Sono legittime le videoregistrazioni aventi ad oggetto comportamenti comunicativi e non comunicativi disposte dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio come nel caso delle scale di un edificio e al di fuori del pianerottolo di un appartamento (Cassazione penale, sezione IV, sentenza 7 febbraio 2020, n. 5253).
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Con un inedito esame congiunto degli ultimi due decreti legge emanati in materia di giustizia e a seguito del consueto ricorso alla fiducia parlamentare, è stato convertito in legge il d.l. n. 28/2020, contenente norme su intercettazioni, ordinamento penitenziario e svolgimento delle attività giudiziarie durante il periodo dell’emergenza sanitaria. All’interno dello stesso provvedimento è stato peraltro trasfuso ed assorbito, con alcune importanti modifiche ma con altrettante importanti lacune, anche il contenuto del d.l. n. 29/2020, contestualmente abrogato, relativo alla rivalutazione periodica delle decisioni assunte in materia di detenzione domiciliare, differimento dell’esecuzione della pena e sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19. In sede di conversione sono state poi aggiunte alcune importanti novità in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute, garanti dei detenuti, utilizzo dei c.d. droni da parte della polizia penitenziaria e collaboratori di giustizia. I due testi normativi vengono così fusi insieme a creare un corpo unitario, senza che tuttavia vengano meno numerose perplessità già manifestate in occasione dell’emanazione dei due provvedimenti normativi originari.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale di Sorveglianza aveva rigettato il reclamo proposto dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria contro il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza aveva annullato la sanzione disciplinare inflitta a un detenuto al “41 bis”, per avere salutato (augurando la “buonanotte”) detenuti appartenenti a un diverso gruppo di socialità, la Corte di Cassazione (sentenza 28 maggio 2020, n. 16244) – nel disattendere la tesi del DAP, difeso dall’Avvocatura dello Stato, secondo cui erronea doveva ritenersi la decisione di annullare la sanzione disciplinare, perché il termine “comunicazione” doveva intendersi quale comprensivo di ogni forma di contatto – ha invece rigettato il ricorso, affermando il principio per cui, dovendosi intendere per “comunicazione” il processo e le modalità di trasmissione di una informazione da un individuo a un altro attraverso lo scambio di un messaggio connotato da un determinato significato, tale non può ritenersi una dichiarazione di saluto rivolta dal detenuto ad altri ristretti, limitata all’augurio di una “buona notte” rivolta a persone appartenenti ad altro gruppo di socialità e non inserita in un contesto di conversazione collettiva.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il Tribunale aveva rigettato l’appello cautelare proposto avverso il provvedimento emesso dallo stesso Tribunale di Frosinone, con il quale era stata rigettata la richiesta di restituzione di un autotreno di proprietà di una società, di cui l’imputato era direttore tecnico, sottoposto a sequestro in relazione al reato contravvenzionale di cui all’art. 256, d.lgs. n. 152 del 2006, per avere trasportato rifiuti speciali pericolosi e non, in assenza delle necessarie autorizzazioni, la Corte di Cassazione (sentenza 27 maggio 2020, n. 15965) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui illegittima e contraria al principio di uguaglianza, sancito dall’art. 3 Cost., era stata la decisione di non estendere l’ipotesi di esclusione della confisca, prevista dall’art. 452-undecies, co. 4, c.p. in relazione a talune fattispecie delittuose contemplate dal codice penale (artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies), alle fattispecie contravvenzionali disciplinate dal codice dell’ambiente – ha invece affermato l’importante principio per cui nessun sospetto di incostituzionalità è ravvisabile atteso che la confisca prevista dal codice penale (art. 452-undecies) presenta profili peculiari, in quanto caratterizzata non tanto da una funzione punitivo-sanzionatoria, bensì da una funzione risarcitoria-ripristinatoria, laddove, invece, la confisca prevista dal Testo Unico Ambientale (art. 260-ter, D.Igs. n. 152 del 2006) integra una misura di sanzionatoria, con funzione eminentemente repressiva.
In tema di violenza sessuale, l’aggravante di cui all’art. 609 ter, comma 1, n. 2, c.p. non è configurabile laddove la vittima abbia volontariamente usato sostanze stupefacenti o alcoliche, essendo necessario invece l’agente abbia quanto meno istigato o agevolato l’uso di tali sostanze da parte della persona offesa come mezzo per costringerla o indurla a compiere o subire atti sessuali (Cassazione penale, sezione III, sentenza 24 marzo 2020, n. 10596).
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la decisione con la quale il Tribunale aveva condannato un uomo per il reato di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 8 per aver favorito e sfruttato la prostituzione di due donne, tenendo con sè il figlio minore di una di esse, nella cantina sottostante l’appartamento della medesima o portandolo in giro di notte, quando le donne a turno si prostituivano all’interno dell’appartamento, partecipando poi alla spartizione dei proventi derivanti dalla loro prostituzione, la Corte di Cassazione (sentenza 27 maggio 2020, n. 15948) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui l’attività svolta dall’imputato non era un aiuto all’esercizio della prostituzione, ma si risolveva, in realtà, in un sostegno alla persona ed al figlio della donna che si prostituiva, adempiendo sostanzialmente ad una funzione genitoriale propria della prostituta, che era quella di evitare che il figlio fosse presente in casa mentre riceveva i clienti e rispetto alla quale l’agevolazione della prostituzione sarebbe soltanto una conseguenza indiretta – ha invece affermato che il reato di favoreggiamento dell’altrui prostituzione è ravvisabile nella condotta, oggettivamente funzionale all’agevolazione della prostituzione, di colui che provvede ad allontanare il figlio minore della prostituta dal luogo in cui questa esercita il meretricio trattenendolo con sè per il tempo necessario alla madre per svolgere tale attività.
L’individuazione del sistema di computo dello spazio minimo per il detenuto all’esame delle Sezioni unite: quando un Paese fa fatica ad essere veramente civile. La questione è stata rimessa con ordinanza della sezione I della Corte di Cassazione penale dell’11 maggio 2020, n. 14260.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di condanna, inflitta in primo grado ad un uomo, in relazione all’appropriazione indebita di un’autovettura Saab noleggiata per la durata di un mese e poi non restituita, nonostante le formali diffide ricevute, la Corte di Cassazione (sentenza 25 maggio 2020, n. 15735) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui erroneamente era stato indicato come giudice competente quello del luogo in cui egli risiedeva, laddove, invece, la competenza per territorio avrebbe dovuto radicarsi nel luogo di consumazione del reato, ossia dove egli aveva noleggiato l’auto, stipulando il contratto – ha, invece, ribadito che il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, nel momento in cui l’agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, con la conseguenza che il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del comportamento illecito è irrilevante ai fini della individuazione della data di consumazione del reato e di inizio della decorrenza del termine di prescrizione.
Il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto (ordinanza 26 maggio 2020, n. 1380) ha ritenuto fondata e non manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 2 del D.L. 10 maggio 2020 n. 29, nella parte in cui prevede che proceda a rivalutazione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena, per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, il magistrato di sorveglianza che lo ha emesso, per violazione degli artt. 3, 24 comma 2 e 111 comma 2 Cost.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 113/2020, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 30-ter, comma 7, l. 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui prevede che il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché prevedere a tal fine il termine di quindici giorni.
