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La Corte costituzionale, con sentenza n. 139/2020, esclude un’irragionevole disparità di disciplina tra la messa alla prova per l’adulto, che può essere richiesta anche durante le indagini, e la messa alla prova per il minore, che invece può essere disposta solo a partire dall’udienza preliminare, trattandosi di istituti che rispondono a finalità radicalmente diverse.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale non aveva convalidato l’arresto di un soggetto, indagato per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 in relazione alla detenzione e coltivazione illecita di sostanza stupefacente del tipo marijuana (gr. 635, suddivisa in vari involucri, oltre gr. 135 di inflorescenze e n. 350 piantine), destinate, secondo il PM, ad uso non esclusivamente personale, la Corte di Cassazione (sentenza 10 giugno 2020, n. 17838) – nel disattendere la tesi del PM, che aveva proposto ricorso per cassazione, secondo cui il giudizio di prognosi postuma ex ante induceva a ritenere giustificato l’operato della p.g. con riferimento ai seri e obiettivi elementi di fatto rilevati all’atto della perquisizione e del sequestro dello stupefacente (detenzione in atto di marijuana e coltivazione non autorizzata di piante di cannabis), per cui è previsto l’arresto obbligatorio – ha invece affermato che se la p.g. si fosse limitata a denunciare a piede libero l’indagato, sequestrando le piante in crescita e i prodotti raccolti ed espletando nelle more un’analisi laboratoristica, all’esito della quale accertare se fosse eventualmente applicabile la disciplina di cui all’art. 1 l. 242/2016 o se, viceversa, il fatto dovesse essere ricondotto al d.P.R. 309/90, il risultato sarebbe stato raggiunto in maniera più coerente e adeguata, non essendovi alcun pericolo (atteso il sequestro di tutta la sostanza) di dispersione o di destinazione a terzi dello stupefacente.
La revoca della patente di guida prevista all’art. 222 cod. strada ha natura di sanzione amministrativa accessoria, con la conseguenza che la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, cod. strada, intervenuta con la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019, non comporta alcun effetto sulla revoca della patente di guida disposta con sentenza di condanna passata in giudicato per alcuno dei delitti previsti dagli art. 589-bis e 590-bis cod. pen. (Cass. pen. sez. I, 9/6/2020, n. 17506 e Cass. pen. sez. I, 10/6/2020), n. 17833).
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato un imputato per il reato di false dichiarazioni nella istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la Corte di Cassazione (sentenza 9 giugno 2020, n. 17529) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui la sentenza d’appello era affetta da nullità insanabile ed assoluta, per l’assenza del difensore di fiducia all’udienza di discussione, dovuta alla nullità della notifica del decreto di rinvio dell’udienza precedente, notifica effettuata dalla cancelleria a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata di altro difensore omonimo del difensore nominato – ha fatto applicazione del principio, autorevolmente enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, nel confermare quella del primo giudice che aveva condannato il proprietario di un’autovettura per concorso in falso ideologico, relativa alla falsa attestazione apposta nel referto di revisione relativo alla sua autovettura di esito regolare della stessa, risultando apposta sulla carta di circolazione del veicolo il falso tagliando di revisione “regolare”, la Corte di Cassazione (sentenza 8 giugno 2020, n. 17348) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui non era configurabile il reato di cui all’art. 479, c.p., in quanto il tagliando di revisione apposto sulla carta di circolazione rimane distinto da essa, assumendo natura di certificato amministrativo e non di atto pubblico in quanto riproducente attestazione già documentata – ha invece affermato che integra gli estremi del reato di falsità ideologica in atto pubblico la condotta del proprietario dell’auto e del motoveicolo che, in concorso con il proprietario, amministratore o collaboratore di un’officina autorizzata alla revisione delle auto, si avvale della falsa attestazione dell’avvenuta revisione delle auto, da cui risulti che sono state compiute tutte le operazioni necessarie per l’espletamento della revisione del veicolo e con esito positivo quanto alla prova di regolarità delle parti esaminate.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 136/2020, promuove il trattamento punitivo previsto dall’art. 625, comma 1, c.p., pur auspicando un intervento legislativo volto a ripristinare l’originaria simmetria, specie in relazione alla multa, rispetto alla cornice edittale comminata dall’art. 625, comma 2, c.p.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello cautelare del PM contro l’ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere pronunciata dal Tribunale, aveva disposto la custodia in carcere nei confronti di un soggetto, imputato del reato di stalking, contestato con “condotta in atto”, in relazione ad un’ulteriore “tranche” dell’agire delittuoso realizzata nel corso del dibattimento a suo carico, che era stata ritenuta ricompresa nell’imputazione “aperta”, la Corte di Cassazione (sentenza 4 giugno 2020, n. 17000) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui il Tribunale non avrebbe potuto accogliere la richiesta del PM, poichè le condotte nuove non potevano essere ricomprese nella contestazione già oggetto di giudizio, essendo necessaria la modifica eventualmente dell’imputazione ai sensi dell’art. 516 c.p.p., ovvero ad una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato – ha affermato l’importante principio per cui il delitto previsto dall’art. 612-bis c.p. è reato abituale di evento “per accumulo”, che si consuma al compimento dell’ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, pur potendosi essere già perfezionato nel momento in cui uno degli eventi previsti dalla norma si sia realizzato, sicchè il termine finale di consumazione, in presenza di una contestazione “aperta”, coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado che cristallizza l’accertamento processuale, consentendo l’ampliamento dell’ambito dell’imputazione alle ulteriori condotte eventualmente realizzate successivamente all’esercizio dell’azione penale.
Il genitore che permette che il proprio figlio minore mendichi chiedendo l’elemosina risponde penalmente ai sensi dell’art. 600 octies c.p. in quanto investito di una posizione di garanzia in ordine all’educazione e al corretto comportamento della prole (Tribunale di Frosinone, sentenza 4 ottobre 2019 n. 1109).
Di seguito l’articolo della Prof.ssa Cortesi, pubblicato su Diritto Penale e Processo n. 5/2020, Ipsoa, Milano.
Nell’ambito della giustizia penale il sistema penitenziario costituisce ormai da troppi decenni un settore in estrema sofferenza. Il paradosso attuale è che neppure il legislatore, nonostante l’intento dichiarato di realizzare una vera e propria rivoluzione strutturale, è stato in grado, non solo, di risolvere, ma neanche di affrontare i temi più scottanti legati alla esecuzione penitenziaria. La gravità delle conseguenze di siffatta incapacità è, purtroppo, davanti agli occhi di tutti. Nell’analisi che segue si cercherà di tracciare le linee principali di riforma, evidenziandone ambiti di operatività e limiti.
In tema di falso ideologico, risponde di concorso in falso ideologico nella redazione dei rapporti ispettivi trimestrali relativi ai viadotti autostradali e delle relazioni trimestrali il dirigente della società contrattualmente obbligata nell’ambito dell’attività di manutenzione, ispezione, vigilanza e controllo della rete autostradale, che, nello svolgimento delle predette attività, istighi il personale tecnico ad indicare nelle predette relazioni e rapporti il tipo di difetto riscontrato e la valutazione della sua gravità ovvero l’assenza di difetti, contrariamente al vero (Cassazione penale, sezione V, sentenza 11 giugno 2020, n. 17970).
