La Corte d’Appello di Firenze, al pari di altri uffici giudiziari, si è anch’essa dotata di un protocollo organizzativo, contenente le misure atte a consentire la celebrazione delle udienze anche durante il periodo della pandemia da COVID-19. Il protocollo, adottato con il decreto n. 170/2020 del 4 maggio 2020 della Presidente della Corte d’Appello di Firenze, è diviso in tre parti fondamentali, relative alla trattazione degli affari civili, del lavoro e penali, più un’ultima parte dedicata a garantire i servizi amministrativi, di cancelleria e dell’ufficio notifiche, nonché lo svolgimento delle prestazioni da parte dei tirocinanti ex art. 73 d.l. n. 69/2013, dell’U.R.P. e del personale del servizio civile. Nel presente commento, si andrà ad analizzare il contenuto del protocollo relativo al settore penale.
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In tema di reati contro la libertà morale, integra il reato di violenza privata (art. 610, c.p.) la condotta posta in essere da un libero professionista consistente nell’impedire al collega di studio, con l’arbitraria sostituzione della serratura e poi sbarrando l’ingresso con il proprio corpo, di accedere ai locali adibiti a studio professionale associato e di ritirare materiale di lavoro e pratiche di studio; ed invero, a fronte di uno svolgimento dell’attività professionale nei locali, appare evidente che tale condotta si traduce in un impedimento che costringe il collega di studio a tollerare di astenersi dall’avere accesso agli strumenti con i quali esercita la propria professione (Cassazione penale, sez. V, sentenza 21 maggio 2020, n. 15633).
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame, confermando il decreto del Procuratore della Repubblica, aveva ordinato il sequestro probatorio di sostanza stupefacente del tipo cannabis “light”, la Corte di Cassazione (sentenza 13 maggio 2020, n. 14735) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui la cd. “cannabis light” non rientrava nella nozione legale di sostanza stupefacente e, di conseguenza, la sua detenzione a fini di commercializzazione non aveva rilevanza penale – ha invece ribadito, conformemente ad una recente sentenza delle Sezioni Unite penali, che la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività.
Il principio della retrodatazione della misura cautelare nelle contestazioni a catena si applica solo per i periodi relativi a fasi omogenee o computando l’intera custodia? Con la sentenza 3 marzo 2020, n. 8546 la sez. IV della Cassazione penale ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado, di condanna di alcuni soggetti, per reati associativi e in materia di sostanze stupefacenti, la Corte di Cassazione (sentenza 13 maggio 2020, n. 14725) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui gli elementi di prova, in gran parte costituiti da intercettazioni effettuate sulle chat dei dispositivi Blackberry in assenza di rogatoria all’estero, erano da ritenersi inutilizzabili – ha invece ribadito che l’acquisizione della messaggistica, scambiata mediante sistema BlackBerry, non necessita di rogatoria internazionale quando le comunicazioni sono avvenute in Italia o attraverso un terminale presente sul suolo nazionale, a nulla rilevando che per “decriptare” i dati indentificativi associati ai codici PIN occorra ricorrere alla collaborazione del produttore del sistema operativo avente sede all’estero, collaborazione che, se spontaneamente prestata, rende non necessario il ricorso alla rogatoria internazionale per l’acquisizione dei dati telematici, e ciò anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 234-bis, c.p.p.
Con la sent. n. 12845/2020, la Prima Sezione della Cassazione è tornata ad occuparsi del tema dell’irretroattività della legge penale sfavorevole rispetto ad autori di reati sessuali per l’accesso alle misure alternative: tale questione, già trattata in precedenza e risolta negativamente dalla Cassazione, viene oggi rivalutata, alla luce del novum della Corte costituzionale, sancito con sent. n. 32/2020.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado, che aveva condannato l’imputato per il reato di corruzione di minorenne, per aver inviato ad una ragazzina, minore degli anni 14, video pornografici sulla sua utenza cellulare, inducendola a compiere atti sessuali, inviando sulla utenza cellulare le relative immagini, la Corte di Cassazione (sentenza 11 maggio 2020, n. 14210) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui non era configurabile il “subire atti sessuali” essendo mancato qualsiasi contatto o coartazione tra i due- ha invece affermato che deve escludersi che le condotte poste in essere mediante comunicazione telematica presentino, per il solo fatto di svolgersi in assenza di contatto fisico con la vittima, modalità non ricomprese nella fattispecie astratta di reato (art. 609 quinquies, co. 2, c.p.) che punisce la corruzione di minorenne, poichè il far assistere un minore di anni 14 al compimento di atti sessuali o il mostrare allo stesso materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali non richiede necessariamente la presenza fisica essendo idonee anche le comunicazioni telematiche tra i due, così come per il reato di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater, c.p.).
Con la sentenza n. 17274 del 2020, le sezioni Unite penali della Corte hanno dato risposta al quesito se, in caso di applicazione di una misura cautelare coercitiva da parte del tribunale, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del g.i.p., sia o meno necessario procedere all’interrogatorio di garanzia a pena d’inefficacia della misura cautelare.
In tema di falso nummario, la grossolanità idonea ad integrare gli estremi del reato impossibile (art. 49 c.p.) ricorre solo quando il falso sia riconoscibile “ictu oculi” dalla generalità dei consociati, espressa dall’uomo qualunque di comune esperienza, ed il relativo giudizio va riferito non solo alle caratteristiche oggettive della banconota, ma anche, in considerazione del normale uso delle stesse, alle modalità di scambio ed alle circostanze nelle quali esso avviene (Cassazione penale, sezione V, sentenza 14 maggio 2020, n. 15122).
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva annullato la sentenza del tribunale sul presupposto che quest’ultimo non si fosse pronunciato su un reato (quello di maltrattamenti in famiglia) contestato unitamente a quello di “stalking” (art. 612 bis, c.p.), per il quale invece l’imputato era stato già assolto all’esito del giudizio di primo grado, la Corte di Cassazione (sentenza 8 maggio 2020, n. 14173) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente la Corte d’appello aveva disposto l’annullamento della sentenza di primo grado, avendo il Tribunale in realtà motivato anche quanto al reato di maltrattamenti in famiglia – ha invero riaffermato che in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso.
