Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un tifoso, per aver lanciato, con conseguente deflagrazione, una bomba carta nel contesto di un incontro calcistico di grande rilevanza, quale il derby tra il Torino e la Juventus, all’interno dello stadio, la Corte di Cassazione (sentenza 12 dicembre 2019, n. 50340) – nel respingere la tesi della difesa secondo cui erroneamente i giudici di merito avrebbero provveduto alla individuazione della condotta di compartecipazione e del contributo della stessa alla consumazione del reato – ha invece ribadito che la presenza fisica allo svolgimento dei fatti integra un’ipotesi di concorso morale penalmente rilevante non allorquando si mantenga in termini di mera passività o connivenza, bensì qualora si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell’autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente si sia rappresentato l’evento del reato ed abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell’autore materiale.
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