Pur dopo la modifica del sistema tabellare degli stupefacenti, realizzata per effetto del decreto legge 20 marzo 2014 n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n. 79, ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante della ingente quantità [articolo 80, comma 2, del dpr n. 309 del 1990], mantengono tuttora validità i criteri fissato dalla sentenza delle Sezioni unite, 24 maggio 2012, Biondi, fondato sul rapporto fra quantità massima detenibile come prevista nell’elenco allegato al dm 11 aprile 2006 e quantità di principio attivo contenuto nella sostanza oggetto della condotta, ferma la discrezionalità giudiziale in caso di superamento del limite così ottenuto. Peraltro, con riferimento alle “droghe leggere” la soglia rimane fissata in kg. 2 di principio attivo (Cassazione penale, sezioni Unite, sentenza 12 maggio 2020 n. 14722).
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