La situazione di profonda emergenza sanitaria che il nostro Paese sta attraversando in questo periodo ha reso impellenti anche interventi straordinari sul settore giustizia, mirati al fine di garantire un efficace contenimento della diffusione del Coronavirus, non soltanto a tutela degli operatori direttamente coinvolti del settore (magistrati, avvocati, personale di cancelleria, ufficiali giudiziari) ma anche di tutti coloro che, da utenti del servizio giustizia, vengono a contatto con ambienti di lavoro potenzialmente a rischio. In questo contesto si è dovuto muovere il Legislatore dell’emergenza che, dapprima con il d.l. 8 marzo 2020, n. 11, aveva dettato le prime disposizioni volte a contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria. Erano poi seguite una serie di disposizioni di tipo organizzativo mediante atti di normazione secondaria (circolari, direttive, provvedimenti e note varie), volti a regolamentare e semplificare al massimo lo svolgimento dell’attività giudiziaria ed ammnistrativa, anche attraverso il potenziamento dell’attività “da remoto” con massimo sfruttamento dell’informatica giudiziaria. Si è giunti, infine, all’ultimo decreto legge, pubblicato nella notte scorsa. Si tratta del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del SSN e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, composto da ben 127 articoli. Tra le disposizioni, alcune, segnatamente gli artt. 83, 86, 119, 123 e 124, riguardano il settore giustizia. Si analizzeranno, in questa sede, gli interventi che incidono sul settore processuale, in particolare in materia penale.