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In tema di reati antidoping, è rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 586-bis, comma 7, c.p., introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, nella parte in cui – sostituendo l’art. 9, comma 7, I. 14 dicembre 2000, n. 376, abrogato dall’art. 7 comma 1, lett. n) del medesimo d.lgs. n. 21 del 2018 – prevede il “fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti” (Cassazione penale, sezione III, sentenza 21 settembre 2020, n. 26326).
In caso di contestazione per il reato di omessa assistenza a seguito di incidente stradale con lesioni, può essere riconosciuta la particolare tenuità del fatto, dovendo valutare soprattutto l’entità delle riportate dalla persona offesa, al comportamento dell’accusato ed alla circostanza che la persona offesa fosse comunque assistita da altri soggetti dopo l’incidente. È quanto affermato dalla Cassazione penale con sentenza 1 ottobre 2020, n. 27241.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale, nell’accogliere la sentenza di patteggiamento, aveva applicato nei confronti di un imputato la pena concordata, disponendo, altresì, la confisca del denaro sequestratogli, la Corte di Cassazione (sentenza 17 settembre 2020, n. 26157) – nel disattendere, per quanto qui di interesse, la tesi difensiva, secondo cui il giudice di merito avrebbe errato nel disporre la confisca del denaro, in quanto erroneamente ritenuta provento di spaccio – ha infatti affermato che legittimamente è disposta la confisca del denaro, ritenuto come profitto del reato, ove la stessa non riguardi la ipotesi di illecita detenzione di stupefacenti, ma quella di cessione a terzi, soprattutto ove la stessa sia confortata dal rinvenimento nella disponibilità del reo dello strumentario tipico dello spacciatore (materiale per la pesatura delle sostanze; block-notes con annotati numeri e cifre, verosimilmente riferibili alle cessioni), essendo in questo caso la confisca del denaro del tutto congrua e non manifestamente illogica.
La Cassazione, con la sentenza n. 26321/2020, ha stabilito che il “giuoco delle tre campanelle” (ovvero “delle tre carte” o come altrimenti esso viene definito in funzione del corredo strumentale a disposizione del soggetto che lo esercita) non costituisce giuoco d’azzardo perché è soprattutto un giuoco di abilità e l’incidenza della sorte riveste un ruolo di minimo rilievo.
In tema di reati contro la persona, integra sicuramente l’aggravante dei futili motivi la condotta di chi reagisca ad un litigio provocato da ragioni di gelosia del proprio partner nei suoi confronti con estrema, sproporzionata violenza ed una ripetuta volontà di colpire e ledere l’altro inerme, solo per controbattere alle sue rivendicazioni sentimentali (Cassazione penale, sez. V, sentenza 11 settembre 2020, n. 25940).
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale aveva assolto per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis, c.p., una donna dall’accusa di aver dichiarato falsamente in un atto notorio depositato presso un istituto scolastico, che la iscrizione del proprio figlio minorenne era stata fatta d’accordo con il marito, la Corte di Cassazione (sentenza 11 settembre 2020, n. 25943) – nell’accogliere la tesi del Pubblico Ministero che aveva presentato ricorso per cassazione contro la sentenza assolutoria, secondo cui erroneamente il giudice di merito aveva assolto la donna ritenendo che la minima offensività dell’episodio derivava dalle modalità della condotta, occorsa in un quadro di conflittualità fra i due genitori – ha diversamente affermato che doveva escludersi la correttezza della pronuncia assolutoria per particolare tenuità del fatto, atteso che la stessa descrizione del medesimo palesava al contrario il chiaro intento di mendacio perseguito dall’imputata, pienamente realizzato e reso ancor più grave dalla circostanza di involgere gli interessi di un figlio di ancor tenera età.
Con la sentenza n. 27326 del 2020, le sezioni Unite penali della Corte hanno dato risposta al quesito se, in tema di violenza sessuale, l’abuso di autorità di cui all’art. 609-bis, comma 1, c.p. presupponga nell’agente una posizione autoritativa tipo formale e pubblicistico o, invece, possa riferirsi anche a poteri di supremazia di natura privata di cui l’agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato il provvedimento di sequestro probatorio disposto dal PM che aveva interessato numerosi semi di cannabis e stecche di sigarette contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana, la Corte di Cassazione (sentenza 17 settembre 2020, n. 26157) – nel disattendere, per quanto qui di interesse, la tesi difensiva, secondo cui i giudici di merito avrebbero errato nell’interpretare le norme in materia di istigazione, contestando i criteri utilizzati per la decisione – ha infatti affermato che è ravvisabile nella condotta di chi mette in commercio semi di cannabis, corredandoli di un manuale per la coltivazione, un nesso ideologico e programmatico idoneo ad attribuire in modo inequivoco, in capo al venditore, l’attività di commercializzazione di semi e la coeva esternalizzazione di un messaggio indirizzato agli acquirenti del prodotto, in termini di istigazione alla commissione di illeciti.
In tema di responsabilità penale, integra il delitto previsto dall’art. 615-ter c.p. la condotta di colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto, violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso, rimanendo, invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l’ingresso nel sistema (Cass. pen. sez. V, 11 settembre 2020, n. 25944)
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza di patteggiamento con cui il tribunale, nell’applicare al reo la pena in relazione al reato di riciclaggio, aveva disposto contestualmente la confisca per equivalente nei limiti delle somme di rapporti bancari e/o i beni mobili ed immobili appartenenti all’imputato fino alla concorrenza della somma di 190mila euro circa, la Corte di Cassazione (sentenza 9 settembre 2020, n. 25609) – nell’accogliere, per quanto qui di interesse, la tesi difensiva, secondo cui il profitto del reato ascritto era stato impiegato esclusivamente per acquistare un bene immobile e, che, dunque, non era stata eseguita a verifica della preventiva confiscabilità “diretta” – ha infatti affermato che è illegittima la confisca per equivalente dei beni mobili ed immobili del reo prima di disporre in via prioritaria, o quantomeno tentare, la confisca diretta del profitto del reato, potendosi ordinare la confisca di valore soltanto all’esito dell’acclarata impossibilità di procedere all’ablazione in forma specifica.
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