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Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale, nel confermare la sentenza di primo grado emessa dal giudice di pace, aveva condannato per il reato di diffamazione un funzionario del Nucleo Ispettorato del Lavoro che, nel corso di un colloquio informativo con un lavoratore, aveva offeso il decoro e la reputazione del datore di lavoro al quale si riferiva affermando che fosse una “testa di c. “, alla presenza di altre due persone, la Corte di Cassazione (sentenza 7 maggio 2020, n. 14005) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui assente era il contenuto diffamatorio nelle parole incriminate, espressive solo di un giudizio critico, pur formulato con parole colorite, tuttavia, di uso comune, con cui si tendeva a stigmatizzate il comportamento datoriale di strumentalizzazione del dipendente – ha diversamente affermato che l’espressione utilizzata per qualificare la persona offesa non poteva ritenersi priva di contenuto lesivo, in quanto non era ravvisabile il requisito della continenza espressiva, laddove, anzi, le parole pronunciate risultavano, oggettivamente, pregiudizievoli della reputazione della persona offesa, perché oggettivamente dirette a screditarla sia professionalmente che nella sua vita di relazione sociale.
Sollevata d’ufficio dal Tribunale di Siena (ordinanze del 21 maggio 2020) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 83, quarto comma, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. Dubbi di costituzionalità sulla legislazione emergenziale, in particolare della nuova ipotesi di sospensione dei termini di prescrizione, prevista appunto dall’art. 83, quarto comma, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in riferimento all’art. 25, comma secondo, Cost.
Secondo la Cassazione, ordinanza 29 maggio 2020, n. 10323, qualora sia stata proposta domanda specifica di risarcimento del danno, il giudice d’appello non può pronunciare condanna generica ma l’istanza di liquidazione del danno deve avvenire secondo la normale struttura del giudizio risarcitorio, fermo restando l’onere a carico dell’istante di provare il danno in tutti i suoi elementi e salva l’eventuale applicazione degli artt. 279, n. 4, c.p.c. e 1226 c.c.
Il Tribunale di Bologna (sentenza 6 maggio 2020, n. 695) – nel caso di specie, adito quale giudice d’appello -, dopo aver effettuato una ricognizione delle previsioni recentemente introdotte al fine di regolamentare la giustizia civile in relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19, rileva come il deposito telematico, operato dalla parte, della memoria di precisazione delle conclusioni, avvenuta durante il periodo di sospensione dei termini processuali sancita dall’art. 83, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, implichi rinuncia alla sospensione medesima.
Lo scorso 8 maggio, a distanza di appena un giorno (feriale) dall’inizio della cd. “Fase 2” dell’attività giudiziaria, il Presidente del Tribunale di Napoli ha emesso il Decreto n. 108/2020 contenente le “Linee Guida vincolanti per la trattazione degli affari Civili e Penali nel periodo 12 maggio 2020 – 31 luglio 2020, ai sensi della Legge 24 aprile 2020 n. 27 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 e dei decreti legge n. 23/2020 e 28/2020”.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza aveva respinto l’opposizione alla espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione (art. 16, d.lgs. n.286 del 1998) proposta da un detenuto, cittadino extracomunitario, difettando la condizione di convivenza tra il detenuto, la moglie e la figlia minore avuta da quest’ultima, la Corte di Cassazione (sentenza 6 maggio 2020, n. 13764) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui nel caso in esame ben poteva riconoscersi la condizione ostativa alla espulsione, atteso che la nozione di convivenza va intesa come stabilità del legame affettivo, e non necessariamente come coabitazione – ha infatti affermato che non appare essere decisivo l’aspetto della assenza di coabitazione tra il genitore detenuto, richiedente l’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, e il figlio minore, dovendo essere oggetto di verifica e di apprezzamento in concreto, in termini di possibile causa ostativa alla espulsione, l’interesse del minore al mantenimento del vincolo familiare e affettivo con il genitore, in termini di potenziale pregiudizio alla integrità del suo sviluppo psicofisico.
Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del “danno biologico” e di un’ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 26 maggio 2020, n. 9865.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 95/2020, conferma la competenza del giudice di sorveglianza, prevista dall’art. 238-bis d.P.R. n. 115 del 2002.
Secondo la Cassazione, ordinanza 21 maggio 2020, n. 9383, allorché il sottotetto assolva all’esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano, e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza di tale appartamento.
Con la sentenza n. 99 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 120, comma 2, cod. strada, nella parte in cui prevede l’automatismo della revoca, in via amministrativa, della patente di guida, a seguito della sottoposizione del suo titolare a misura di prevenzione, essendo irragionevole il meccanismo automatico previsto, anziché una verifica di opportunità rimessa al caso concreto.
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