L’art. 1443 c.c. — secondo cui, qualora il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all’altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio — si applica anche nel caso in cui il contratto, anziché essere stato stipulato personalmente dall’incapace, sia stato stipulato, in suo nome, da chi lo rappresentava senza la prescritta autorizzazione.
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