Con la sentenza n. 21369 del 2020, le Sezioni Unite penali della Corte hanno dato risposta al quesito se, a seguito dell’entrata in vigore del comma 2-bis dell’art. 448 c.p.p. (introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103), siano ricorribili o meno per cassazione e, nell’affermativa, entro quali limiti (se cioè, ove sia riconosciuta la ricorribilità, rientri nel novero dell’illegalità l’ipotesi di motivazione inesistente, non già meramente incongrua), le sentenze di applicazione di pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. che applicano ovvero che omettono di applicare sanzioni amministrative accessorie.
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Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da un condannato per la pena inflittagli per il reato di peculato, la Corte di Cassazione (sentenza 25 giugno 2020, n. 19301) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui il provvedimento era illegittimo laddove, preso atto che tale reato risultava compreso nell’elenco di cui all’art. 4-bis, comma 1, l. 354 del 1975, in assenza di condotte di collaborazione con la giustizia, lo stesso non consentiva la concessione di misure alternative alla detenzione – ha ritenuto l’illegittimità del diniego, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020, osservando come negare a chi abbia già maturato le condizioni per ottenere un beneficio penitenziario, in conseguenza della sopravvenienza di un provvedimento normativo, comporterebbe il disconoscimento della funzione pedagogico-propulsiva delle stesse misure alternative alla detenzione, così come prefigurate dall’art. 27, comma 3, Cost.
La Corte costituzionale, con sentenza 21 luglio 2020 n. 156, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 131 bis c.p. “nella parte in cui non consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva”.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il Tribunale del riesame, in accoglimento di un atto di appello avanzato dal PM contro un provvedimento di rigetto di una richiesta di restrizione della libertà, aveva applicato nei confronti di un indagato per il reato di stalking la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, la Corte di Cassazione (sentenza 23 giugno 2020, n. 19088) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui l’ordinanza era affetta da nullità assoluta perchè emessa dal Tribunale senza aver tenuto conto di una tempestiva ed espressa dichiarazione del difensore, con cui era stata formalizzata l’astensione dalle attività di udienza in adesione ad una iniziativa di categoria – ha diversamente affermato che in base all’art. 4, lett. a), del Codice di autoregolamentazione forense, oltre alle udienze che riguardano un imputato in vinculis, assumono particolare rilievo quelle “afferenti misure cautelari”, con la conseguenza che quando non si deve discutere del merito del processo, ma la decisione che il giudice è chiamato ad assumere all’esito dell’udienza riguarda un provvedimento limitativo della libertà, la prestazione del difensore riveste carattere indispensabile, tanto da precludere una possibilità di astensione.
Adottata dal Procuratore della Repubblica il 6 luglio 2020, la direttiva sulle intercettazioni della Procura della Repubblica di Milano contiene una “prima serie” – ne seguiranno altre, quindi – di linee guida finalizzate ad orientare ed uniformare le prassi dell’ufficio di procura e della polizia giudiziaria. Si tratta di un atto che si correla alle nuove esigenze della cui tutela la riforma delle intercettazioni – la quale, come è noto, riguarda (dovrebbe riguardare!) nella sua versione profondamente ridimensionata dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con mod. in l. 28 febbraio 2020, n. 7, i procedimenti iscritti dal 1° settembre 2020 – grava il procuratore della Repubblica dell’ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni.
In tema di misure alternative alla detenzione, al mancato risarcimento del danno alla massa dei creditori da parte del condannato in via definitiva per il reato di bancarotta fraudolenta, non può essere assegnata valenza preponderante ai fini del rigetto dell’istanza ex art. 47, legge ord. pen., essendo tale parametro inidoneo a sostenere il diniego, in quanto tende ad apprezzare in termini di meritevolezza o meno del beneficio un aspetto destinato a venire in rilievo nella fase di avvenuta ammissione, trattandosi di sperimentare — anche attraverso la mostrata sensibilità verso le vittime del reato — l’effettiva adesione del soggetto al percorso risocializzante intrapreso (Cass. pen., sezione I, sentenza 25 giugno 2020, n. 19282).
Pronunciandosi su un caso “croato”, in cui si discuteva della denuncia presentata da una donna in cui la stessa aveva affermato di essere stata vittima del reato di tratta di esseri umani e di prostituzione forzata, la Corte EDU, nel confermare la sentenza resa il 18 luglio 2018 dalla Prima sezione della Corte EDU, poi approdata alla Grande Camera su richiesta del Governo, ha ritenuto violato l’art. 4 della Convenzione EDU (Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato). In particolare, la Corte (sentenza 25 giugno 2020, n. 60561/14) ha colto l’occasione per chiarire la propria giurisprudenza sulla tratta esseri umani a scopo di prostituzione, indicando in particolare di rifarsi alla definizione data dal diritto internazionale per decidere se una condotta o una situazione di tratta di esseri umani ai sensi dell’articolo 4 della Convenzione EDU può qualificarsi come tale, e quindi per determinare se questa disposizione può applicarsi alle circostanze particolari di un caso. La Corte ha inoltre chiarito che la nozione di “lavoro forzato o obbligatorio” ai sensi dell’articolo 4 della Convenzione mira a fornire protezione contro i casi di grave sfruttamento, come i casi di prostituzione forzata, indipendentemente dal fatto, nelle circostanze particolari della causa, che gli stessi potrebbero o meno essersi verificati nel contesto specifico di una tratta di esseri umani. La Corte EDU ha concluso che l’articolo 4 doveva essere applicato nel caso della ricorrente perché si può considerare che determinate caratteristiche della tratta e della prostituzione coatta, come l’abuso di potere su una persona vulnerabile, la coercizione, l’inganno e la sistemazione, erano presenti nel caso in esame. In particolare, il presunto autore era un agente di polizia mentre la ricorrente era una bambina data in affido dall’età di dieci anni; inoltre, l’uomo l’aveva contattata su Facebook e le aveva fatto credere che l’avrebbe aiutata a trovare un lavoro. Invece, aveva organizzato per lei la prestazione di servizi sessuali all’interno dell’appartamento che aveva affittato o presso i clienti a cui l’aveva condotta. In questa situazione, i Giudici europei dei diritti umani hanno riconosciuto che le autorità giudiziarie croate erano tenute ad avviare un’indagine in conseguenze delle denunce della ricorrente. Diversamente, non avevano seguito tutte le piste di indagine, anche quelle più ovvie, inclusa anche la mancata audizione di tutti i possibili testimoni. Dunque, il procedimento giudiziario era diventato in sostanza un mero confronto tra la parola della ricorrente e quella del presunto autore. Tali carenze per la CEDU hanno sostanzialmente minato la capacità delle autorità nazionali di identificare la vera natura della relazione tra la ricorrente e il presunto autore e di stabilire se questi avesse effettivamente sfruttato la donna.
Con la sentenza n. 21368 del 2020, le Sezioni Unite penali della Corte hanno dato risposta al quesito se l’art. 448, comma 2 bis, c.p.p. come introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge n. 103, del 2017, osti all’ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena con la quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all’applicazione di misura di sicurezza, personale o patrimoniale.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, confermando quella di primo grado, aveva condannato una donna per il reato di maltrattamenti posti in essere ai danni della propria figlia, la Corte di Cassazione (sentenza 19 giugno 2020, n. 18574) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente era stata ritenuta sussistere la responsabilità penale della donna per il delitto di cui all’art. 572, c.p., non essendovi in atti elementi per pervenire con certezza ad un’affermazione di colpevolezza – ha invece rilevato che la condotta “maltrattante” ben può essere costituita da ingiurie e umiliazioni ripetute e costanti (nella specie, i testi avevano riferito che la ragazza veniva trattata come “una pezza”), ma anche in atteggiamenti prevaricatori o di privazione (nella specie, vi era il divieto per la ragazza di andare a scuola o di frequentare le amiche o anche di uscire di casa da sola, inoltre le erano stati anche cancellati i numeri di telefono delle amiche, per evitare contatti e la stessa veniva anche frequentemente percossa per futili motivi), tali da provocare una condizione di sofferenza.
Per giudicare della eventuale particolare tenuità del fatto il giudice deve procedere ad una valutazione di tutti gli elementi del fatto, dando a ciascuno di essi un adeguato significato nella ricostruzione della gravità dell’accaduto. In particolare, nei reati contro il patrimonio particolare significato deve essere riconosciuto al valore del bene su cui cade la condotta criminosa (Cassazione penale, sezione II, sentenza 30 giugno 2020, n. 19548).
