Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il Tribunale del riesame, in accoglimento di un atto di appello avanzato dal PM contro un provvedimento di rigetto di una richiesta di restrizione della libertà, aveva applicato nei confronti di un indagato per il reato di stalking la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, la Corte di Cassazione (sentenza 23 giugno 2020, n. 19088) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui l’ordinanza era affetta da nullità assoluta perchè emessa dal Tribunale senza aver tenuto conto di una tempestiva ed espressa dichiarazione del difensore, con cui era stata formalizzata l’astensione dalle attività di udienza in adesione ad una iniziativa di categoria – ha diversamente affermato che in base all’art. 4, lett. a), del Codice di autoregolamentazione forense, oltre alle udienze che riguardano un imputato in vinculis, assumono particolare rilievo quelle “afferenti misure cautelari”, con la conseguenza che quando non si deve discutere del merito del processo, ma la decisione che il giudice è chiamato ad assumere all’esito dell’udienza riguarda un provvedimento limitativo della libertà, la prestazione del difensore riveste carattere indispensabile, tanto da precludere una possibilità di astensione.
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