La Corte costituzionale, con sentenza n. 74 del 24 aprile 2020, parifica la procedura di applicazione, in via provvisoria, della semilibertà a quella dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Articoli
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanza del condannato per ottenere l’applicazione del principio del “ne bis in idem” tra i fatti giudicati con sentenza di un Tribunale tedesco (“ricettazione organizzata e banda, falso in atto pubblico e banda”) e il fatto di riciclaggio per il quale, unitamente ad altri reati, egli era stato condannato con sentenza irrevocabile emessa in Italia, la Corte di Cassazione (sentenza 8 aprile 2020, n. 11664) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente il giudice dell’esecuzione era giunto ad una conclusione di non identità dei fatti materiali quando l’uomo era stato condannato in Germania per i reati di “ricettazione organizzata” e di “banda” sulla base di aver condotto in quel paese un veicolo provento di furto e il capo d’imputazione per “riciclaggio” della sentenza italiana individuava la condotta rilevante nell’aver condotto la vettura in Germania – ha diversamente ritenuto che il Giudice dell’esecuzione aveva fatto, nella sostanza, corretta applicazione dei principi già elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, da un lato, esattamente distinguendo, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, la condotta di ricettazione della vettura, sanzionata in Germania, da quella di riciclaggio ex art. 648-bis c.p., sanzionata in Italia, consistita nell’aver compiuto operazioni dirette ad ostacolare l’identificazione della provenienza da delitto della vettura in questione.
In tema di reati concernenti le armi, integra il reato di porto abusivo di arma impropria l’essere colto nella disponibilità di due gambe di legno di una sedia utilizzabili come bastoni, rientranti nella prima parte dell’art. 4, co. 2, legge n. 110/1975, con la conseguenza che legittimamente il giudice può fondare il giudizio di responsabilità sull’assenza di un giustificato motivo del loro porto, senza esaminare se essi fossero in concreto utilizzabili per l’offesa alle persone (Cass. pen. sez. I, sentenza 8 aprile 2020, n. 11644).
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato quella del tribunale, con cui era stata affermata la responsabilità penale del macchinista di un treno della metropolitana per aver causato un incidente nel quale aveva perso la vita un passeggero ed erano rimaste coinvolte oltre 450 persone, la Corte di Cassazione (sentenza 7 aprile 2020, n. 11527) – nel rigettare la tesi difensiva, secondo cui, essendovi stata una disattenzione da parte del ricorrente, ciò consentiva di escludere la colpa cosciente con previsione dell’evento – ha diversamente affermato che sussiste l’aggravante di cui all’art. 61, n. 3, c.p., nel comportamento del macchinista del treno che volontariamente disattivi il sistema di controllo automatico della velocità contemporaneamente accelerando l’andatura del treno, atteso che ciò rende altamente elevato il grado di probabilità che tali manovre possano cagionare un incidente, atteso che la colpa con previsione (o cosciente) sussiste quando l’agente, pur prospettandosi la possibilità o probabilità del verificarsi di un evento non voluto come conseguenza della propria condotta, confidi tuttavia che esso non si verifichi.
Il legislatore è intervenuto nuovamente con decretazione d’urgenza (D.L. 30 aprile 2020 n. 28, G.U. n. 111 del 30 aprile 2020) per risolvere alcune problematiche emerse nel comparto giustizia e far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19. Particolarmente importanti, per l’impatto pratico che avranno e le problematiche che susciteranno, sono le nuove norme dettate in materia di riforma delle intercettazioni, di ordinamento penitenziario, per lo svolgimento delle attività giudiziarie durante il periodo di emergenza, nonché in ordine all’introduzione delle disposizioni sul c.d. contact tracing degli individui con soggetti risultati positivi al Coronavirus.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione, su opposizione del Procuratore della Repubblica, al provvedimento confisca di un “Messale” detenuto da una Biblioteca statunitense, la Corte di Cassazione (sentenza 2 aprile 2020, n. 11269) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente il giudice aveva ordinato la confisca, senza tuttavia valutare lo stato di buona fede in cui versava la Biblioteca, ciò che escludeva la confiscabilità del bene a norma dell’art. 174, del d. lgs. n. 42/2004 – ha diversamente affermato che, indiscussa la sua appartenenza alla categoria dei beni culturali, rispetto ai quali sussiste una presunzione di proprietà statale chiaramente desumibile dalla disciplina del citato decreto, se è vero che in tanto la confisca obbligatoria del bene non può operare in quanto risulti la estraneità del terzo rispetto al reato di illecito trasferimento all’estero, è altrettanto vero, tuttavia, che proprio la natura del bene in oggetto rende particolarmente penetranti le verifiche che si impongono al detentore per potere legittimamente opporre la propria buona fede alle pretese dello Stato italiano.
Il Consiglio dei Ministri, che si è riunito il 29 aprile 2020, ha approvato un decreto legge che posticipa l’entrata in vigore della riforma sulle intercettazioni al 1° settembre 2020. Ok alla App per il contact tracing: i dati verranno distrutti o resi anonimi dal 1° gennaio 2021.
Non interrompe il nesso causale il tardivo e maldestro soccorso prestato dal personale sanitario allorché l’evento morte configuri il sostanziarsi del medesimo rischio cagionato dalla condotta colposa dell’agente rispetto alla quale la cattiva risposta medica può al più costituire concausa priva di autonomia (Cass. pen. sez. IV, sentenza n. 11536/2020).
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva riformato la sentenza assolutoria del Tribunale nei confronti di un avvocato per il reato di truffa aggravata, avendo fatto sottoscrivere ad una cliente un foglio in bianco dicendole che lo avrebbe riempito con il mandato professionale, poi invece inserendovi un patto di quota-lite non concordato, e provvedendo poi ad intascare oltre 350.000€, la Corte di Cassazione (sentenza 1 aprile 2020, n. 11030)– nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui, non essendosi proceduto all’integrale rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, non sarebbe stato superato il “ragionevole dubbio” – ha diversamente ribadito che integra il reato di truffa la condotta dell’avvocato che, approfittando del rapporto fiduciario e dell’estraneità alle questioni giuridiche della persona offesa, proponga e faccia sottoscrivere al proprio assistito il patto di quota lite, tacendone l’entità sproporzionata dell’importo derivante a titolo di compenso delle prestazioni professionali.
La Corte costituzionale, con 24 aprile 2020 n. 73, prosegue l’opera di smantellamento dei limiti imposti dall’art. 69, comma 4, c.p. al potere discrezionale del giudice di ritenere prevalenti, rispetto alla recidiva reiterata, varie circostanze attenuanti nominativamente individuate.
