Nuova puntata della decretazione d’urgenza emergenziale. Il d.l. n. 29/2020 (pubblicato sulla G.U. n. 119 del 10 maggio 2020) interviene nuovamente in tema di detenzione domiciliare, differimento dell’esecuzione della pena, misure cautelari custodiali e, più in generale, sul trattamento da riservare a condannati, internati e imputati di gravi reati di criminalità organizzata. Il risultato ottenuto si presta a rilevanti profili critici, anche di carattere costituzionale.
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Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui la Corte d’appello aveva revocato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, comma 1 lett. d), su richiesta dell’ufficio finanziario competente, l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti già disposto dal Tribunale in favore di un donna, rilevando che dal sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria era emerso che la stessa e il suo nucleo familiare avevano percepito per l’anno 2018 redditi ai fini IRPEF, eccedenti il limite di legge per l’ammissione al beneficio in parola, la Corte di Cassazione (sentenza 15 aprile 2020, n. 12191) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui si versava in un’ipotesi rientrante tra quelle per le quali il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4-ter, prevede che la persona offesa può essere ammessa al beneficio di che trattasi anche in deroga ai limiti di reddito previsti nel decreto stesso, con la conseguenza che, una volta deliberata l’ammissione al beneficio, deve ritenersi escluso ogni obbligo per la persona offesa di comunicare le variazioni di reddito – ha diversamente affermato che una volta ammesso al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti, il soggetto rientrante in una delle categorie previste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 4-ter non è tenuto ad adempiere all’obbligo di cui allo stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. d).
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato quella di primo grado, che aveva condannato per il reato di frode in pubbliche forniture il titolare di una società aggiudicataria dell’appalto per il servizio di refezione scolastica presso un comune, per avere utilizzato, per la preparazione dei pasti, prodotti diversi da quelli previsti nel relativo capitolato. la Corte di Cassazione (sentenza 14 aprile 2020, n. 12073) – nel rigettare la tesi difensiva, secondo cui, per quanto qui di interesse, erronea era stata l’esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto – ha diversamente affermato che il delitto di cui all’art. 356, c.p., assume la struttura di un reato “a consumazione prolungata”, che si realizza attraverso condotte reiterate, e comunque plurime, le une e le altre, indicate dall’art. 131-bis, co. 3, c.p., quali forme di manifestazione di quel «comportamento abituale», che, per espressa previsione di legge, esclude la possibilità di applicare la causa di non punibilità in questione, anche in caso di particolare tenuità di ciascuna singola azione od omissione.
Con la sentenza n. 12095/2020 la Corte di Cassazione ha chiarito, in modo inequivocabile, quelli che sono i confini delle modifiche apportate alla fattispecie di traffico illecito di influenze dalla L. n. 3/2019 (c.d. Spazzacorrotti) che ha ampliato e modificato in modo estremamente incisivo l’originaria disciplina prevista per il millantato credito dall’abrogato art. 346 c.p. assorbito dalla nuova formulazione dell’art. 346-bis c.p. Con tale pronuncia, infatti, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della Procura, ha annullato con rinvio l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Potenza con la quale era stata parzialmente annullata l’ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato per quanto attiene ai capi di imputazione riferibili all’ipotesi di reato di cui all’art. 364 c.p. Il Tribunale della libertà, infatti, non aveva ritenuto applicabile la misura custodiale per quelle specifiche ipotesi di reato facendo leva sull’assenza di una vanteria da parte dell’indagato, mediatore e uomo di fiducia di un politico locale, e il fatto che il professionista fosse in grado di tenere contatti diretti con gli ambienti politici regionali. La Corte di Cassazione ha evidenziato come il reato di cui all’art. 346 c.p. sia stato oggi assorbito da quello di traffico illecito di influenze di cui all’art. 346-bis c.p. modidicato dalla cd. “Spazzacorrotti” e che in virtù di tale novella normativa, “la fattispecie non riposa necessariamente sulla millanteria o sulla vanteria, ma può essere integrata dalla correlazione eziologica tra promessa o dazione da un lato e sfruttamento della capacità di influenza dall’altro, in quanto quest’ultima costituisca un dato che non necessiti di specifica illustrazione ma possa dirsi il presupposto anche implicito dell’intercorsa pattuizione o comunque della dazione”.
Il Presidente del Tribunale di Roma lo scorso 20 aprile ha adottato le misure organizzative previste dall’articolo 83, commi 6 e 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. In seguito alla loro emanazione, il citato decreto legge ha subito in rapida successione delle significative variazioni, ad opera dapprima della legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 e poi del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28. Per conoscere le linee guida da adottare nella fase 2 per la trattazione dei procedimenti civili nel Tribunale di Roma, leggi Giustizia, al via domani la fase 2: il Protocollo del Tribunale di Roma per le udienze civili.
In tema di reati contro il patrimonio, i dati informatici (files) sono qualificabili cose mobili ai sensi della legge penale e, pertanto, costituisce condotta di appropriazione indebita la sottrazione da un personal computer aziendale, affidato per motivi dì lavoro, dei dati informatici ivi collocati, provvedendo successivamente alla cancellazione dei medesimi dati e alla restituzione del computer “formattato” (Cassazione penale, sez. II, sentenza 10 aprile 2020, n. 11959).
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, confermando quella di primo grado, aveva ritenuto un medico responsabile del reato continuato di falso ideologico in atto pubblico e fraudolenta predisposizione di documenti relativi ad un sinistro, redigendo un falso certificato di visita e di diagnosi di trauma contusivo nei confronti del figlio di un magistrato, intercettato in altro procedimento, la Corte di Cassazione (sentenza 9 aprile 2020, n. 11745) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui la condanna era viziata dall’inutilizzabilità delle intercettazioni, disposte ed eseguite per reati non connessi o collegati a quelli per i quali si procedeva nei confronti del medico, in quanto relativi a fatti commessi da un giudice sotto intercettazione – ha ribadito, applicando un principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite che il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali dette intercettazioni siano state autorizzate, previsto in linea generale dall’art. 270 c.p.p., non opera — oltre ai casi nei quali i risultati siano indispensabili per l’accertamento di reati in ordine ai quali sia obbligatorio l’arresto in flagranza, fra i quali non è compreso quello in esame — con riguardo a reati che presentino connessione, nelle ipotesi di cui all’art. 12 c.p.p., con quelli oggetto dell’iniziale autorizzazione, né è sanato dall’essere stato definito il processo con rito abbreviato.
Ai fini della sussistenza del reato di manovre speculative su merci, può integrare in astratto una manovra speculativa anche l’aumento ingiustificato dei prezzi causato da un singolo commerciante, profittando di particolari contingenze del mercato; tuttavia, perché ciò si verifichi è pur sempre necessario che tale condotta presenti la connotazione della pericolosità prevista dall’art. 501 bis c.p. nei confronti dell’andamento del mercato interno e, cioè, che essa, per le dimensioni dell’impresa, la notevole quantità delle merci e la possibile influenza sui comportamenti degli altri operatori del settore, possa tradursi in un rincaro dei prezzi generalizzato o, comunque, diffuso. Invero, la consumazione del reato richiede la sussistenza di comportamenti di portata sufficientemente ampia da integrare un serio pericolo per la situazione economica generale, con il rilievo che la locuzione “mercato interno”, contenuta nella citata norma, rende certamente configurabile la fattispecie criminosa anche quando la manovra speculativa non si rifletta sul mercato nazionale, ma soltanto su di un “mercato locale”, però il pericolo della realizzazione degli eventi dannosi deve riguardare una zona abbastanza ampia del territorio dello Stato, in modo da poter nuocere alla pubblica economia (Trib. Lecce, sez. Ries., 21 aprile 2020).
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, ribaltando quella di primo grado, aveva assolto un imputato dal reato di minaccia aggravata, per aver minacciato, dopo averlo offeso, un automobilista con cui aveva avuto un diverbio, brandendo al suo indirizzo un piccone, la Corte di Cassazione (sentenza 9 aprile 2020, n. 11708) – nell’accogliere la tesi della parte civile, che aveva impugnato la sentenza d’appello, secondo cui, avendo l’imputato utilizzato il piccone nello scendere dalla propria autovettura, dirigendosi verso la persona offesa, non poteva negarsi la sussistenza dell’aggravante – ha diversamente affermato che il comportamento consistente nell’armarsi di un piccone, mostrandolo dopo aver proferito frasi ingiuriose, ben può dirsi integrante una condotta minacciosa grave ex art. 612 c.p., in quanto, trattandosi di un reato di pericolo, la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicchè non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell’agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie.
Con la sentenza n. 13539 del 2020, le sezioni unite penali della Corte hanno dato risposta al quesito se, in caso di declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, sia consentito l’annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione sulla confisca ai fini della valutazione da parte del giudice di rinvio della proporzionalità della misura, secondo II principio indicato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’uomo 28 giugno 2018, G.I.E.M. srl e altri c. Italia.
