Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con il Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’incidente proposto a norma dell’art. 670, c.p.p., volto a ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza pronunciata da altro Tribunale, trasmettendo l’istanza, qualificata come domanda di rescissione del giudicato a norma dell’art. 629-bis, c.p.p., alla Corte d’appello ritenuta competente in merito, la Corte di Cassazione (ordinanza 15 luglio 2020, n. 20988) – nel valutare la tesi difensiva, secondo cui la nullità assoluta della notificazione degli atti introduttivi del giudizio, derivante dall’utilizzo del verbale di elezione di domicilio e nomina di difensore relativo a un diverso procedimento, doveva essere rilevata in sede di incidente di esecuzione e portare alla declaratoria di non eseguibilità della sentenza ex art. 670, c.p.p., poiché il rimedio di cui all’art. 629-bis, c.p.p. attiene piuttosto alla conoscenza del procedimento avviato sulla base di una regolare citazione a giudizio anziché all’esistenza di un valido titolo – ha diversamente ritenuto opportuno rimettere alle Sezioni Unite due rilevanti questioni di diritto: 1) se, in caso di sentenza pronunciata in assenza, siano deducibili ex art. 670 c.p.p. le nullità assolute insanabili derivanti dall’omessa citazione dell’imputato e del suo difensore, ovvero se esse siano coperte dal giudicato, essendo piuttosto esperibile in relazione a tali situazioni unicamente il rimedio rescissorio di cui all’art. 629-bis c.p.p. allo scopo di far valere, nel termine di trenta giorni, l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo riferito all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudícium; 2) se i due rimedi possano, invece, concorrere, essendo l’incidente ex art. 670 c.p.p. rivolto a eliminare la irrevocabilità della sentenza viziata dall’indicata nullità assoluta insanabile, mentre la rescissione presuppone la legittimità formale del contraddittorio ed è tesa a far valere specificamente l’incolpevole mancata conoscenza dell’accusa portata a giudizio.
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Nella pronuncia n. 20884/2020 in commento la Corte di cassazione, affrontando nuovamente il tema della accoglibilità della richiesta di riparazione del danno per ingiusta detenzione nei casi di dichiarazioni mendaci da parte dell’imputato, ha ribadito il principio consolidato e fatto proprio anche dal suo supremo consesso (id est Cass. pen. Sez. Un. n. 34559 del 15/10/2002), secondo cui il giudice di merito, per valutare se chi ha patito una detenzione ingiusta vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, la quale, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Il giudice della riparazione, infatti, deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall’eventuale conoscenza, che quest’ultimo abbia avuto, dell’inizio dell’attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione prognostica, non già se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato o concorso a ingenerare (in presenza di errore dell’autorità procedente) la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa-effetto. Altro principio di diritto ribadito dal Giudice della nomofilachia è quello secondo il quale in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini della valutazione circa la sussistenza del dolo o della colpa grave che ostano alla riparazione, il giudice può tener conto degli atti che nell’ambito del giudizio di cognizione sono risultati inficiati da inutilizzabilità meramente “fisiologica”.
In tema di reati contro il patrimonio, la circostanza del possesso delle chiavi dell’immobile da parte dell’assegnatario non è circostanza da sola idonea ad escludere la sussistenza del reato di invasione di terreni o edifici (art. 633, c.p.), per difetto della condizione di arbitrarietà dell’occupazione nel caso in cui la permanenza all’interno dell’alloggio avvenga in assenza di qualsiasi titolo legittimante (Cass. pen., sentenza 15 luglio 2020, n. 20940).
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello aveva disposto la consegna all’Autorità giudiziaria ungherese di un nostro connazionale, destinatario di un mandato di arresto europeo in relazione al reato di frode fiscale, la Corte di Cassazione (sentenza 9 luglio 2020, n. 20571) – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui l’ordinanza cautelare emessa dall’A.G. ungherese non era appellabile e, dunque, contraria principi fondamentali dell’ordinamento – ha in particolare ribadito che Il mandato di arresto europeo emesso sulla base di un provvedimento nazionale non appellabile in ragione di alcune disposizioni della legislazione interna, non può essere eseguito dall’autorità giudiziaria dello stato richiesto della consegna (nella specie, l’Italia), in quanto ciò contrasta sia con i principi nazionali (art. 111, Cost.) che sovranazionali (artt. 5 e 6, CEDU), nonché con l’interpretazione della Decisione quadro del Consiglio, 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, per come interpretata dalla Corte di Giustizia UE.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 190 del 31 luglio 2020, ha rigettato una serie di censure volte, in maniera radicale, a rimuovere dall’ordinamento la fattispecie contemplata dall’art. 628, comma 2, c.p.
Pronunciandosi su un caso “bulgaro” in cui si discuteva della legittimità della doppia “condanna” inflitta ad un tifoso, sanzionato dapprima amministrativamente per aver posto in essere durante un incontro di calcio comportamenti turbativi della manifestazione sportiva e, successivamente, sanzionato penalmente per gli stessi fatti, la Corte europea dei diritti dell’uomo, all’unanimità, ha ritenuto violato l’articolo 4 del Protocollo n. 7 (diritto di non essere processato o punito due volte) della Convenzione europea dei diritti umani. Il caso, come anticipato, era stato originato dal ricorso di un tifoso il quale si era lamentato di essere stato condannato due volte per lo stesso fatto, ossia di aver posto in essere una turbativa dell’ordine e sicurezza pubblica durante una partita di calcio. La Corte EDU ha riscontrato che, mentre vi era stata una stretta connessione temporale tra il procedimento amministrativo ed il procedimento penale contro il ricorrente, non vi era stata una connessione sufficientemente stretta “nella sostanza” tra i due diversi procedimenti. La Corte di Strasburgo (sentenza 21 luglio 2020, n. 34503/10) ha quindi ritenuto che, data la mancanza di una connessione sufficientemente stretta “nella sostanza” tra il procedimento amministrativo e quello penale contro il ricorrente, egli era stato perseguito e punito due volte per lo stesso fatto, in violazione del principio del ne bis in idem.
La forza maggiore si deve presentare come elemento assoluto, sì che lo sforzo dell’uomo risulti vano per superarlo. Deve trattarsi di un fatto invincibile, la cui natura è tale per cui l’ordinaria diligenza, i mezzi a propria solita disposizione non sono sufficienti a contrastarlo (Cassazione penale, sezione II, sentenza 15 luglio 2020, n. 20956).
In base all’ordinanza del 19 giugno 2020 n.18582 della sezione III della Cassazione penale, le SS.UU. sono chiamate a rispondere ai seguenti quesiti: se le specifiche modalità di presentazione del ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame ovvero – in caso di ricorso immediato – del giudice che ha emesso la misura, costituiscono eccezione alle norme che regolano, in via generale, la presentazione dell’impugnazione, con la conseguenza che il relativo ricorso deve essere presentato esclusivamente nella Cancelleria dello stesso Tribunale, o comunque dello stesso organo giudiziario, che ha emesso l’atto oggetto di impugnazione, con esclusione, anche per la parte privata, di qualsiasi soluzione alternativa; se, in caso di risposta negativa al precedente quesito, il ricorso per cassazione può essere presentato, ex art. 311, comma 3, c.p.p., dal difensore dell’interessato anche nella Cancelleria del Tribunale o del Giudice di pace ubicato nel luogo ove questi si trovi nonché inviato a mezzo telegramma o con posta raccomandata alla Cancelleria che ha emesso il provvedimento o depositato davanti ad un agente consolare e se, ai fini della tempestività di detta presentazione, il ricorso debba ritenersi tempestivamente proposto solo in quanto esso sia quindi pervenuto entro i termini di cui all’art. 311, comma 1, c.p.p., anche alla Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, per essere stato ivi inviato a cura della Cancelleria dell’Ufficio giudiziario o consolare ove era stato precedentemente depositato ovvero a seguito della sua trasmissione con gli altri mezzi indicati”.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il GIP del tribunale, quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza proposta nell’interesse di due coniugi, avente ad oggetto l’ingiunzione a demolire emessa dal PM relativamente ad opere di cui era stata accertata irrevocabilmente l’abusività con sentenza della Corte d’appello, con condanna per il reato edilizio di cui all’art. 20, lett. c), I. 47 del 1985, la Corte di Cassazione (sentenza 15 luglio 2020, n. 20889) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui il limite di cubatura, previsto in 750 mc. dalla normativa del c.d. secondo condono edilizio, previsto dalla l. 724/1994, non riguardava quella parte degli immobili adibiti ad usi diversi da quello residenziale, come nella specie – ha diversamente affermato che ai fini del perfezionamento del condono edilizio previsto dalla l. 23 dicembre 1994, n. 724, il limite volumetrico di 750 metri cubi previsto dall’art. 39, comma primo, è applicabile a tutte le opere, senza distinzione tra residenziali e non residenziali.
In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, risponde del reato di abuso d’ufficio il pubblico ufficiale (nella specie, un istruttore della Polizia stradale) che, violando l’obbligo di imparzialità, omette di sanzionare, e, anzi, consente al titolare di un ristorante presso il quale si recava a pranzo durante il servizio, di occupare il suolo pubblico. Ed invero, tale condotta procura un vantaggio non solo al soggetto agente ma anche al titolare dell’esercizio pubblico, che, in tal modo, ha la possibilità di accogliere i clienti all’aperto senza autorizzazione, evitando di pagare i canoni di occupazione di suolo pubblico e comunque le sanzioni per l’abusiva occupazione (Cassazione penale, sez. VI, sentenza 8 luglio 2020, n. 20306).
