Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale aveva confermato la sentenza di condanna, inflitta in primo grado dal giudice di pace, alla conducente di un’autovettura che, nel sorpassare un ciclista che si trovava a marciare sul margine dx della carreggiata, veniva speronato dall’auto riportando lesioni personali, la Corte di Cassazione (IV, sentenza 24 gennaio 2020, n. 2873) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui era da escludersi il nesso causale, in quanto era stata invece l’andatura irregolare del ciclista, che si era portato improvvisamente a sinistra mentre l’auto era già in fase di sorpasso, a sfuggire totalmente al controllo ed alla prevedibilità dell’automobilista – ha, diversamente, affermato che il conduce di un’autovettura, consapevole della presenza di un ciclista che lo precede tenendo un’andatura non regolare, deve astenersi dal sorpasso ovvero compiere tale manovra in assoluta sicurezza, mantenendo una distanza laterale adeguata ad evitare ogni possibile urto, a maggior ragione nel caso in cui il sorpasso stia avvenendo all’altezza di una curva.
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Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Cassazione penale, sezione V, sentenza 10 gennaio 2020, n. 660).
Secondo la Cassazione civile, sentenza 4 febbraio 2020, n. 2461, in caso di acconti, occorre calcolare, sulla base del saggio equitativamente individuato, gli interessi compensativi, distinguendo il periodo intercorrente tra la data dell’illecito e quella del pagamento dell’acconto (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sull’intero capitale) dal periodo intercorrente tra quest’ultima data e quella della liquidazione definitiva (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto rivalutato).
Secondo il Tribunale di Salerno, sentenza 16 dicembre 2019, n. 3993, l’ordine del giudice è da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte (o di un suo delegato), accompagnata dal difensore e non anche in caso di comparsa del solo difensore, anche quale “delegato della parte” dal momento che “l’attività che porta all’accordo conciliativo ha natura personalissima e non è delegabile.
In tema di contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica, ai fini della configurabilità del reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.) non è necessario riscontrare la presenza di denunce né, tanto meno, espletare accertamenti tecnici, avendo invece il giudice del merito l’obbligo di valutare la rilevanza degli elementi acquisiti attraverso la testimonianza dell’agente operante che abbia accertato il fatto (Cassazione penale, sezione III, sentenza 23 gennaio 2020, n. 2685).
Mentre la condotta di istigazioni al suicidio risulta sempre penalmente rilevante, nel caso di aiuto al suicidio la penale responsabilità del soggetto agente non sussiste se la volontà di suicidio è espressa in modo chiaro e consapevole da persona in condizioni gravi ed irreversibili, accertate in ambito medico, alla quale sia stata prospettata la possibilità di ricorrere ad altre azioni legalmente consentite. Così stabilisce la Sentenza n. 8 del 30 gennaio 2020 della I Sezione Penale della Corte d’Assise di Milano.
Nel contratto di gestione calore a grado a giorno i corrispettivi sono determinati in base ai gradi/giorno somministrati all’impianto di riscaldamento del condominio. Invero, i predetti generalmente sono determinati sulla base del calore sviluppato e non dei litri di gasolio o altro carburante per alimentare l’impianto. Pertanto, allorquando non è stata pattiziamente concordata la somministrazione di gasolio, né il pagamento di somme per eventuali eccedenze rimaste in serbatoio, non sussiste alcun diritto di credito a favore della società fornitrice in virtù dell’esecuzione del contratto. È quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 12035/2019 emessa in data 31/12/2019.
Nel caso in cui il differimento della prima udienza di comparizione da parte del giudice istruttore, ai sensi dell’art. 168 bis, comma 5, c.p.c., intervenga dopo che sia già scaduto il termine di cui all’art. 166 c.p.c. per la costituzione del convenuto, il differimento stesso non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico, ai sensi dell’art. 167 c.p.c. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 3 febbraio 2020, n. 2394.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna anche agli effetti civili inflitta ad una donna ed alle sue due figlie, per stalking, lesioni personali e violazione di domicilio ai danni dell’amante del marito e delle sue due figlie, a seguito della scoperta della relazione intrattenuta da quest’ultima con il proprio marito, la Corte di Cassazione (sentenza 23 gennaio 2020, n. 2725) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui erroneamente la Corte d’appello aveva negato l’attenuante della provocazione, in particolare nell’escludere che l’esistenza di un lasso temporale tra la condotta provocatoria (nella specie, la scoperta della relazione) e la reazione delle imputate minasse la ricorrenza dei presupposti per la sua applicabilità – ha diversamente affermato che la circostanza che la vittima abbia intrapreso una relazione con il coniuge dell’aggressore ed il venir meno al dovere di lealtà legato all’amicizia/conoscenza con la famiglia dell’autore del reato, sono temi che esulano dal novero delle condizioni che possono condurre all’applicazione della circostanza invocata, trattandosi di dinamiche squisitamente affettivo-interpersonali caratterizzate da un possibile margine di opinabilità, che non rispondono a regole (neanche di ordine morale) generalmente riconosciute e sufficientemente stabilizzate e che, pertanto, non possono trovare sbocco in termini di attenuazione della risposta punitiva dello Stato.
Con la sentenza n.4535 del 2020, le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno dato risposta al quesito “se la competenza a provvedere sull’istanza di liquidazione delle spese di custodia dei beni in sequestro, presentata successivamente alla pronuncia di provvedimento di archiviazione, spetti al giudice per le indagini preliminari o al pubblico ministero”.
