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In tema di reati contro la P.A., risponde del reato di corruzione e non del reato di traffico di influenze illecite il commercialista che, quale intermediario per conto e nell’interesse del proprio cliente, provveda a versare una somma di denaro ad alcuni militari della Guardia di Finanza, ai fini del compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio nella redazione del processo verbale di constatazione nel corso di una verifica fiscale sulla società del cliente, in corso presso lo studio del professionista (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 6 agosto 2020, n. 23602).
Il favoreggiamento personale ex art. 378 c.p. realizzato attraverso la falsa dichiarazione del lavoratore finalizzata a sostenere l’innocenza del datore di lavoro, può essere scriminata dalla minaccia ritorsiva del licenziamento purchè sia congruamente riscontrata in termini probatori, la cui valutazione può e deve essere effettuata dal solo giudice di merito. Inoltre, il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore “revocatorio”, per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato). Non costituisce dunque il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento (Cass. pen., sez. VI, sentenza 23 luglio 2020, n. 22253).
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un imprenditore per il reato di omesso versamento IVA, la Corte di Cassazione (sentenza 9 settembre 2020, n. 25433) – nel disattendere, per quanto qui di interesse, la tesi difensiva, secondo cui o il reato doveva ritenersi estinto per prescrizione ovvero avrebbe dovuto essere sollevata di fronte alla Consulta la questione di legittimità costituzionale, in relazione all’art. 25, co. 2, Cost., ed all’art. 7 CEDU, della dell’art. 83, d.l. n. 18 del 2000 nella parte in cui aveva individuato, con efficacia retroattiva, una nuova ipotesi di sospensione della prescrizione penale applicabile anche alle fattispecie di reato perfezionatesi anteriormente alla sua entrata in vigore – ha diversamente rilevato che, non risultando che la sospensione del corso della prescrizione fosse il frutto di una disposizione sostanziale introdotta successivamente alla commissione del reato ascritto al reo, ma fosse la conseguenza, derivante dalla ordinaria applicazione dell’art. 159, co. 1, c.p., della intervenuta sospensione del processo a suo carico, andava affermata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 83, d.l. n. 18 del 2020, convertito con modd. in l. n. 27 del 2020, prospettata in relazione agli artt. 25, co. 2, e 117, co. 1, Cost.
Con la sentenza n. 21946/2020, la Prima Sezione della Cassazione ha annullato con rinvio, per un nuovo esame, l’ordinanza del Tribunale di Sassari che aveva negato l’accesso all’istituto del permesso premio a un detenuto in regime di 41-bis ord. penit; in particolare il Collegio aveva deliberato non luogo a procedere a fronte di un’istanza preliminare di accertamento della collaborazione impossibile (su permesso premio), ritenendo incompatibile il regime differenziato con i benefici penitenziari, essendo insito nel 41-bis ord. il presupposto della persistenza della pericolosità sociale sull’esterno.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale, giudicando l’imputato con il rito del patteggiamento, gli aveva applicato la pena per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest (reato di cui all’art. 186, comma 7 C.d.S.), nonché la sanzione amministrativa accessoria della patente di guida nel massimo previsto dalla legge, ossia per anni due, detratto il periodo già eventualmente scontato per effetto del provvedimento provvisorio del Prefetto, la Corte di Cassazione (sentenza 24 agosto 2020, n. 24023) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui, con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria, era evidente l’omessa motivazione sulla durata della sospensione della patente di guida, essendosi il giudice limitato a ritenere ‘equo’ il periodo di sospensione della patente di guida inflitto nel massimo – ha, diversamente, affermato che, anche in materia di sanzioni amministrative accessorie, quando ci si discosta dalla “medietà”, e tanto più ci si discosta, è necessario spiegare per quale motivo i parametri che si giudicano meritino, in concreto, l’applicazione di una sanzione superiore, perché il superamento di quella soglia implica una valutazione della gravità che supera la ‘media’ ed il giudice deve spiegarne le ragioni, non potendo altrimenti giustificarsi l’utilizzo della discrezionalità, che, in assenza di ogni argomentazione al riguardo, perde la sua qualità positiva di adattamento della sanzione al caso concreto e, conseguentemente, la sua legittimità anche costituzionale.
La contraffazione ed il successivo utilizzo di un pass automobilistico per avere accesso in zone riservate di un comune non merita di essere qualificato come fatto tenue, quand’anche commesso da un soggetto incensurato. Infatti, tale condotta presenta i caratteri dell’abitualità la cui presenza esclude che si possa fare applicazione dell’art. 131 bis c.p. Inoltre, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, primo comma, c.p., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Cass. pen., sentenza 29 luglio 2020, n. 23078).
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza aveva confermato il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibili le istanze di applicazione di affidamento in prova al servizio sociale e, d’ufficio, insussistenti i presupposti per la concessione della detenzione domiciliare, la Corte di Cassazione (sentenza 3 agosto 2020, n. 23474) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente i giudici di merito non avevano valutato l’incompatibilità con il regime detentivo in ragione della grave malattia psichiatrica da cui il detenuto era affetto – nel richiamare quanto deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 99 del 19 aprile 2019, ha diversamente affermato che, in sede di valutazione giudiziario, particolare rilievo deve essere attribuito al dato relativo alla incidenza sulle condizioni psichiche della protrazione della detenzione, a quello attinente agli interventi terapeutici non efficacemente esperibili all’interno del carcere e, infine, a quello concernente la attuale pericolosità sociale.
L’articolo approfondisce il tema delle scelte di fronte alle quali si trova spesso il difensore: la gestione del profilo mediatico, la scelta dei riti, le eccezioni defensive, i gravami, la collaborazione dell’assistito. Invero, nel nuovo processo accusatorio, al fianco dei diritti si colloca un impegno professionale dell’avvocato che richiede un alto profilo di professionalità con ricadute sugli esiti del processo stesso.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, nel sovvertire l’esito assolutorio del primo giudizio, aveva condannato un extracomunitario per il reato edilizio di cui all’art 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, perché, quale legale rappresentante di un’associazione, locataria di un immobile, l’aveva utilizzato difformemente alla destinazione d’uso di negozio, adibendolo a luogo di assembramento per la celebrazione dei riti islamici, in assenza del permesso a costruire, la Corte di Cassazione (sentenza 31 luglio 2020, n. 23420) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui l’Associazione usava i locali per tutte le attività sociali, mentre la preghiera pubblica era un’attività secondaria ed occasionale il venerdì, difettando qualsiasi stabilità nell’utilizzo di quell’immobile come luogo di culto – nel richiamare un importante precedente della stessa Cassazione di appena un anno fa, ha affermato che non basta a configurare il mutamento della destinazione d’uso la semplice riunione in preghiera in un giorno della settimana, poiché di uso incompatibile o difforme può parlarsi se l’attività di preghiera non sia riservata solo ai membri dell’associazione o se il fine religioso rivesta carattere di prevalenza nell’ambito degli scopi statutari o effettivamente perseguiti da parte dell’associazione.
La nuova legge 14 agosto 2020, n. 113 introduce un sistema complesso che dovrebbe inoltre consentire l’ampliamento delle misure di prevenzione e di protezione a tutela dei lavoratori esercenti professioni sanitarie e socio-sanitarie, rafforzando la tutela penalistica ed istituendo un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.
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