La fattispecie criminosa della violenza sessuale è configurabile, pur in assenza di un contatto fisico con la vittima, quando gli “atti sessuali”, compiuti con modalità telematiche, coinvolgano oggettivamente la corporeità sessuale della persona offesa, siano finalizzati soddisfare l’istinto sessuale e siano idonei a compromettere il bene primario della libertà individuale (Cassazione penale, sezione III, sentenza 8 settembre 2020, n. 25266).
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Pronunciandosi su un caso “bulgaro”, in cui si discuteva della legittimità della condanna inflitta in sede penale a due cittadini bulgari per aver tentato di costituire un partito politico su base religiosa, a tutela della minoranza turca residente in Bulgaria, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto, sebbene a maggioranza (sei volto contro uno), violato l’art. 11 (diritto alla libertà di riunione e di associazione) della CEDU. Il caso era stato originato dalla denuncia di due ricorrenti che si dolevano dei procedimenti penali avviati a loro carico per aver tentato di costituire un partito politico su base religiosa. Gli stessi si erano lamentati dell’ingiustificata interferenza con il loro diritto alla libertà di associazione e anche di atteggiamento discriminatorio nei loro confronti. La Corte di Strasburgo (sentenza 3 settembre 2020 n. 11157/11) ha sottolineato che la condanna penale rappresenta una delle forme più gravi di interferenza con il diritto alla libertà di associazione, uno dei cui obiettivi era la tutela delle opinioni e della libertà di esprimerle, soprattutto per quanto riguarda i partiti politici. I ricorrenti non avevano completato la procedura richiesta per registrare il partito politico. La conseguenza giuridica di tale inadempienza era che il partito politico non poteva esistere nè intraprendere alcuna attività. L’obiettivo delle autorità – garantire la pacifica coesistenza di gruppi etnici e religiosi in Bulgaria – avrebbe potuto quindi essere soddisfatto attraverso una diversa procedura, in questo caso rifiutandosi di registrare l’aspirante partito politico. La Corte EDU ha inoltre osservato che le autorità avrebbero potuto sciogliere il partito se lo stesso fosse stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale. Non ha, dunque, trovato alcuna ragione giustificativa per cui, in base alle circostanze del caso, si sarebbe dovuto avviare un procedimento penale contro i ricorrenti.
Di seguito l’articolo del Prof. Mucciarelli, pubblicato su Diritto penale e processo, n. 7/2020, Ipsoa, Milano.
La grave crisi economica determinata dalla pandemia da Covid-19 richiede di considerarne le ricadute nel comparto penal-fallimentare, anche alla luce delle misure di sostegno alle imprese frattanto adottate. L’applicabilità dei reati di bancarotta è senza dubbio influenzata dai recenti interventi normativi, sotto molteplici profili.
The severe economic crisis stemming from Covid-19 pandemic requires to analyze its impact on bankruptcy crimes, also in light of the measures adopted so far to support businesses. Bankruptcy crimes are undoubtedly affected by the recent legislation, under several profiles.
La grave crisi economica determinata dalla pandemia da Covid-19 richiede di considerarne le ricadute nel comparto penal-fallimentare, anche alla luce delle misure di sostegno alle imprese frattanto adottate. L’applicabilità dei reati di bancarotta è senza dubbio influenzata dai recenti interventi normativi, sotto molteplici profili.
The severe economic crisis stemming from Covid-19 pandemic requires to analyze its impact on bankruptcy crimes, also in light of the measures adopted so far to support businesses. Bankruptcy crimes are undoubtedly affected by the recent legislation, under several profiles.
La Corte di Cassazione, con sentenza 21 luglio 2020 n. 21803, si esprime sulla possibilità per detenuto in regime di 41 bis O.P. di ricevere copia di quotidiani di diffusione nazionale disponibili gratuitamente presso struttura penitenziaria rimarcando come il diritto a ricevere pubblicazioni della stampa periodica costituisca declinazione del più generale diritto ad essere informati, a sua volta riconducibile alla libertà di manifestazione del pensiero.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il tribunale del riesame, confermando quella del GIP, che aveva disposto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino extracomunitario con l’imputazione provvisoria di detenzione, a fini di cessione, di sostanze stupefacenti, escludendo la ricorrenza della meno grave ipotesi di reato di cui al comma 5 dell’art. 73, TU Stup., la Corte di Cassazione (sentenza 2 settembre 2020, n. 25012) – pur disattendendo nel complesso la tesi difensiva, ha tuttavia ritenuto errata la decisione dei giudici di merito che, tra le varie ragioni del diniego dell’ipotesi di minore gravità, avevano ritenuto rilevante l’attuazione della condotta in pieno periodo di restrizione della circolazione dovuta all’emergenza sanitaria Covid-19 – ha, invece, affermato che la configurabilità del meno grave reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 non è preclusa dall’attuazione della condotta in pieno periodo di restrizione della circolazione dovuta all’emergenza sanitaria Covid-19, posto che gli indici che il giudice è chiamato a valutare si palesano in maniera oggettiva, e devono essere esaminati esclusivamente alla luce dei parametri stabiliti dall’ art. 73 comma 5, non essendo pertanto suscettibili di diversa valutazione solo perché l’attività illecita si svolga in periodo di emergenza sanitaria.
Depositate le attesissime motivazioni a sostegno della condanna del commerciante che uccise il ladro che lo aveva appena derubato (Cassazione penale, sezione I, sentenza 21 luglio 2020, n. 21794).
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto un uomo colpevole per aver compiuto atti sessuali ai danni di una minore di età compresa tra i 9 ed i 15 anni al momento della commissione dei fatti, la Corte di Cassazione (sentenza 31 luglio 2020, n. 23419) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui la vittima degli abusi era da ritenersi inattendibile, in considerazione di alcune incongruenze emerse, tra cui il ritardo con cui i fatti erano stati denunciati – ha diversamente rilevato che le argomentazioni difensive altro non facevano che prospettare una lettura alternativa dei fatti, ribadendo a tal proposito che la stessa è preclusa al giudice di legittimità a meno che non sia dedotta l’illogicità o l’irragionevolezza manifesta, atteso che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati all’esterno.
In tema di reati elettorali, la sopraggiunta, rituale, rinuncia al ricorso per cassazione avverso ordinanza cautelare applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato per il delitto di corruzione elettorale, con l’aggravante mafiosa, preclude alla Suprema Corte di Cassazione di pronunciarsi sui motivi di impugnazione proposti, imponendo il giudizio di inammissibilità del ricorso (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 28 luglio 2020, n. 22795).
Con la sentenza n. 24990 del 2020, le sezioni unite penali della Corte hanno dato risposta al quesito se la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 c.p. sia applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale, e se sia compatibile con l’autonoma fattispecle del fatto di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.
La sentenza n. 21335 del 17 luglio 2020 della Cassazione penale stabilisce che il rimedio del detenuto, il quale non ha potuto usufruire del proprio diritto soggettivo a un colloquio in condizioni di “normalità”, è il reclamo giurisdizionale ai sensi dell’art. 35 bis ord. penit. e non quello generico ex art. 35 ord. penit.
