Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il giudice di pace aveva dichiarato estinto il reato di lesioni personali ascritto all’imputato, ritenendo sussistere la causa estintiva prevista dall’art. 35, D. lgs. n. 274/2000, la Corte di Cassazione (sentenza 24 aprile 2020, n. 12926) – nel disattendere la tesi del P.M., che aveva proposto ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di pace avrebbe omesso di verificare i parametri ai quali tale norma subordina l’estinzione del reato, in assenza della prova della eliminazione delle conseguenze dannose derivate dal delitto e dell’esiguità del risarcimento – ha diversamente affermato che il problema della “qualità” della valutazione del Giudice di pace per quanto riguarda la sufficienza e l’esaustività della condotta riparatoria posta in essere dall’imputato, deve essere risolto attribuendo al giudice la possibilità di valorizzare la condotta processuale e l’impegno nel reperimento delle risorse necessarie alla riparazione, senza che, diversamente, possa ritenersi elemento ostativo la mancata formulazione di scuse o altra forma di contrizione, poiché, diversamente, si finirebbe per introdurre nel procedimento estintivo una dimensione etica e personalistica che, in quanto tale, non s’appartiene alla ratio dell’istituto.
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Al di là delle polemiche e delle discussioni sulle decisioni adottate a più riprese dal Governo per fronteggiare l’emergenza da Coronavirus, interessa ai cittadini capire quale sia la sfera d’azione nella quale è consentito muoversi e soprattutto quali siano le conseguenze di un’eventuale contestazione nei confronti delle Forze dell’ordine qualora si sia fermati ed entro quali limiti è possibile far valere le proprie ragioni.
Il d.l. 34/2020 (cd. decreto Rilancio) all’art. 221 ha inserito tra le ipotesi di sospensione dei termini in materia penale anche il decorso del termine di cui all’articolo 124 c.p. ossia del termine di tre mesi che – dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato – il Codice penale assegna alla parte offesa tutte le volte che per il detto reato «non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta o istanza» (art. 121 c.p.).
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato un uomo per i reati di danneggiamento aggravato e violenza privata, per aver staccato dal muro e poi strappato dei volantini affissi da volontari dell’associazione “Addiopizzo”, con cui si invocava la protezione della Madonna per liberare la città dalla mafia e dal pizzo, la Corte di Cassazione (sentenza 24 aprile 2020, n. 12892) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui, essendo intervenuta l’assoluzione dal reato di furto dei volantini, erronea era stata la conferma della condanna per i residui reati – ha diversamente affermato che non integrando il furto una modalità della condotta del reato di violenza privata e di danneggiamento, pacifica doveva ritenersi la qualificazione giuridica del fatto di avere strappato e distrutto un volantino come danneggiamento ed, inoltre, la finalità perseguita, di impedire il volantinaggio, non giustificava la riqualificazione del reato di violenza privata in quello di minaccia, distinguendosi i due reati non per la materialità del fatto, identico in ciascuna delle due fattispecie, bensì nell’elemento intenzionale.
La diffusione del virus SARS-CoV-2 ha determinato un profondo ripensamento delle modalità di erogazione di tutti i servizi pubblici essenziali, compresa l’amministrazione della giustizia, in quanto, fino al termine dell’emergenza epidemiologica, si dovrà costantemente bilanciare il diritto degli utenti con la sicurezza degli operatori del settore. Proprio a tal fine, la normativa emergenziale ha attribuito ai capi degli uffici giudiziari la facoltà di adottare specifiche misure organizzative per garantire la continuità dell’azione giudiziaria e limitare i rischi del contagio (Corte d’Appello di Milano, provvedimento prot. n. 3416/Pres/2020 del 10 aprile 2020).
Pronunciandosi su un caso “turco” in cui si discuteva della legittimità della condanna inflitta al ricorrente per aver partecipato ad una manifestazione a favore di un partito politico ritenuto sovversivo dalle autorità turche (il noto PKK), la Corte EDU, ha ritenuto, all’unanimità (sentenza 19 maggio 2020, n. 45540/09), che vi fosse stata sia la violazione dell’articolo 11 (diritto alla libertà di riunione) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La vicenda riguardava la condanna del ricorrente per la sua adesione al PKK, un’organizzazione armata considerata illegale, in violazione degli articoli 220 § 6 e 314 del codice penale. Il tribunale di primo grado aveva ritenuto che il ricorrente avesse agito per conto del PKK, e, che, pertanto, dovesse ritenersi come membro di tale organizzazione sulla base di una serie di elementi: a) l’aver partecipato ad una manifestazione tenutasi il 27 gennaio 2008, a volto coperto, inneggiando slogan a favore del PKK e portando uno stendardo che recitava “Youth to HPG” (ossia lunga vita all’HPG, l’ala armata del PKK) durante la manifestazione. Il ricorrente era stato per questo condannato a sei anni e tre mesi di reclusione e, per tale ragione, si era rivolto alla Corte di Strasburgo ritenendo violati gli articoli 6 § 2, 7, 10 e 11 della Convenzione EDU. La Corte EDU, nel ritenere di dover valutare la denuncia unicamente sotto il profilo dell’asserita violazione dell’art. 11 CEDU, ha accolto il ricorso e, in particolare, non ha ritenuto legittima l’interferenza con il diritto alla libertà di riunione del ricorrente, in quanto non “prescritta dalla legge” ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione, attesa l’imprevedibilità della condanna in base alla norma che, apparentemente, era stata invocata per giustificarla.
In tema di reati contro il patrimonio, l’amministratore di più condominii che, senza autorizzazione, fa confluire i fondi giacenti sul conto corrente di un condominio sul conto corrente intestato ad un diverso condominio, commette il reato di appropriazione indebita, in quanto tale condotta comporta di per sé la violazione del vincolo di destinazione impresso al denaro appartenente al primo condominio al momento del suo conferimento (Cassazione penale, sezione II, sentenza 23 aprile 2020, n. 12783).
La Corte costituzionale, con sentenza n. 96/2020, ha ritenuto immuni da censure le disposizioni che hanno depenalizzato taluni fatti già previsti come reato, prevedendo per essi l’applicazione di una sanzione amministrativa anche se commessi prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016.
A seguito di alcuni provvedimenti della magistratura di sorveglianza, in relazione alla misura della detenzione domiciliare c.d. “in deroga” ex artt. 147, co. 1 n. 2) c.p. e 47-ter, co. 1-ter ord. penit., per autori di reati di cui all’art. 4-bis, o, in regime di 41-bis ord. penit., il legislatore è intervenuto con due decreti legge (nn. 28 del 30 aprile, e, 29 del 10 maggio 2020). Obiettivo del Governo è quello di rendere più complesso l’iter istruttorio di valutazione dei requisiti applicativi, con acquisizione di informative obbligatorie della DDA e DNA, anche in funzione della revoca della misura in corso. A distanza di pochi giorni, si è già registrata, perciò, una prima applicazione da parte dell’Ufficio di Sorveglianza di Siena (decreto 12 maggio 2020, n. 674).
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui la Corte d’appello aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a liquidare, in favore di un architetto, una somma pari a poco più di 4000 euro a titolo di ingiusta detenzione subita in regime di custodia cautelare in carcere per 17 giorni, per il delitto di estorsione, dal quale era stato però assolto dalla Corte di appello per insussistenza del fatto, la Corte di Cassazione (sentenza 23 aprile 2020, n. 12779) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui, i giudici di appello avrebbero dovuto tener conto, nel liquidare la somma, della perdita economica subita a causa della sottoposizione alla misura cautelare in carcere, che aveva comportato la revoca da diversi incarichi professionali – ha diversamente rilevato l’insussistenza di elementi probatori idonei ad affermare che le revoche degli incarichi professionali nell’ambito di diverse società fossero conseguenti all’interruzione dello svolgimento dell’attività di architetto a causa della sua sottoposizione a misura custodiale.
