La Corte costituzionale, con sentenza del 22 maggio 2020 n. 97, ha dichiarato illegittimo l’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), l. n. 354 del 1975, nella parte in cui prevede l’adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata «la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti» anziché «la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità».
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Non può riconoscersi la causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. in presenza di condotte di impossessamento di reperti archeologici, quand’anche questi siano di scarso valore economico, se l’impossessamento è avvenuto a mezzo di scavi clandestini e non autorizzati (Cassazione penale, sezione III, sentenza 22 aprile 2020, n. 12653).
Pronunciandosi su un caso “cipriota” in cui si discuteva della legittimità della condanna inflitta al ricorrente per diffamazione, inflitta dalla Corte Suprema sovvertendo l’esito favorevole al ricorrente in primo grado, la Corte EDU, ha confermato, all’unanimità (sentenza 26 maggio 2020 (n. 48781/12), che vi fosse stata la violazione dell’articolo 6 § 1 (diritto a un processo equo) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, escludendo invece la violazione dell’art. 10 della Convenzione per il mancato esaurimento dei rimedi interni. Il ricorrente, in particolare, sosteneva che ad uno dei giudici della Corte Suprema che lo aveva giudicato nel processo intentato nei suoi confronti per diffamazione era mancata l’imparzialità perché il figlio del giudice aveva lavorato in uno studio legale il cui socio fondatore aveva rappresentato l’autore del ricorso contro di lui. La Corte di Strasburgo ha rilevato, in particolare, che se i giudici non sono automaticamente obbligati ad astenersi in tali circostanze, l’esistenza di tali rapporti familiari dovrebbe comunque essere rivelata all’inizio della procedura. Tuttavia, è stato solo dopo aver perso l’appello che il ricorrente aveva appreso di questo legame tra il figlio del giudice e lo studio legale che aveva rappresentato il politico durante il procedimento per diffamazione. Questa situazione, per i giudici di Strasburgo, ha dato origine a un’apparenza di parzialità e i dubbi che essa ha determinato in capo al ricorrente, in merito all’imparzialità del giudice, erano obiettivamente giustificati.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale, nel confermare la sentenza di primo grado emessa dal giudice di pace, aveva condannato per il reato di diffamazione un funzionario del Nucleo Ispettorato del Lavoro che, nel corso di un colloquio informativo con un lavoratore, aveva offeso il decoro e la reputazione del datore di lavoro al quale si riferiva affermando che fosse una “testa di c. “, alla presenza di altre due persone, la Corte di Cassazione (sentenza 7 maggio 2020, n. 14005) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui assente era il contenuto diffamatorio nelle parole incriminate, espressive solo di un giudizio critico, pur formulato con parole colorite, tuttavia, di uso comune, con cui si tendeva a stigmatizzate il comportamento datoriale di strumentalizzazione del dipendente – ha diversamente affermato che l’espressione utilizzata per qualificare la persona offesa non poteva ritenersi priva di contenuto lesivo, in quanto non era ravvisabile il requisito della continenza espressiva, laddove, anzi, le parole pronunciate risultavano, oggettivamente, pregiudizievoli della reputazione della persona offesa, perché oggettivamente dirette a screditarla sia professionalmente che nella sua vita di relazione sociale.
Sollevata d’ufficio dal Tribunale di Siena (ordinanze del 21 maggio 2020) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 83, quarto comma, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. Dubbi di costituzionalità sulla legislazione emergenziale, in particolare della nuova ipotesi di sospensione dei termini di prescrizione, prevista appunto dall’art. 83, quarto comma, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in riferimento all’art. 25, comma secondo, Cost.
Lo scorso 8 maggio, a distanza di appena un giorno (feriale) dall’inizio della cd. “Fase 2” dell’attività giudiziaria, il Presidente del Tribunale di Napoli ha emesso il Decreto n. 108/2020 contenente le “Linee Guida vincolanti per la trattazione degli affari Civili e Penali nel periodo 12 maggio 2020 – 31 luglio 2020, ai sensi della Legge 24 aprile 2020 n. 27 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 e dei decreti legge n. 23/2020 e 28/2020”.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza aveva respinto l’opposizione alla espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione (art. 16, d.lgs. n.286 del 1998) proposta da un detenuto, cittadino extracomunitario, difettando la condizione di convivenza tra il detenuto, la moglie e la figlia minore avuta da quest’ultima, la Corte di Cassazione (sentenza 6 maggio 2020, n. 13764) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui nel caso in esame ben poteva riconoscersi la condizione ostativa alla espulsione, atteso che la nozione di convivenza va intesa come stabilità del legame affettivo, e non necessariamente come coabitazione – ha infatti affermato che non appare essere decisivo l’aspetto della assenza di coabitazione tra il genitore detenuto, richiedente l’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, e il figlio minore, dovendo essere oggetto di verifica e di apprezzamento in concreto, in termini di possibile causa ostativa alla espulsione, l’interesse del minore al mantenimento del vincolo familiare e affettivo con il genitore, in termini di potenziale pregiudizio alla integrità del suo sviluppo psicofisico.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 95/2020, conferma la competenza del giudice di sorveglianza, prevista dall’art. 238-bis d.P.R. n. 115 del 2002.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, ribaltando la pronuncia assolutoria di primo grado, aveva condannato per il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale un uomo che, con insistenza, aveva richiesto ed ottenuto dal Sindaco del comune in cui risiedeva somme di denaro legate alla sua situazione di indigenza, la Corte di Cassazione (sentenza 28 aprile 2020, n. 13153) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui nel caso in esame la violenza o minaccia posta in essere dall’imputato non avevano in alcun modo inciso sulla determinazione volitiva del Sindaco, che non aveva mai consegnato somme di denaro non dovute in violazione di leggi o regolamenti – ha diversamente affermato che la continua ed insistente presenza per richiedere elargizioni legate allo stato di indigenza si risolveva in una generica condotta invasiva e petulante, nella quale avrebbe potuto configurarsi il meno grave reato di molestie.
Con la sentenza n. 14723 del 2020, le sezioni Unite penali della Corte hanno dato risposta al quesito se la falsità o incompletezza dell’autocertificazione allegata all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ne comporti l’inammissibilità e, dunque, la revoca, in caso di intervenuta ammissione, anche nell’ipotesi in cui i redditi effettivi non superino il limite di legge; ovvero in tale ultima ipotesi, non incidendo sull’ammissibilità dell’istanza, ne determini la revoca soltanto nei casi espressamente previsti dagli artt. 95 e 112 del d.P.R. n. 115 del 2002.
