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Di seguito l’articolo del dott. Giordano, pubblicato su Diritto Penale e Processo n. 12/2019, Ipsoa, Milano.

Il reato di “pornografia minorile” punisce condotte diverse, accomunate dalla strumentalizzazione sessuale del minore, di cui è tutelata l’immagine, la dignità e l’equilibrato sviluppo psico-fisico. Per evitare di trattare con eccessivo rigore la produzione di materiale pornografico mediante l’utilizzazione di minori, ai fini della configurabilità del delitto previsto dall’art. 600 ter c.p., la giurisprudenza riteneva necessario il presupposto del pericolo di diffusione delle immagini o dei video, ravvisando, in mancanza, il reato di mera detenzione di tale materiale. Di recente, la Suprema Corte ha preso atto dell’evoluzione tecnologica, reputando il requisito richiesto del tutto anacronistico, perché insito nell’uso di smartphone, tablet e computer dotati di fotocamera, che rendono agevole il collegamento alla rete internet, facendo diventare potenzialmente diffusiva qualsiasi produzione di immagini o di video.

Una sanzione pecuniaria irrogata in uno Stato Ue può essere eseguita in un altro Stato Ue quando tale sanzione riguardi un’entità che non dispone, in questo secondo Stato, di personalità giuridica? L’Avvocato generale Prit Pikamae ritiene di sì e, nelle conclusioni del 12 novembre 2019 (causa C‑183/18), afferma che una decisione che infligge una sanzione pecuniaria debba essere eseguita nei confronti di una persona giuridica nello Stato membro di esecuzione anche se le disposizioni nazionali di attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI non prevedono tale possibilità. A parere dell’AG, ricadrebbe nella nozione di persona giuridica anche un’entità sprovvista di personalità giuridica, a condizione che essa costituisca un’unità organizzativa con un’entità dotata di personalità giuridica.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza di assoluzione con cui la Corte d’appello aveva mandato esente da responsabilità il conducente di un’autovettura, giunto presso l’ospedale in ‘codice rosso’ a seguito di incidente con politraumi, accusato del reato di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, ritenendo che il prelievo ematico per la verifica dell’assunzione di alcol e droga, non rientrasse in un protocollo medico, ma fosse conseguente all’impulso della polizia giudiziaria che ne aveva fatto richiesta, la Corte di Cassazione (sentenza 10 dicembre 2019, n. 49898) – nel disattendere la tesi del PM che aveva proposto ricorso contro la sentenza assolutoria, secondo cui, diversamente, l’imputato era stato sottoposto ad esami strumentali e prelievi nell’ambito di protocolli sanitari e non su richiesta esclusiva della polizia giudiziaria – ha invece ribadito che, correttamente, era stata affermata l’inutilizzabilità degli esami svolti presso il nosocomio, ove l’imputato era stato condotto subito dopo il sinistro stradale, non essendo stato dato il dovuto avviso di farsi assistere da un difensore.
Con la sentenza n. 280 del 2019 il Giudice delle leggi ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 13 e 24, comma 2, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida della misura dell’obbligo di presentazione all’ufficio della forza pubblica territorialmente competente, irrogata a carico dello straniero espulso, si svolga in udienza con la partecipazione necessaria del difensore dell’interessato, eventualmente nominato d’ufficio, poiché, a fronte della possibilità riconosciuta di presentare memorie o deduzioni al giudice di pace, personalmente o a mezzo difensore, quale forma di contraddittorio cartolare ed eventuale, tale misura incide in maniera limitata sulla libertà personale e resta comunque assicurato il diritto alla traduzione in lingua conosciuta o veicolare del provvedimento adottato, la possibilità di avvalersi di difensore di fiducia e del patrocinio a spese dello Stato e il diritto alla nomina di un difensore d’ufficio.
Va sottoposta alle Sezioni Unite la questione se l’art. 122 del codice delle assicurazioni private debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. È quanto si legge nell’ordinanza n. 33675 della Cassazione del 18 dicembre 2019, n. 33675.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un uomo, condannato per il reato di omicidio colposo, riconosciuto l’eccesso colposo di legittima difesa, avendo sparato ad una persona, uccidendola, che aveva tentato di introdursi all’interno della sua abitazione per commettere un furto, la Corte di Cassazione (sentenza 10 dicembre 2019, n. 49883) – nell’accogliere la tesi della difesa secondo cui la condotta tenuta rientrava nel nuovo art. 55 c.p., stante l’accertato stato di “grave turbamento” in cui si era trovato l’imputato in conseguenza della situazione di pericolo in atto – ha precisato che ai fini del giudizio sulla causa di non punibilità di cui all’art. 55, co. 2, c.p. come introdotto dalla legge n. 36 del 2019, non è sufficiente il generico riferimento alla situazione di “significativo turbamento” in cui il reo ha agito, occorrendo invece accertare la situazione di “grave turbamento” cui si riferisce la norma codicistica.
Molte le novità contenute nel decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 161, recante “Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni” (pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 31 dicembre 2019, n. 305).
In tema di reati contro il patrimonio, è qualificabile come danneggiamento lo sfregio, mediante uso di una chiave, della carrozzeria di un’autovettura, siccome costituente non una semplice alterazione estetica, facilmente rimuovibile con una ripulitura, ma una lesione non temporanea o superficiale dell’integrità del veicolo, in quanto idonea a diminuire immediatamente la protezione del medesimo dai fenomeni atmosferici e di ossidazione (Cassazione penale, sezione II, sentenza 29 novembre 2019, n. 48615).
La Corte d’Appello di Roma, ordinanza 13 novembre 2019, investita di un’istanza ex art. 373 c.p.c. per la sospensione dell’esecuzione della sentenza d’appello fatta oggetto di ricorso per cassazione, fa il punto sull’esatta consistenza del presupposto del «grave e irreparabile danno» che la norma dianzi citata pone ai fini della concessione del provvedimento inibitorio.
In tema di responsabilità per danni da cose in custodia, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo, fino a concretizzare la soluzione del nesso in parola. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione, sez. VI-3, ordinanza 18 dicembre 2019, n. 33724.
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