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Il Gip del Tribunale di Piacenza (con ordinanza del 16 luglio 2020) ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del divieto di accedere al rito abbreviato per i reati punti con la pena dell’ergastolo. L’ordinanza confronta l’art. 438 comma 1 bis c.p.p. con i principi previsti dagli art. 27 comma 2 (presunzione di non colpevolezza) e 3 (uguaglianza) Cost. desumendo da esso una serie di contrasti.
In tema di reati contro il patrimonio, rientra nell’ambito applicativo dell’art. 628, co. 3, n. 3-quinquies, c.p. – il quale prevede un consistente aumento di pena “se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne” – anche la sottrazione posta in essere ai danni del sessantacinquenne immediatamente seguita da violenza o minaccia posta in essere nei confronti di un terzo. Ed invero, con il richiamo onnicomprensivo al “fatto”, unitariamente ricostruito nel co. 2 del predetto articolo, il legislatore ha inteso assicurare una tutela rafforzata alla persona offesa in età avanzata, punendo più gravemente qualsiasi condotta di sottrazione immediatamente seguita da violenza o minaccia, quale che sia il concreto esplicarsi della condotta medesima (Cassazione penale, sez. II, sentenza 2 luglio 2020, n. 19894).
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello, pronunciando a seguito di sentenza di annullamento con rinvio della Cassazione, aveva accolto il ricorso del coniuge di un soggetto, condannato per associazione mafiosa, per l’effetto, revocando la confisca della quota del 50%, di proprietà della sessa, di alcuni beni immobili caduti in comunione legale, la Corte di Cassazione (sentenza 1 luglio 2020, n. 19767) – nell’accogliere la tesi del P.G. che aveva impugnato la revoca della confisca disposta ai danni della moglie, ritenendo erronea la decisione dei giudici di appello per non aver proceduto alla verifica della sussistenza della provvista finanziaria di cui la coniuge avrebbe potuto disporre, ai fini dell’acquisto – ha affermato che, nel caso in cui il bene ricada in comunione, ma sia stato acquistato individualmente dal coniuge estraneo alla condanna (o all’indagine), quest’ultimo viene in rilievo come terzo titolare dell’intero bene, con la conseguenza che intanto potrà procedersi a confisca, in quanto sia dimostrata l’esistenza di un rapporto interpositorio, sempre che siano chiari i sottostanti rapporti economici e patrimoniali che costituiscono il presupposto dell’acquisto.
Con la sentenza n. 20512/2020, la Prima Sezione della Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dell’onere di motivazione che incombe sul tribunale di sorveglianza, in caso di revoca della semilibertà, per inidoneità del comportamento del condannato tenuto in esecuzione della misura alternativa. In linea con i suoi precedenti, la Prima Sezione ha affermato che, in caso di revoca, la motivazione deve dare conto di quelle condotte, che, per loro natura, siano state idonee a minare il rapporto di fiducia con gli organi del trattamento, tanto da giudicare negativamente l’esperimento.
La Corte Costituzionale, dopo aver esaminato la questione di legittimità costituzionale sollevata il 26 maggio 2020 dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto in ordine all’art. 2 del D.L. 10 maggio 2020 n. 29 (nella parte in cui prevede che il Magistrato di Sorveglianza debba procedere a rivalutazione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena, per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19), ha provvisoriamente restituito gli atti all’ufficio in virtù delle novità approvate in sede di conversione ad opera della L. n. 70 del 25 giugno 2020.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte di appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad alcuni attivisti del movimento “No TAV”, che, nel corso di un manifestazione di protesta, avevano dapprima scandito slogan di protesta e poi danneggiato una struttura a protezione del cancello di ingresso dell’area del cantiere TAV, la Corte di Cassazione (sentenza 1 luglio 2020, n. 19764) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui, per quanto di interesse, erroneamente i giudici di merito non avevano riconosciuto la circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 1, c.p. – ha affermato che ove la condotta costituisca espressione della volontà di opporsi alle forze dell’ordine, alla esecuzione di una determinata opera pubblica, ovvero di riprendere il controllo di una parte del territorio dello Stato, la stessa non può considerarsi affatto direttamente funzionale all’affermazione di motivi sociali generalmente condivisi, quali il diritto all’ambiente o il diritto alla salute, laddove solo in via ipotetica, mediata, indiretta si può ritenere che le condotte siano volte al perseguimento di valori fondanti uno Stato democratico, costituzionalmente riconosciuti e tutelati.
La fattispecie del fatto di lieve entità può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri (Cassazione penale, sezione III, sentenza 16 luglio 2020, n. 21163).
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva confermato il provvedimento emesso dal GIP con cui era stata applicata nei confronti di un cittadino extracomunitario la misura cautelare della custodia in carcere per alcuni reati in materia di armi, la Corte di Cassazione (sentenza 1 luglio 2020, n. 19762) – pur disattendendo la tesi difensiva, ha tuttavia accolto il rilievo secondo cui erroneamente il tribunale aveva ritenuto come avvenuto il transito della motonave che trasportava le armi in acque territoriali italiane in virtù della avvenuta ricezione sul cellulare di un marinaio ivi imbarcato, nel corso della navigazione, di un messaggio di testo in lingua italiana da gestore telefonico nazionale – ha diversamente ribadito che, pur avendo l’operazione di verifica della ricorrenza della giurisdizione natura dinamica, ciò non può essere interpretato nel senso di una precarietà dimostrativa degli elementi di fatto da cui inferire, nel momento iniziale della procedura, l’attribuzione del potere di esercitare la giurisdizione.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello aveva respinto la richiesta difensiva di dichiarare inefficace la misura del provvedimento di estradizione e della misura cautelare applicata, a fronte della mancata consegna alla Federazione russa di un soggetto, causata dall’impossibilità di esecuzione per il Covid-19, la Corte di Cassazione (sentenza 26 giugno 2020, n. 19395) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui era configurabile la causa di inefficacia del provvedimento di estradizione e della misura cautelare applicata, prevista dall’art. 708, co. 6, c.p.p. – ha diversamente affermato che in tanto può ravvisarsi l’inefficacia del provvedimento di concessione dell’estradizione e della misura cautelare in esecuzione, in quanto, alla stregua dell’art. 708, co. 6, c.p.p., sia ravvisabile una inerzia dello Stato richiedente che non provveda a prendere in consegna l’estradando, dimostrando di aver rinunciato all’estradizione, laddove, diversamente, ove ricorra una causa di forza maggiore (qual è la mancata consegna causata dall’emergenza sanitaria in atto dovuta alla diffusione del Covid-19), non si ravvisa un caso di “inerzia”, fermo restando che la misura non è soggetta a durata indeterminata, dovendosi aver riguardo al termine massimo, operante ab extrinseco, di cui all’art. 714, co. 4-bis, c.p.p., rispetto al quale non sono applicabili specifiche cause di sospensione, correlate a situazioni di forza maggiore.
Con la sentenza n. 17853/2020 la VI sezione della Suprema Corte di Cassazione penale è tornata a delimitare il concetto di flagranza di reato nel contesto della fattispecie di cui all’art. 572 c.p. In particolare, data la natura del delitto di maltrattamenti in famiglia e la reiterazione delle condotte richieste dalla litera legis ai fini dell’integrazione del reato, la Corte di Cassazione ha chiarito che ai fini della configurabilità della “flagranza” in questo particolare tipo di reato -ai fini dell’arresto dell’indagato e della successiva convalida- da un lato l’intervento degli operanti deve riguardare un episodio che rappresenti “l’ultimo anello di una catena di comportamenti violenti o lesivi”, dall’altro che gli stessi non devono necessariamente assistere ad uno degli episodi di maltrattamenti, ma è sufficiente che gli stessi “siano intervenuti subito dopo la commissione di tale illecito e abbiano accertato che l’autore si sia dato alla fuga ovvero sia trovato con cose o tracce dimostrative della immediatamente precedente commissione del reato”.
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