La Corte costituzionale, con sentenza n. 113/2020, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 30-ter, comma 7, l. 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui prevede che il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché prevedere a tal fine il termine di quindici giorni.
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