito dal contenuto di una delibera condominiale, neppure adottata all’unanimità. A stabilirlo è la Cassazione civile con ordinanza 27 maggio 2020, n. 9957.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva annullato la sentenza del tribunale sul presupposto che quest’ultimo non si fosse pronunciato su un reato (quello di maltrattamenti in famiglia) contestato unitamente a quello di “stalking” (art. 612 bis, c.p.), per il quale invece l’imputato era stato già assolto all’esito del giudizio di primo grado, la Corte di Cassazione (sentenza 8 maggio 2020, n. 14173) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente la Corte d’appello aveva disposto l’annullamento della sentenza di primo grado, avendo il Tribunale in realtà motivato anche quanto al reato di maltrattamenti in famiglia – ha invero riaffermato che in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso.
La Corte costituzionale, con sentenza del 22 maggio 2020 n. 97, ha dichiarato illegittimo l’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), l. n. 354 del 1975, nella parte in cui prevede l’adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata «la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti» anziché «la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità».
Nel contratto di locazione a uso abitativo, allorquando è prevista una clausola che espressamente sancisce l’obbligo del conduttore di corrispondere una quota mensile a titolo di acconto sugli oneri condominiali, nel caso di specie riscaldamento, con previsione di un conguaglio annuale, è legittimo quale criterio suppletivo, purché pattiziamente concordato, che in caso di malfunzionamento degli apparecchi contabilizzatori di più alloggi, il riparto della spesa dovuta a titolo di riscaldamento sia determinato integralmente secondo il parametro del “volume riscaldato”. A stabilirlo è il Tribunale di Trento con sentenza 20 gennaio 2020, n. 938.
La prevedibilità o l’evitabilità del caso fortuito, quando questo sia costituito dal fatto d’un terzo, non può essere presunta in astratto, ma va accertata in concreto. E l’accertamento in concreto di tali circostanze esige che si stabilisca in facto: (a) se il professionista medio potesse con la diligenza da lui esigibile prevedere quel che sarebbe poi accaduto; (b) se il professionista medio potesse concretamente adottare condotte diverse, e salvifiche, rispetto a quella effettivamente tenuta.
Non può riconoscersi la causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. in presenza di condotte di impossessamento di reperti archeologici, quand’anche questi siano di scarso valore economico, se l’impossessamento è avvenuto a mezzo di scavi clandestini e non autorizzati (Cassazione penale, sezione III, sentenza 22 aprile 2020, n. 12653).
Pronunciandosi su un caso “cipriota” in cui si discuteva della legittimità della condanna inflitta al ricorrente per diffamazione, inflitta dalla Corte Suprema sovvertendo l’esito favorevole al ricorrente in primo grado, la Corte EDU, ha confermato, all’unanimità (sentenza 26 maggio 2020 (n. 48781/12), che vi fosse stata la violazione dell’articolo 6 § 1 (diritto a un processo equo) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, escludendo invece la violazione dell’art. 10 della Convenzione per il mancato esaurimento dei rimedi interni. Il ricorrente, in particolare, sosteneva che ad uno dei giudici della Corte Suprema che lo aveva giudicato nel processo intentato nei suoi confronti per diffamazione era mancata l’imparzialità perché il figlio del giudice aveva lavorato in uno studio legale il cui socio fondatore aveva rappresentato l’autore del ricorso contro di lui. La Corte di Strasburgo ha rilevato, in particolare, che se i giudici non sono automaticamente obbligati ad astenersi in tali circostanze, l’esistenza di tali rapporti familiari dovrebbe comunque essere rivelata all’inizio della procedura. Tuttavia, è stato solo dopo aver perso l’appello che il ricorrente aveva appreso di questo legame tra il figlio del giudice e lo studio legale che aveva rappresentato il politico durante il procedimento per diffamazione. Questa situazione, per i giudici di Strasburgo, ha dato origine a un’apparenza di parzialità e i dubbi che essa ha determinato in capo al ricorrente, in merito all’imparzialità del giudice, erano obiettivamente giustificati.
Qualora il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, essendo stato eseguito con riferimento ad un determinato credito, spetta al creditore-attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, dimostrare sia l’esistenza di più debiti del convenuto scaduti, sia la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di uno dei criteri sussidiari di imputazione stabiliti dall’art. 1193 c.c. A stabilirlo è la Cassazione con ordinanza 29 maggio 2020, n. 10322.
Nel caso in cui la parte eserciti l’azione giudiziale senza aver preventivamente esperito il tentativo di conciliazione dettato dalla legge come obbligatorio, il giudice, di norma, è chiamato a dichiarare l’improcedibilità della domanda e ad assegnare alle parti un termine per l’effettuazione della procedura illegittimamente pretermessa che, se regolarmente espletata, permette la regolare prosecuzione del processo. Soltanto nei casi specificamente ed incontrovertibilmente previsti dall’ordinamento, il giudice può emettere una pronuncia di mero rito, con cui, rilevata l’improponibilità della domanda, deliberi sulle spese, omettendo ogni valutazione sul merito. È quanto si legge nelle sentenze n. 8240 e 8241 delle Sezioni Unite della Cassazione del 28 aprile 2020.
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