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Con la sentenza n. 27104 del 2020, le sezioni unite penali della Corte hanno dato risposta al quesito “se, in tema di misure caute/ari personali, nel caso di giudizio di rinvio a seguito di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura, il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti, previsto per la decisione dall’art. 311, comma 5 – bis , decorra dalla data dell’arrivo alla cancelleria del tribunale o alla cancelleria della sezione del riesame del fascicolo relativo al ricorso per cassazione, comprendente la sentenza rescindente e gli atti allegati, ovvero dalla data in cui il tribunale riceva nuovamente dall’autorità giudiziaria procedente gli atti ad essa richiesti a norma dell’art. 309, comma 5, c.p.p.”.
Segnaliamo la sentenza n. 16458 del 18 febbraio 2020 (dep. 29 maggio 2020) della Terza sezione della Corte di cassazione. La pronuncia, che a nostro parere merita di essere criticamente attenzionata, correla la valenza probatoria degli accertamenti e delle valutazioni compiute dal consulente tecnico del pubblico ministero al fatto che questi – al pari del p.m. (v. art. 358 c.p.p.) – non sia “portatore di interessi di parte”. Ebbene, pur senza soffermarsi sull’effettività pratica del richiamato art. 358 c.p.p. ed evitando altresì di discorrere intorno all’obbligo di verità del consulente nominato dalla parte (sia essa pubblica o privata) rispetto a quanto è previsto ex lege per il perito, può osservarsi che il ragionamento compiuto dai giudici di legittimità è – a monte – logicamente fallace. Sul punto, infatti, incorre quantomeno nella fallacia del non sequitur (o, più comunemente, del post hoc ergo propter hoc), poiché il valore probatorio degli argomenti si misura sulla loro capacità ricostruttiva e quest’ultima non necessariamente discende dal ruolo che ricopre chi se ne fa portavoce o dalla provenienza delle affermazioni da un ambiente (quello pubblico) piuttosto che da un altro (quello privato; o viceversa).
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato il provvedimento con cui il GIP aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei riguardi di un medico ospedaliero e dell’ex coniuge del medesimo, essendo indiziato il medico dei reati di peculato, truffa aggravata ai danni dello Stato, abuso di ufficio e false attestazioni o certificazioni, la Corte di Cassazione (sentenza 8 settembre 2020, n. 25427) – nell’accogliere, per quanto qui di interesse, la tesi difensiva, secondo cui censurabile doveva ritenersi, in quanto apparente, la motivazione con cui si era ritenuto di sequestrare il denaro sul conto corrente bancario cointestato – ha infatti affermato che il sequestro totalitario finalizzato alla confisca “diretta” del denaro giacente sul conto corrente cointestato può essere disposto non sulla base di meccanismi presuntivi, ma a seguito di una verifica, anche solo a livello indiziario, che il conto sia alimentato solo da somme dell’indagato. In mancanza di tale elemento, il sequestro può essere disposto solo sulla parte del denaro “riconducibile”, proveniente dall’indagato: la riferibilità, in tutto o in parte, del denaro all’indagato deve però essere oggetto di accertamento, seppure a livello indiziario, da parte del pubblico ministero che chiede il sequestro totalitario o parziale delle somme.
Con la sentenza n. 23820/2020, la Prima Sezione della Cassazione penale si è occupata del tema dell’invio di materiale giudiziario dal difensore all’assistito ristretto in regime di 41-bis ord. penit.: secondo la Cassazione è legittimo il provvedimento di trattenimento del Magistrato di Sorveglianza nel caso di mancata autenticazione dell’atto da parte del difensore, anche se si tratta di sentenza che interessa l’assistito (e non si riferisce a terzi).
Pronunciandosi su un caso “ucraino” in cui si discuteva della legittimità delle decisioni assunte dall’autorità giudiziaria del suo paese di arrestarlo e di sottoporlo a custodia cautelare in quanto sospettato di aver preso parte ad un attacco terroristico in Odessa nell’anno 2015, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha, all’unanimità (sentenza 17 settembre 2020, n. 58444/15): 1) escluso che vi fosse stata una violazione dell’articolo 5 §§ 2 e 3 (diritto alla libertà e alla sicurezza) quanto alle denunce del ricorrente per non essere stato informato tempestivamente dei motivi del suo arresto e per non essere stato rilasciato su cauzione, nonostante fosse previsto dalla legge, perché accusato di reati di terrorismo; 2) accertato due violazioni dell’articolo 5 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo perché l’arresto del ricorrente era stato effettuato in assenza di un precedente provvedimento di un giudice e non era stato effettivamente iscritto fino al giorno successivo; 3) accertato una violazione dell’articolo 6 § 2 (presunzione di innocenza) in quanto l’ordinanza di custodia cautelare inizialmente emessa nei suoi confronti lo aveva indicato come colpevole di un reato particolarmente “grave” mentre, all’epoca, egli era semplicemente un sospettato e non era stato condannato per alcun reato di terrorismo. La Corte di Strasburgo ha ritenuto in particolare che, nelle circostanze specifiche del caso concreto, i giudici ucraini avevano indicato sufficienti motivi a sostegno della sua custodia cautelare, dato che egli era stato sospettato di aver commesso un attentato dinamitardo in un momento di grande tensione a Odessa ed in un contesto che vedeva coinvolti anche altri imputati in precedenti casi di notevole importanza, e che erano fuggiti una volta rilasciati. Tuttavia, la Corte EDU ha rilevato con soddisfazione che, da allora, la Corte costituzionale dell’Ucraina aveva deciso di dichiarare incostituzionale la legge sulla cauzione, invocata nel caso del ricorrente, che in alcuni casi aveva limitato la possibilità dei tribunali nazionali di emanare ordini di detenzione adeguatamente motivati.
In tema di reati contro il patrimonio, l’aggravante della violenza, integrante la circostanza di cui all’art. 625, n. 2), c.p., si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il furto, manomette l’opera dell’uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un’attività di ripristino; essa, invece, non è configurabile ove l’energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione ma si risolve in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, a seguito dei quali cui sia necessaria un’opera di ripristino (Cassazione penale, sezione V, sentenza 7 settembre 2020, n. 25211).
In caso di gestione non autorizzata di rifiuti, il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non comporta la revoca della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, disposta a norma dell’art. 260 – ter, co. 5, d.lgs. n. 152 del 2006, atteso che per l’adozione della misura ablatoria non è richiesta necessariamente la pronuncia di una sentenza di condanna e, del resto, l’applicazione della causa di non punibilità dell’art. 131-bis, c.p., non esclude la rilevanza penale del fatto ma ne attesta solo il profilo di particolare tenuità (Cass. pen. sez. III, 2 settembre 2020, n. 24974)
Con la sentenza n. 23819/2020, la Prima Sezione della Cassazione si è occupata del tema dei colloqui “a distanza” per i detenuti al regime del 41-bis ord. penit.: secondo la Cassazione, nelle situazioni di impossibilità o di gravissime difficoltà oggettive allo svolgimento del colloquio visivo, l’Amministrazione penitenziaria è tenuta ad assicurare il diritto al colloquio, con modalità alternative, anche tramite l’ausilio delle video-chiamate.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello aveva confermato la decisione del Tribunale, che aveva condannato l’imputato per il concorso in un tentativo di falso per induzione in atto pubblico, per avere suggerito, in collegamento via cellulare con il coimputato, le risposte che quest’ultimo doveva rendere ai test per la prova teorica finalizzata al conseguimento della patente di guida, senza riuscite nell’intento per cause indipendenti dalla propria volontà, la Corte di Cassazione (sentenza 3 settembre 2020, n. 25027) – pur accogliendo la tesi difensiva, secondo cui, il fatto avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie (speciale rispetto al falso ideologico per induzione), di cui alla I. 19 aprile 1925, n. 475 – ha riqualificato giuridicamente il fatto, rilevando che quest’ultimo rientrasse giuridicamente nell’ipotesi di cui all’art. 2, l. citata, posto che il “procurare lavori”, cui si riferisce la norma, può consistere anche nel fornire oralmente al candidato, che debba affrontare la prova scritta l la risposta alle domande, sì da consentirgli il confezionamento di una prova presentata come propria, la cui paternità, invece, non gli appartiene.
In materia di rinuncia alla sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 2, comma 2, lett. g) n. 2, d.l. 8 marzo 2020, n. 11, la mera presentazione della richiesta di riesame durante il periodo coperto dalla sospensione ex lege dei termini processuali non costituisce implicita rinuncia alla sospensione dei termini processuali disposta dallo stesso decreto legge, essendo, a tal fine, necessario che la parte, anche tramite il patrocinatore, richieda “che si proceda” in modo espresso e contestualmente alla proposizione del ricorso ex art. 309 c.p.p. (Cass. pen. sez. VI, sentenza 2 settembre 2020, n. 25015).
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