Il legislatore, tramite l’art. 1759, comma 1 c.c., ha imposto al mediatore di comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione dello stesso, norma che la giurisprudenza più recente, ha interpretato con sempre maggior rigore, ampliando notevolmente l’ambito di operatività dell’obblighi informativi del mediatore da considerare, dopo la legge n. 39 del 3 febbraio 1989 un professionista tenuto ad una diligenza qualificata nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività di mediazione. A ricordarlo è la Cassazione con ordinanza 16 gennaio 2020, n. 784.
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Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il giudice aveva pronunciato sentenza di proscioglimento dell’imputato giudicato per il reato di guida senza patente, atteso l’esito positivo della messa alla prova, disponendo contestualmente la confisca del veicolo sequestrato, la Corte di Cassazione (sentenza 8 gennaio 2020, n. 266) – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui il Tribunale, erroneamente interpretando l’art. 168-ter, comma 2, c.p., aveva esercitato una potestà riservata all’Autorità Amministrativa, nel caso di specie, al Prefetto – ha affermato che, nel caso della sanzione amministrativa della confisca del veicolo, la competenza all’irrogazione della stessa all’esito della positiva “messa alla prova” e dell’estinzione del reato, va individuata, ai sensi dell’art. 224, comma 3, C.d.S. in capo al Prefetto.
Le Sezioni unite della Cassazione penale sono chiamate a risolvere il contrasto sul luogo ove notificare gli atti all’imputato detenuto, ma che abbia anche eletto domicilio. Il Primo Presidente Aggiunto, con decreto del 27 dicembre 2019 ha fissato, per la soluzione della questione (sottoposta con ordinanza 13 dicembre 2019 n. 50429) l’udienza al 27 febbraio 2020.
Secondo la Cassazione civile, ordinanza 9 gennaio 2020, n. 206, il principio di autosufficienza – prescritto, a pena di inammissibilità dagli artt. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. – è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi di impugnazione, che devono essere indicate in maniera tassativa e specifica, di modo che il vizio denunciato rientri in una delle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c.
La quaestio juris affrontata dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 30 settembre 2019, attiene ad una fattispecie in cui a seguito della disposta revoca della patente di guida, quale sanzione amministrativa accessoria alla condanna penale, si discute del dies a quo del termine triennale previsto dall’art. 219 ter c.d.s., al fine di stabilire la decorrenza del periodo previsto ex lege necessario prima che l’interessato possa conseguire una nuova patente, giungendo alla conclusione che il suddetto termine debba identificarsi non con il giorno dell’accertamento, inteso come data di commissione del reato, ma con quello del passaggio in giudicato della sentenza di condanna penale a cui accede la suddetta sanzione amministrativa accessoria.
Per il reato di lesioni stradali aggravate in conseguenza del fatto che la persona offesa ha riportato lesioni guaribili in oltre quaranta giorni è possibile, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 131-bis c.p., riconoscere la particolare tenuità del fatto. È quanto affermato dal Tribunale di Milano con sentenza del 9 dicembre 2019.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva rigettato la richiesta di revoca od annullamento di pontone galleggiante ancorato alle sponde di un canale d’acqua all’interno di un Parco Regionale, procedendosi nei confronti dell’indagato per i reati di cui all’art.44 lett. c) d.P.R. 380/2001 e 181, co., d. lgs. 42/2004, la Corte di Cassazione (sentenza 9 gennaio 2020, n. 380) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui l’opera oggetto del sequestro non aveva nulla a che vedere con le violazioni edilizie contestate, trattandosi di un natante, ovverosia di una zattera a motore – ha diversamente affermato che anche un natante rientra nel concetto di “costruzione” elaborato dalla giurisprudenza allorquando modifichi, attraverso lo stabile ancoraggio ad un fondale, lo stato dei luoghi in quanto funzionalmente asservito ad ambiente di lavoro per la pesca dei molluschi, senza essere assistito dal carattere di assoluta precarietà dell’esigenza che è preordinato a soddisfare.
Durante lo svolgimento di una procedura esecutiva immobiliare, il titolo esecutivo viene integralmente caducato. Il debitore chiede, oltre a tutto il resto, che le somme ricavate dalla riscossione dei canoni locatizi relativi al bene pignorato, depositate in apposito conto, gli vengano in toto restituite. Il giudice dell’esecuzione, premessa la sussistenza della categoria delle spese prededuttive nel processo esecutivo, non ritiene però che la sopravvenuta improcedibilità dell’azione esecutiva sia idonea a pregiudicare l’attribuzione dei compensi per la custodia dell’immobile. È quanto si legge nell’ordinanza del Tribunale di Napoli Nord del 9 dicembre 2019.
Secondo la Cassazione, sentenza 17 gennaio 2020, n. 844, il patto marciano, che come è noto non è figura tipica, persegue esattamente lo stesso scopo rispetto a beni non dati in pegno ma alienati in garanzia; ossia consente al creditore di appropriarsene restituendo al debitore la differenza di valore.
In tema di reati a tutela del diritto d’autore, integra il reato previsto dall’art. 171-bis, co. 2, I. n. 633 del 1941, il trasferimento su supporto informatico, al fine di trarne profitto, del contenuto di una banca dati appartenente ad una società privata, contenente gli indirizzi da utilizzare per l’invio di comunicazioni elettroniche di Direct e-mail marketing, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies, nonché l’averne eseguito l’estrazione e il reimpiego in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter della medesima legge (Cass. pen., sez. III, sentenza 8 gennaio 2020, n. 220).
