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L’interessante sentenza della Cassazione penale n. 20844 del 15 luglio 2020, coglie l’occasione per tracciare nuovamente il perimetro di operatività del giudizio di cassazione avverso le ordinanze del Tribunale della Libertà, escludendo la possibilità di applicare, in luogo della più afflittiva misura della custodia cautelare in carcere, quella degli arresti domiciliari con la modalità di controllo del braccialetto elettronico accordando a tale presidio cautelare la funzione di contenere il pericolo di fuga del destinatario della misura.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad una donna per aver percosso e minacciato la propria figlia, la Corte di Cassazione (sentenza 23 luglio 2020, n. 22045) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui, con particolare riferimento al reato di percosse, l’assenza di segni esteriori dello schiaffo rendeva ragione della mancanza di prova del reato in esame – ha diversamente affermato che deve escludersi il rilievo, ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 581 c.p., di segni esteriori dello schiaffo assestato dall’imputata alla figlia, atteso che tale delitto deve ritenersi, comunque, provato, non solo sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa e del padre, ma anche da eventuali riscontri documentali, come ad esempio, nel caso di specie, dal referto medico nel quale sia riportato che la vittima aveva riferito, nell’immediatezza dei fatti, al personale del Pronto Soccorso di essere stata colpita da uno schiaffo al volto dalla madre.
Pronunciandosi su un caso “albanese”, in cui si discuteva della correttezza e legittimità dell’attività posta in essere dall’autorità giudiziaria che aveva sospeso il procedimento penale avviato contro l’ex marito della denunciante, aggredita e sfigurata con l’acido mentre si trovava a passeggio in compagnia di alcuni colleghi, la Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza 4 agosto 2020, n. 48756/14), pur ritenendo che lo Stato non potesse essere ritenuto responsabile dell’aggressione perché le autorità non erano a conoscenza di alcuna minaccia nei confronti della donna né della condotta violenta che in passato il suo ex marito, che ella sospettava vi fosse dietro l’aggressione, aveva tenuto nei confronti della vittima, ha tuttavia ritenuto all’unanimità violato l’art. 2 (diritto alla vita) della CEDU, sotto l’aspetto procedurale, in quanto l’indagine sull’aggressione, che costituiva un tipico atto di violenza di genere e avrebbe dovuto quindi spingere le autorità a reagire con particolare diligenza, non fosse riuscita ad identificare il tipo di sostanza lanciata contro la donna, né quest’ultima era stata tenuta informata sull’andamento dell’inchiesta, nonostante le sue ripetute istanze sullo stato delle indagini. La Corte non ha dunque potuto accettare che, in tali circostanze, la risposta delle autorità all’aggressione con l’acido fosse stata efficace.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, riformando la decisione del Tribunale, aveva assolto l’imputato in assenza di dolo, condannato invece in primo grado per il reato di danneggiamento per avere egli colpito un’autovettura parcheggiata in un cortile lanciando dalla propria abitazione una cassetta di plastica, la Corte di Cassazione (sentenza 22 luglio 2020, n. 21936) – nel disattendere la tesi del PM, che, nel presentare ricorso per cassazione, aveva sostenuto l’erroneità della decisione assolutoria, non potendo escludersi che egli, con il gesto, avesse quantomeno accettato il rischio del verificarsi dell’evento, considerati i dissapori che in passato vi erano stati con il vicino, proprietario dell’auto danneggiata – ha diversamente rilevato che non poteva ritenersi erronea la sentenza assolutoria, atteso che era emerso come anche in altre occasioni l’imputato, dal proprio balcone, aveva lanciato con analoghe modalità la cassetta di plastica nel cortile (per evitare di tornare giù a riporla), senza per questo provocare danni ai mezzi parcheggiati nel cortile e che, inoltre, lo specifico episodio non era stato preceduto da uno scontro con il vicino di casa, con il quale pure aveva dei dissapori. Infine, la stessa Corte d’appello non aveva nemmeno escluso che il danno arrecato al vicino, costituitosi parte civile, potesse essere stato frutto di una condotta solo colposa, evidentemente risarcibile in un giudizio civile.
La sentenza della Cassazione penale n. 20869/2020 rileva poichè, in linea con la soppressione conforme a Costituzione delle ipotesi residue di pericolosità speciale presunta già contenute nel codice penale, ha escluso la possibilità di presumere la ‘perdurante pericolosità’ del destinatario del DASPO nel caso di successione di squadre calcistiche in un dato territorio.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, decidendo a seguito di un precedente annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, aveva confermato la decisione con cui l’imputato era stato condannato per il reato continuato previsto dagli artt. 609 bis e 609 quater c.p. perché, in distinte occasioni, nell’arco di un biennio, induceva a compiere e subire atti sessuali una ragazzina – dapprima infraquattordicenne e poi infrasedicenne – a lui affidata per ragioni di istruzione, la Corte di Cassazione (sentenza 16 luglio 2020, n. 21166) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente il giudice “del rinvio” aveva rigettato la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria, in violazione dell’art. 627, co. 2, c.p.p., che pone quale unico requisito quella della rilevanza della prova, nella specie sussistente per tutte le prove richieste – ha diversamente ribadito che il giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l’istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta, poiché i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre l’assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come previsto dall’art. 603 c.p.p., oltre che rilevanti, secondo quanto statuisce.
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria, che non può consistere nella mera allegazione di certificazione medica attestante l’assunzione di farmaci idonei a influenzare l’esito del test. Il conducente di un veicolo ha inoltre l’onere di accertare la compatibilità dell’assunzione del farmaco avente una componente alcolica con la circolazione stradale, versando in colpa nel caso in cui si ponga alla guida in assenza delle necessarie condizioni di efficienza psico-fisica (Tribunale di Campobasso, sezione Penale, sentenza 15 novembre 2019, n. 621).
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale, aveva ridotto la pena, confermando nel resto la condanna per il reato di detenzione, a fini di spaccio, di sostanza stupefacente del tipo hashish, la Corte di Cassazione (sentenza 16 luglio 2020, n. 21157) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente il giudice aveva ritenuto che da gr. 15,488 di principio attivo fossero ricavabili non 20 dosi singole ma 620 – ha diversamente affermato che il parametro da prendere in considerazione non è quello del quantitativo massimo detenibile, bensì quello della singola dose cedibile che, nell’ottica dell’autore del reato di cessione di sostanze stupefacenti, costituisce l’oggetto materiale della condotta, conseguendone, pertanto, che non è corretto porsi nell’ottica del detentore della sostanza, in quanto la norma incriminatrice (art. 73, TU Stupefacenti) si pone nell’ottica di colui che la cede, essendo chiaro che ad ogni singola dose può corrispondere una cessione a favore di uno o più acquirenti/cessionari.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 191/2020, promuove l’art. 275, comma 3, c.p.p., nella parte in cui prevede che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 270-bis c.p., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
Si configura in capo all’Italia la responsabilità extracontrattuale per il danno causato alla vittima di una violenza sessuale (reato intenzionale violento) residente in Italia, i cui autori, resisi latitanti, non le hanno versato la somma riconosciuta a seguito di sentenza di condanna quale risarcimento del danno. La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza del 16 luglio 2020 causa C-129/19, rispondendo a una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione, ha così bacchettato il Belpaese che non ha trasposto in tempo utile l’art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80, non self executing: il tardivo recepimento ha comportato la mancata istituzione di un sistema di indennizzo delle vittime di reati violenti, che avrebbe fatto sorgere in prima istanza e in modo diretto una responsabilità risarcitoria dello Stato membro nei confronti di soggetti transfrontalieri e, in seconda istanza, un’analoga responsabilità nei confronti di soggetti non transfrontalieri (dunque, residenti), in via di estensione dell’effetto utile della direttiva stessa, per evitare una violazione del principio di uguaglianza/non discriminazione. Dalla decisione discende l’obbligo per gli Stati Ue di versare un indennizzo a tutte le vittime di reati intenzionali violenti, anche a favore di chi risiede residenti nel territorio degli stessi Stati membri, indennizzo che non può essere puramente simbolico o manifestamente insufficiente alla luce della gravità delle conseguenze del reato per tali vittime: sarà “equo ed adeguato” se compensa, in misura appropriata, le sofferenze alle quali le vittime sono state esposte.
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