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Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado al conducente di un’autovettura, cui era stato addebitato il reato di omicidio colposo per aver cagionato il decesso di un pedone, investito mentre attraversava la strada, la Corte di Cassazione (sentenza 19 dicembre 2019, n. 51147) – nel disattendere la tesi della difesa secondo cui i giudici di merito non avevano assolutamente valutato l’incidenza della condotta del pedone quale concausa o causa sufficiente a determinare l’evento – ha diversamente ribadito che la regola prudenziale e cautelare fondamentale che deve presiedere al comportamento del conducente, vada sintetizzata nell'”obbligo di attenzione” che questi deve tenere al fine di “avvistare” il pedone sì da potere porre in essere efficacemente gli opportuni (rectius i necessari) accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento.
Con la sentenza n. 698 del 2020, le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno dato risposta al quesito “se anche successivamente alla riforma della disciplina in absentia di cui alla legge 278 aprile 2014 n. 67, l’estratto della sentenza emessa all’esito del rito abbreviato debba essere notificata all’imputato non comparso”.
In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico nove/lato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017.
 
In tema di preliminare di vendita, la provenienza del bene da donazione, anche se non comporta per sé stessa un pericolo concreto e attuale di perdita del bene, tale da abilitare il promissario ad avvalersi del rimedio dell’art. 1481 c.c., è comunque circostanza influente sulla sicurezza, la stabilità e le potenzialità dell’acquisto programmato con il preliminare. In quanto tale essa non può essere taciuta dal promittente venditore, pena la possibilità che il promissario acquirente, ignaro della provenienza, possa rifiutare la stipula del contratto definitivo, avvalendosi del rimedio generale dell’art. 1460 c.c., se ne ricorrono gli estremi. La conferma arriva dalla Cassazione con sentenza 12 dicembre 2019, n. 32694.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la pronunzia con la quale il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di un minore per il reato di rissa a seguito della concessione del perdono giudiziale, la Corte di Cassazione (sentenza 18 dicembre 2019, n. 51103) – nell’accogliere la tesi della difesa secondo cui l’imputato non aveva materialmente partecipato alla rissa, donde non ne doveva rispondere per il semplice fatto di avere assistito alla medesima facendo “cerchio” insieme a numerose altre persone ai corrissanti – ha in particolare affermato, quanto alla natura concorsuale della condotta, che, ai fini della configurabilità del concorso “esterno” nel reato di cui all’art. 588, c.p., occorreva accertare in che termini e per quali ragioni la condotta tenuta (nella specie consistita nell'”accerchiamento” dei contendenti) avesse potuto rafforzare il loro intento, così da differenziarla rispetto al naturale ed irrilevante comportamento di chi, per mera curiosità, vuole assistere a quanto sta avvenendo in sua presenza.
Non si presume la colpevolezza del proprietario di un cane che abbia morsicato un passante sulla via pubblica. È rilevante ai fini del giudizio che l’animale sia tenuto a guinzaglio e che abbia reagito alla precedente “provocazione” infertagli dal ciclista che gli abbia calpestato la coda. È quanto affermato dalla Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 50562 del 16 dicembre 2019.
Secondo la Cassazione, ordinanza 8 gennaio 2020, n. 136, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130.
Con ordinanza 8 dicembre 2019, n. 1593 il Tribunale di Lagonegro si occupa della sempre problematica questione della responsabilità in tema di appalti conferiti da enti pubblici che non siano sorretti dalla preventiva conclusione del contratto in forma scritta ed affronta, perciò, gli aspetti conseguenti che ne derivano, con particolare riferimento all’imputabilità dei relativi obblighi economici in capo al funzionario committente degli enti pubblici sulla base della normativa che regola, per l’appunto, la disciplina dei contratti afferenti a detti enti.
Di seguito il commento dell’avv. Zorzit, pubblicato su Danno e Responsabilità n. 6/2019, Ipsoa, Milano.

Il tema della rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico autore del danno è stato affrontato dalla giurisprudenza di merito in modo assai poco omogeneo: i contrasti e le divergenze nei criteri di riparto segnano e contraddistinguono un panorama fluido, fatto di oscillazioni ed incertezze. Il recentissimo intervento della Cassazione 11 novembre 2019, n. 28987 mira a dettare una regola operativa che dovrebbe porre fine al dibattito (almeno per i casi antecedenti alla entrata in vigore della Legge Gelli). L’Autrice si interroga sulla “tenuta” delle soluzioni proposte, soffermandosi sulle norme del codice civile (alcune delle quali parrebbero un poco “trascurate” o, per altro verso, “forzate”) e sulle prospettive de iure condito.

Con la sentenza n. 51 del 2020, le sezioni unite penali della Corte di cassazione hanno dato risposta al quesito “se il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le intercettazioni siano state disposte, di cui all’art. 270 c.p.p., riguardi anche i reati non oggetto della intercettazione ab origine disposta e che, privi di collegamento strutturale, probatorio e finalistico con quelli invece già oggetto di essa, siano emersi dalle stesse operazioni di intercettazione”.
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