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Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un soggetto, riqualificando il fatto come reato di invasione arbitraria di terreni o edifici, la Corte di Cassazione (sentenza 17 marzo 2020, n. 10342) – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui un accesso meramente occasionale nel cortile di proprietà dei vicini a bordo di uno scooter, non poteva integrare il reato di cui al’art. 633, c.p. – ha, diversamente, ribadito che il delitto di invasione arbitraria di terreni si realizza quando il bene immobile altrui sia in qualche modo e per qualche tempo assoggettato ad un potere di fatto del soggetto agente, sicché il delitto non è integrato dalla condotta di chi si introduca precariamente nel fondo altrui.
Tutte le società sportive impegnate nelle più prestigiose competizione di calcio, specialmente se quotate in borsa, si stanno interrogando sull’opportunità di ridurre il carico di spese fisse tramite la riduzione della retribuzione dei loro atleti; tale proposito, pur condivisibile, si scontra con la difficoltà di inquadrare l’attuale emergenza negli istituti tipici del diritto sportivo e del diritto del lavoro e, in ogni caso, con la scarsità dei rimedi di manutenzione del contratto previsti dal nostro ordinamento.
La questione della completa costituzione del contraddittorio non può qualificarsi come astratta, estranea e scindibile rispetto al vaglio della competenza da parte del giudice; conseguentemente, la questione del contraddittorio integro deve ritenersi essere oggetto di censura veicolabile con il regolamento necessario di competenza. É quanto si legge nell’ordinanza n. 7055 del 12 marzo 2020 della Cassazione.
Di seguito l’articolo del Prof. De Caro, pubblicato su Diritto Penale e Processo n. 3/2020, Ipsoa, Milano.

Il contributo analizza il profilo della rinnovazione della prova già assunta nel caso di mutamento del giudice dibattimentale e il nuovo assetto determinato dalle sentenze della Corte cost. n. 132/2019 e delle Sezioni Unite Bajrami del 2019. Vengono evidenziate, in modo netto, le significative criticità delle due decisioni e la loro negativa influenza sul principio dell’immediatezza. Viene anche sottolineato l’andamento ondivago degli orientamenti delle due Corti e la negativa influenza di esso sulla prevedibilità del diritto. Un lento ed inesorabile declino di una fondamentale garanzia (appunto l’immediatezza) indotto dalla giurisprudenza che avrà significative ripercussioni sul sistema processuale.

Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un soggetto per il reato di truffa, avendo venduto a terzi un’autovettura con il contachilometri taroccato, la Corte di Cassazione (sentenza 17 marzo 2020, n. 10339) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui sarebbe mancato l’elemento oggettivo del reato, non essendo stato posto in essere alcun inganno nei confronti della vittima – ha invece rilevato l’inammissibilità del ricorso, perché, a fronte di una congrua ricostruzione dei fatti ad opera delle sentenze di merito, che avevano evidenziato come la vittima avesse abbia corrisposto all’imputato una somma per l’acquisto della vettura che, tra l’altro, la certificazione del P.R.A. aveva, poi, rivelato essere stata già precedentemente venduta dall’autosalone dell’imputato ad altri, quanto sostenuto non poteva essere ritenuto giuridicamente corretto.
La norma recata dall’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000, applicabile solo quanto ai reati da tale decreto attribuiti alla competenza per materia del giudice di pace, è astrattamente riferibile a tutti i reati indicati nell’art. 4 dello stesso decreto; compreso quello previsto dall’art. 14 -ter del d.lgs. n. 286 del 1998 (Cassazione penale, sezione I, sentenza 16 marzo 2020, n. 10275).
La difficile situazione in cui versa il Paese ha indotto il legislatore a formulare una normativa particolarmente incisiva nell’ambito dei rapporti giuridici sorti prima o in concomitanza dell’emergenza. L’analisi della normativa, unita ad una prima indicazione applicativa, potrebbe portare ad evitare che se possa fare un uso distorto, soprattutto per non adempiere a prestazione sorte molto tempo prima dell’emergenza.
Il giudice, nell’esercizio della sua potestas decidendi, anche riguardo alla interpretazione della domanda, resta libero di rilevare, indipendentemente dall’iniziativa della controparte, la presenza o la mancanza degli elementi che caratterizzano l’efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa della parte, in quanto ciò attiene all’obbligo inerente all’esatta applicazione della legge. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 6 marzo 2020, n. 6383.
Dal 26 febbraio 2020, anche nelle carceri si sta procedendo ad attuare una serie di misure di contenimento e prevenzione contro il rischio di diffusione del Covid-19, la pandemia in corso. Alla luce dell’emergenza sanitaria, che si somma alla situazione endemica di sovraffollamento carcerario, la magistratura di sorveglianza ha concesso il differimento della pena e la detenzione domiciliare per motivi di salute a detenuti gravemente malati, le cui condizioni potrebbero aggravarsi a causa dell’elevatissima probabilità di contagio.
In tema di reati contro il patrimonio, il reato previsto dall’art. 640 ter, c.p. (frode informatica), si consuma nel momento e nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui. Ne consegue che la competenza territoriale deve essere attribuita al giudice del luogo dove il reo ha conseguito l’ingiusto profitto e non nel luogo ove ha sede il sistema informatico oggetto di manipolazione né nel luogo dove si consuma il depauperamento della persona offesa (Cassazione penale, sezione II, sentenza 17 marzo 2020, n. 10354).
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