L’ordinanza del Tribunale di Torino del 5 febbraio 2020 ha sollevato una articolata e raffinata questione di legittimità costituzionale dell’art. 131 bis, comma 2, ultimo periodo c.p., per contrasto con i principi di uguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità e con il parametro costituzionale della relativo alla funzione rieducativa della pena, nella parte in cui è previsto che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità nel caso di resistenza a pubblico ufficiale quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni.
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Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte di Appello aveva confermato la sentenza di condanna nei confronti del titolare di una azienda agricola zootenica, per aver fatto defluire in maniera incontrollata e continuativa nel terreno sottostante attraverso sei fori ivi praticati, i reflui ed il letame provenienti dai capi di bestiame ricoverati nei recinti dell’azienda, la Corte di Cassazione (sentenza 11 marzo 2020, n. 9717) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui l’unico illecito commesso dall’imputato fosse quello di scarico non autorizzato, sanzionabile solo amministrativamente -, ha infatti affermato che indipendentemente dalla natura liquida o solida degli escrementi, non potendo spandersi al suolo tali rifiuti, è obbligatorio stoccarli nell’attesa dello spandimento a fini agricoli o affidarli ad un’impresa autorizzata allo smaltimento, potendosi escludere la riconducibilità della condotta all’art. 256 d. Igs. 152/2006 solo quando le materie fecali siano impiegate nell’attività agricola.
Secondo la Cassazione, sez. I, ordinanza 17 marzo 2020, n. 7401, il contratto di subappalto stipulato dall’appaltatore di un’opera pubblica costituisce un contratto strutturalmente distinto da quello principale e, in quanto concluso tra soggetti entrambi privati, rimane sottoposto alla normativa del codice civile ed al contenuto negoziale che le parti hanno inteso conferirgli, con la conseguenza che ad esso non sono applicabili, se non attraverso eventuali richiami pattizi, le disposizioni d’impronta marcatamente pubblicistica tipiche dell’appalto di opere pubbliche.
La Corte di Cassazione, sentenza 27 marzo 2020, n. 7580, esclude la responsabilità del Condominio per i danni subiti da una condomina, caduta mentre scendeva una rampa condominiale. Sostiene che nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa in custodia, di per sé statica e inerte, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l’agire umano, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione.
Il settore del diritto alimentare è stato caratterizzato, sino ad oggi, da un elevato grado di depenalizzazione. La costruzione dell’illecito penale ha arretrato, negli anni, di fronte alla sanzione amministrativa, ritenuta maggiormente idonea non solo in considerazione degli interessi protetti ma anche tenuto conto della tipologia di violazioni commesse. In tale contesto si inserisce un progetto di riforma elaborato da una Commissione ad hoc istituita nell’aprile 2015 e presieduta da Giancarlo Caselli, che cambia questa prospettiva, apportando significative modifiche al Codice penale ed alla Legge n. 283 del 1962.
Pronunciandosi su un caso “francese” in cui si discuteva della legittimità della decisione delle autorità giudiziarie di condannarlo ad una pena pecuniaria per aver inviato all’Autorità di regolazione francese dei mercati finanziari (la AMF, omologa della nostra CONSOB) una lettera in cui aveva accusato una società e il suo amministratore delegato di aver fornito false e fuorvianti informazioni durante l’operazione di “flottazione” delle azioni della società nel mercato, la Corte di Strasburgo ha ritenuto, all’unanimità (sentenza 26 marzo 2020, n. 59636/16), che vi era stata la violazione dell’articolo 10 della Convenzione EDU (libertà di espressione). In questo caso il ricorrente, come anticipato, si era lamentato della sua condanna per diffamazione aggravata conseguente all’invio di una lettera aperta che aveva scritto al presidente dell’Autorità francese per i mercati finanziari (AMF), in cui aveva accusato l’Olympique Lyonnais Group (“il gruppo OL”) e il suo amministratore delegato (Chief Executive Officer, C.E.O.) di aver fornito false e fuorvianti informazioni durante l’operazione di “flottazione” delle azioni della società nel mercato finanziario. La flottazione mirava a consentire la costruzione di un nuovo stadio di calcio noto come “OL Land” in un sobborgo di Lione. La Corte ha rilevato, in particolare, che i tribunali interni non avevano debitamente esaminato la necessità dell’interferenza con il diritto alla libertà di espressione del ricorrente. Ha anche osservato che l’AMF non aveva intrapreso alcuna azione in risposta alla lettera e che nessun procedimento era stato avviato contro il C.E.O. del gruppo OL. Inoltre, il ricorrente si era espresso su una questione di interesse generale e nel contesto di attività di campagna politica. La Corte ha anche preso atto del fatto che la sanzione irrogata era di natura penale. Di conseguenza, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che l’interferenza con il diritto alla libertà di espressione del ricorrente non fosse stata proporzionata allo scopo legittimo perseguito (vale a dire la protezione della reputazione o dei diritti altrui, in questo caso quelli del C.E.O. del gruppo O.L.) e che le motivazioni addotte a sostegno delle decisioni dei tribunali interni erano state insufficienti a giustificare la condanna.
La Cassazione, ordinanza 27 marzo 2020 n. 7578, accoglie il ricorso dei genitori di un minore danneggiato da una caduta in un parco giochi. Entrambi i giudici di merito avevano rigettato le richieste istruttorie e respinto la domanda sulla scorta delle presunte contraddizioni tra la narrazione del fatto in citazione e quella contenuta nella querela svolta in sede penale, contraddizioni che la Cassazione non ravvisa affatto.
Secondo la Cassazione, ordinanza 31 marzo 2020, n. 7620, per verificare l’appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate dalla predetta norma, non può limitarsi alla valutazione dei suoi precedenti penali, ma deve compiere il suo esame in base ad un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il suo giudizio anche all’esame complessivo della personalità dello straniero.
È legittima la normativa bulgara che riconosce come non violato il diritto dell’imputato di presenziare il processo nel caso di una sua mancata comparizione a una delle udienze per sua volontà o per motivi a lui non imputabili. Lo ha dichiarato la Corte Ue, con la sentenza Spetsializirana prokuratura del 13 febbraio 2020 (C‑688/18), nella quale più precisamente ha affermato tale normativa non contrasta con l’art. 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. La fattispecie esaminata dai giudici europei fa riferimento al caso in cui l’imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione a tale processo e sia stato rappresentato da un difensore incaricato, da lui nominato: in tale situazione, quindi, non vi è violazione del suo “diritto di presenziare al processo allorquando decide, in modo inequivocabile, di non comparire a una delle udienze tenutesi nell’ambito del processo, o comunque non sia comparso per un motivo a lui non imputabile ove, in seguito a tale udienza, sia stato informato delle attività svolte in sua assenza e, consapevolmente, abbia deciso e dichiarato di non contestare la legittimità di tali attività invocando la sua mancata comparizione o di voler partecipare a tali attività.
La Corte di Appello di Lecce (ordinanza 4 marzo 2020, n. 2020/73) fa tesoro dei principi contenuti nella recente sentenza della Corte costituzionale n. 32/2020 relativa alla disciplina della legge “Spazzacorrotti” e li applica in materia di immigrazione clandestina.
