Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale nei confronti di un soggetto per il reato di diffamazione, per avere offeso un individuo, pubblicando commenti e giudizi lesivi della sua reputazione su Facebook, comunicando con video chat, con modalità accessibili ad un numero indeterminato di persone, la Corte di Cassazione (sentenza 31 marzo 2020, n. 10905) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto configurabile la diffamazione anziché il reato di ingiuria aggravata – ha diversamente ribadito che nel caso di specie ricorrevano gli estremi dell’ingiuria aggravata, atteso che l’elemento distintivo tra ingiuria e diffamazione è costituito dal fatto che nell’ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all’offeso, mentre nella diffamazione l’offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l’offensore.
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Con la sentenza n. 12778 del 2020, le sezioni unite penali della Corte hanno dato risposta al quesito se la notifica del decreto di giudizio immediato all’imputato detenuto che abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia dovesse essere effettuata ex art. 156 comma 1 c.p.p. o presso il domicilio eletto.
Con il maxi-emendamento approvato dal Senato il 9 aprile e dalla Camera il 24 aprile 2020, si sostituisce per intero il d.d.l. di conversione in legge del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”). All’interno del maxi-emendamento al Cura Italia, l’art. 83, co. 12-quater prevede la possibilità di svolgere indagini preliminari a distanza.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato quella del Tribunale nella parte in cui aveva condannato il conducente di un’autovettura per il reato di guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di avere provocato un sinistro stradale, rigettando il motivo di appello inerente l’illegittima reiezione dell’istanza di messa alla prova, la Corte di Cassazione (sentenza 30 marzo 2020, n. 10787) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto che l’interessato non potesse essere ammesso al programma, non dando conto delle condizioni di salute in cui egli si trovava, al fine di consentirne la compatibilità con l’esecuzione del programma – ha diversamente affermato che il giudice, avuta notizia di impedimenti di salute che possano riverberarsi sul regolare e tempestivo svolgimento della messa alla prova è tenuto a valutarli, non deve respingere aprioristicamente la domanda, ma è tenuto a richiedere i necessari approfondimenti ai servizi a ciò deputati, in modo da eventualmente rendere il programma compatibile con le necessità dell’imputato, senza pregiudicare la possibilità per il medesimo di percorrere la strada del reinserimento sociale introdotta con la I. 67/2014.
In tema di reati contro l’onore, al fine di ritenere configurabile il reato di diffamazione a mezzo stampa e il connesso reato di omesso controllo a carico del direttore responsabile, è necessario tenere conto della possibilità, per il lettore medio, sulla base di tutti gli elementi contenuti nella pubblicazione, senza effettivi sforzi o particolare arguzia, di essere in grado di avvedersi della reale offensività della pubblicazione. In particolare, ogni contenuto di diffamatorietà può essere escluso quando, anche con una mera una progressione visiva, che percorre una sequenza che va dal titolo, al testo dell’articolo, comprensiva di tutti gli altri elementi che concorrono a delineare il contesto della pubblicazione (oltre all’immagine, occhiello, sottotitolo e didascalia), il “lettore medio” è in grado di rendersi conto della carica offensiva o meno della pubblicazione (Cassazione penale, Sez. V, sentenza 1 aprile 2020, n. 10967).
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto avverso la sentenza, emessa in primo grado a seguito di giudizio abbreviato, ritenendo che il termine di gg. 45 per l’impugnazione non decorresse dalla data di notifica dell’estratto contumaciale della sentenza, la Corte di Cassazione (sentenza 26 marzo 2020, n. 10659) – nel rigettare la tesi difensiva, secondo cui per il giudizio abbreviato il termine per impugnare decorreva, nel caso di assenza dell’imputato, dalla data della notificazione della sentenza prevista e dovuta in base all’art. 442, comma 3, c.p.p. – ha diversamente precisato, successivamente alla risoluzione della questione controversa da parte delle Sezioni Unite penali della S.C. di Cassazione, che a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, l’estratto della sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve più essere notificato, ai sensi degli artt. 442, comma 3, c.p.p. e 134, disp. att. c.p.p., all’imputato assente. La parte di rilievo della decisione, tuttavia, sta nell’aver la S.C. aggiunto che l’imputato non poteva beneficiare dell’esistenza del contrasto giurisprudenziale, in quanto, proprio in considerazione dell’incertezza del termine utile per proporre l’impugnazione, era onere della parte seguire l’orientamento più restrittivo, per non incorrere nella sanzione della decadenza, atteso che l’orientamento più estensivo delle facoltà processuali non presentava affatto i caratteri di orientamento dominante, ma costituiva solo uno dei due indirizzi di legittimità seguiti prima dell’intervento delle Sezioni Unite.
Con la decisione n. 11202/2020, la Prima Sezione della Cassazione è tornata nuovamente ad occuparsi della sorte degli ordini di carcerazione, e dei provvedimenti di sospensione, emessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 3 del 2019 (la c.d. “Spazza-corrotti”. Se il provvedimento di sospensione dell’esecuzione della pena è precedente, vige la normativa di favore, per il principio del tempus regit actum, a nulla rilevando la sopravvenienza di una nuova normativa (e, per di più sfavorevole).
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza aveva respinto la istanza presentata da un detenuto, avente ad oggetto la concessione di misure alternative alla detenzione, la Corte di Cassazione (sentenza 23 marzo 2020, n. 10565) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui il giudizio di primo grado era nullo, in quanto l’udienza si era tenuta nonostante il difensore del condannato avesse chiesto rinvio dell’udienza per impedimento professionale – ha infatti affermato che la norma di cui all’art. 420-ter, comma 5, c.p.p. si applica anche nel procedimento di cui all’art. 666 c.p.p., e quindi anche nel procedimento di sorveglianza, e anche nel caso di impedimento del difensore per concomitante impegno professionale.
Il giudice dell’esecuzione, anche nel caso di una pena inflitta con sentenza irrevocabile di patteggiamento ed il cui reato, posto a fondamento del provvedimento, sia stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui prevede un minor trattamento sanzionatorio, non può esaurire il proprio compito delibativo confermando la pena già inflitta perché rientrante ancora nell’ambito della forbice punitiva, ma deve al contrario procedere ad una vera e propria rinnovazione in concreto della valutazione sanzionatoria secondo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. con necessaria riduzione della pena (Cass. pen. sez. I, sentenza 3 marzo 2020, n. 10894).
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza aveva confermato l’ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza con cui era stato negato ad un detenuto il rilascio del c.d. permesso di necessità per poter assistere all’esumazione della salma del padre, la Corte di Cassazione (sentenza 23 marzo 2020, n. 10541) – nel rigettare la tesi difensiva, secondo cui l’ordinanza doveva considerarsi erronea alla luce della giurisprudenza di legittimità che aveva riconosciuto i requisiti della eccezionalità e della particolare gravità in presenza di vicende analoghe – ha diversamente affermato che il caso in esame non era riconducibile ad alcuna delle situazioni cui di regola la giurisprudenza di legittimità riconosce l’applicabilità del “permesso di necessità”, essendo infatti ravvisabile nella motivazione sottesa alla richiesta di tale permesso soltanto un mero interesse personale del detenuto, non riconducibile ad esigenze fondamentali, sul piano morale e materiale, del medesimo.
