Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato un uomo per i reati di danneggiamento aggravato e violenza privata, per aver staccato dal muro e poi strappato dei volantini affissi da volontari dell’associazione “Addiopizzo”, con cui si invocava la protezione della Madonna per liberare la città dalla mafia e dal pizzo, la Corte di Cassazione (sentenza 24 aprile 2020, n. 12892) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui, essendo intervenuta l’assoluzione dal reato di furto dei volantini, erronea era stata la conferma della condanna per i residui reati – ha diversamente affermato che non integrando il furto una modalità della condotta del reato di violenza privata e di danneggiamento, pacifica doveva ritenersi la qualificazione giuridica del fatto di avere strappato e distrutto un volantino come danneggiamento ed, inoltre, la finalità perseguita, di impedire il volantinaggio, non giustificava la riqualificazione del reato di violenza privata in quello di minaccia, distinguendosi i due reati non per la materialità del fatto, identico in ciascuna delle due fattispecie, bensì nell’elemento intenzionale.
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Il notaio è tenuto al dovere di consiglio relativamente all’esistenza e all’applicazione di determinate agevolazioni fiscali e, in caso di stipulazione di compravendita immobiliare, è tenuto a provvedere direttamente all’istanza per l’attribuzione della rendita catastale ovvero ad inserire la richiesta sulla base della valutazione automatica desumibile dalla rendita catastale non ancora attribuita, ovvero, laddove non voglia provvedervi direttamente, a rendere di cui edotte le parti. A confermarlo è la Cassazione con, ordinanza 20 maggio 2020, n. 9226.
Secondo il Tribunale di Bologna, decreto 12 maggio 2020, n. 4976, sussiste il fumus boni juris dell’istanza cautelare di urgenza inaudita altera parte con cui il conduttore di immobile ad uso commerciale chiede di inibire al locatore di porre all’incasso gli assegni bancari a garanzia del regolare pagamento di canoni locativi, sul presupposto della impossibilità al pagamento in conseguenza della chiusura dell’attività imprenditoriale disposta dalle misure restrittive in vigore per il contrasto alla pandemia da Covid -19, e ciò in attesa di verificare l’esito di trattative tra le parti e di ogni valutazione in dettaglio delle argomentazioni svolte sui profili giuridici e di fatto e sulle ipotesi ricostruttive in diritto, anche alla luce di quanto sarà esposto dalla proprietaria del fondo commerciale.
La diffusione del virus SARS-CoV-2 ha determinato un profondo ripensamento delle modalità di erogazione di tutti i servizi pubblici essenziali, compresa l’amministrazione della giustizia, in quanto, fino al termine dell’emergenza epidemiologica, si dovrà costantemente bilanciare il diritto degli utenti con la sicurezza degli operatori del settore. Proprio a tal fine, la normativa emergenziale ha attribuito ai capi degli uffici giudiziari la facoltà di adottare specifiche misure organizzative per garantire la continuità dell’azione giudiziaria e limitare i rischi del contagio (Corte d’Appello di Milano, provvedimento prot. n. 3416/Pres/2020 del 10 aprile 2020).
Pronunciandosi su un caso “turco” in cui si discuteva della legittimità della condanna inflitta al ricorrente per aver partecipato ad una manifestazione a favore di un partito politico ritenuto sovversivo dalle autorità turche (il noto PKK), la Corte EDU, ha ritenuto, all’unanimità (sentenza 19 maggio 2020, n. 45540/09), che vi fosse stata sia la violazione dell’articolo 11 (diritto alla libertà di riunione) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La vicenda riguardava la condanna del ricorrente per la sua adesione al PKK, un’organizzazione armata considerata illegale, in violazione degli articoli 220 § 6 e 314 del codice penale. Il tribunale di primo grado aveva ritenuto che il ricorrente avesse agito per conto del PKK, e, che, pertanto, dovesse ritenersi come membro di tale organizzazione sulla base di una serie di elementi: a) l’aver partecipato ad una manifestazione tenutasi il 27 gennaio 2008, a volto coperto, inneggiando slogan a favore del PKK e portando uno stendardo che recitava “Youth to HPG” (ossia lunga vita all’HPG, l’ala armata del PKK) durante la manifestazione. Il ricorrente era stato per questo condannato a sei anni e tre mesi di reclusione e, per tale ragione, si era rivolto alla Corte di Strasburgo ritenendo violati gli articoli 6 § 2, 7, 10 e 11 della Convenzione EDU. La Corte EDU, nel ritenere di dover valutare la denuncia unicamente sotto il profilo dell’asserita violazione dell’art. 11 CEDU, ha accolto il ricorso e, in particolare, non ha ritenuto legittima l’interferenza con il diritto alla libertà di riunione del ricorrente, in quanto non “prescritta dalla legge” ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione, attesa l’imprevedibilità della condanna in base alla norma che, apparentemente, era stata invocata per giustificarla.
Le spese di resistenza presuppongono che l’assicurato sia stato costretto a iniziare o a difendersi in una lite, che ha causa situazioni rientranti nella garanzia assicurativa; non ha rilievo alcuno che la presenza in giudizio dell’assicurato non sia stata causata da una posizione difensiva dell’assicurazione, quanto piuttosto da una richiesta del danneggiato. È quanto si legge nell’ordinanza n. 8896 del 13 maggio 2020 della Cassazione.
Si commentano le “linee guida”, adottate dal Tribunale di Milano in data 7 maggio 2020 ed assunte dal Presidente, dott. Bichi (sentiti la Presidente della Corte d’appello di Milano, le autorità sanitarie per il tramite del Presidente della Giunta Regionale ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati), volte ad indicare, nel concreto, come si svolgeranno le udienze civili, nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 ed il 31 luglio 2020.
In tema di reati contro il patrimonio, l’amministratore di più condominii che, senza autorizzazione, fa confluire i fondi giacenti sul conto corrente di un condominio sul conto corrente intestato ad un diverso condominio, commette il reato di appropriazione indebita, in quanto tale condotta comporta di per sé la violazione del vincolo di destinazione impresso al denaro appartenente al primo condominio al momento del suo conferimento (Cassazione penale, sezione II, sentenza 23 aprile 2020, n. 12783).
La Corte costituzionale, con sentenza n. 96/2020, ha ritenuto immuni da censure le disposizioni che hanno depenalizzato taluni fatti già previsti come reato, prevedendo per essi l’applicazione di una sanzione amministrativa anche se commessi prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016.
In tema di diffida ad adempiere, un termine inferiore ai quindici giorni trova fondamento solo in presenza delle condizioni di cui all’art. 1454, comma 2, c. c.; in conseguenza, in presenza dell’assegnazione del termine inferiore, risultano irrilevanti: i precedenti solleciti rivolti al debitore per l’adempimento, in quanto tale circostanza non attiene alla natura del contratto, ma ad un comportamento omissivo del debitore; la mancata contestazione del termine da parte del debitore, sempre che, in base a un accertamento rimesso al giudice del merito, tale mancata contestazione non assuma significato ai fini della conclusione, in forma tacita, dell’accordo in deroga; la mancata indicazione del diverso termine, reputato congruo, da parte del debitore, che presuppone un onere non contemplato dalla norma; il protrarsi dell’inadempienza del debitore oltre il termine assegnato, giacché la diffida illegittimamente intimata per un termine inferiore ai quindici giorni è di per sé inidonea alla produzione di effetti estintivi nei riguardi del rapporto costituito tra le parti. A confermarlo è la Cassazione, sentenza 14 maggio 2020, n. 8943.
