In tema di reati a tutela dell’igiene degli alimenti, la normativa non prevede alcuna revisione di analisi non essendo essa assolutamente possibile con riferimento ad alimenti deteriorabili, bensì una ripetizione “garantita” di analisi effettuate inizialmente a solo fine conoscitivo, da espletare ovviamente a breve distanza di tempo da queste, su una seconda quota dello stesso campione (Cassazione penale, sezione III, sentenza 15 gennaio 2020, n. 1434).