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Per giudicare della eventuale particolare tenuità del fatto il giudice deve procedere ad una valutazione di tutti gli elementi del fatto, dando a ciascuno di essi un adeguato significato nella ricostruzione della gravità dell’accaduto. In particolare, con riferimento al reato di oltraggio a pubblico ufficiale, la particolare tenuità del fatto va riconosciuta o esclusa considerando la gravità delle accuse mosse al pubblico ufficiale, dovendosi anche valutate l’insistenza e la reiterazione delle stesse (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 8 ottobre 2020, n. 28111).
La Cassazione penale, con sentenza della sez. feriale del 5 ottobre 2020 n. 27537, ribadisce il principio secondo cui raccogliere frutti in un fondo altrui quando il raccolto non è ancora iniziato od è ancora in atto integra il reato di furto aggravato dall’esposizione alla pubblica fede e non già il meno grave reato di spigolamento abusivo.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un uomo, imputato del reato di stalking ai danni dell’ex coniuge, la Corte di Cassazione (sentenza 21 settembre 2020, n. 26348) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente la Corte di Appello aveva avallato la decisione con cui il giudice di primo grado aveva acquisito al fascicolo del dibattimento le querele sporte dalla parte offesa, ritenendone legittima l’acquisizione anche dopo la chiusura dell’istruttoria dibattimentale, al momento della discussione finale – ha infatti ribadito che la mancata acquisizione, “ab initio”, al fascicolo delle indagini preliminari della prova dell’effettiva sussistenza della querela non comporta l’invalidità o l’inutilizzabilità degli atti compiuti e del conseguente esercizio dell’azione penale, in quanto i documenti necessari alla verifica della procedibilità possono essere acquisiti in ogni stato e grado del giudizio di merito, senza che ne derivi un nocumento al diritto di difesa, potendo l’imputato chiedere l’immediata declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 1, e dovendo il giudice verificare, in tal caso, se la condizione di procedibilità sussista effettivamente.
Pronunciandosi su un caso “croato” in cui si discuteva della legittimità della decisione dell’autorità giudiziaria penale che aveva respinto la richiesta di “bis in idem” avanzata dal ricorrente, per essere stato condannato penalmente per aver causato un incidente dovuto alla velocità eccessiva, condotta per la quale era già stato sanzionato amministrativamente, la Corte EDU ha escluso, all’unanimità (sentenza 8 ottobre 2020 n. 67334/13), la violazione dell’articolo 4 del protocollo n. 7 (diritto a non essere processato e punto due volte), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il caso era stato originato dalla denuncia del ricorrente secondo cui egli era stato processato e punito due volte per il medesimo fatto, afferente alla violazione della norma in tema di circolazione stradale. In particolare, egli era stato sanzionato per la prima volta all’esito di un procedimento riguardante l’infrazione per eccesso di velocità e, successivamente, condannato all’esito di un procedimento penale che era stato avviato nei suoi confronti per aver provocato un incidente stradale mortale. Gli era stata inflitta una multa nel primo procedimento ed era stato invece condannato alla pena della reclusione nel secondo procedimento. Secondo la Corte, gli obiettivi della sanzione, sulla cui base erano indirizzati i diversi aspetti della stessa condotta, dovevano essere considerati nel loro complesso. Nel caso del ricorrente, tali obiettivi erano stati realizzati attraverso due procedimenti complementari, sufficientemente collegati nella sostanza e cronologicamente, così da poter essere considerati come parte di un sistema integrato di sanzioni ai sensi della legge croata in caso di mancato rispetto delle norme della sicurezza nella circolazione stradale la cui violazione, di conseguenza, aveva causato un incidente mortale. La Corte di Strasburgo, pertanto, non ha riscontrato alcun abuso del diritto dello Stato di infliggere una doppia sanzione nei confronti del ricorrente. Né era possibile concludere che il ricorrente avesse subito alcun pregiudizio sproporzionato risultante dalla duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni.
La sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 28 gennaio 2020, n. 195, consente di ripercorrere i tratti strutturali del delitto c.d. di plagio letterario e conduce alla conclusione che la copiatura da un sito internet di un parere o di altro elaborato integra il reato di presentazione come proprio di un lavoro altrui, di cui all’art. 1 della legge 19/04/1925, n. 475, salvo che al di fuori di una pedissequa, consistente e non marginale copiatura tout court dell’opera altri, l’elaborato si presenti, nonostante la riproposizione di considerazioni altrui, non già come un apporto totalmente acritico e privo di genuinità, ma quale frutto del proprio pensiero, esprimendo quanto meno uno sforzo di ripensamento di problematiche altrui.
La Consulta, con ordinanza 9 ottobre 2020, n. 210, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 167 del c.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione dal Tribunale ordinario di Lecce.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il Tribunale per il riesame aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’ordinanza che aveva applicato ad un indagato la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo tempestivo l’avviso dell’interrogatorio di garanzia notificato al difensore il giorno prima del compimento dell’atto, la Corte di Cassazione (sentenza 21 settembre 2020, n. 26343) – nel rigettare la tesi difensiva, secondo cui l’avviso dell’interrogatorio di garanzia notificato al difensore 24 ore prima del compimento dell’atto non aveva consentito l’esercizio del diritto di difesa, tenuto conto che l’interrogatorio si svolgeva a 600 km. di distanza dal luogo in cui il difensore aveva lo studio – ha invece affermato che dovendosi valutare la effettività delle garanzie difensive esercitabili attraverso l’interrogatorio di garanzia con riguardo alla particolare funzione dell’atto (che è quella di consentire un immediato contatto tra la persona privata della libertà ed il giudice che ha emesso la misura sulla base di atti (di regola) non formati in contraddittorio) e non essendovi una disciplina specifica in ordine al termine che deve intercorrere tra l’avviso dell’atto ed il suo compimento, la effettività delle predette garanzie difensive deve essere valutata con riguardo alle circostanze del caso concreto, che devono essere apprezzate con l’obiettivo di verificare se il difensore abbia avuto possibilità di esercitare il suo mandato.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui la Corte di Appello, quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità o di revoca previa sospensione dell’ingiunzione a demolire emessa a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza con cui la stessa Corte di appello aveva condannato l’istante alla sanzione accessoria della demolizione dell’immobile abusivamente edificato e oggetto della medesima sentenza sopra indicata, la Corte di Cassazione (sentenza 21 settembre 2020, n. 26334) – nel rigettare la tesi difensiva, secondo cui la sanzione demolitoria disposta dal giudice doveva essere ritenuta estinta per decorso del tempo, essendosi l’autorità giudiziaria astenuta per 17 anni dal prendere misure al fine di eseguire l’ordine di demolizione divenuto definitivo -, ha infatti ribadito che, dovendosi escludere la natura sanzionatoria penale dell’ordine di demolizione, si tratta di sanzione amministrativa che, in quanto tale, è insensibile all’inefficacia dell’ordine medesimo per il decorso del tempo.
La questione esaminata dalla Suprema Corte con la sentenza n. 26766/2020, nelle sue delicatezza e complessità, offre lo spunto per riflettere sulla “capienza” della nozione di intercettazione o, altrimenti, sulla necessità della costruzione di una nozione “post-moderna” di essa, ossia raccordata ai confini sempre più estesi che l’incessante e rapida evoluzione tecnologica traccia rispetto all’efficacia intrusiva dei – a loro volta sempre più diffusi, disponibili e estremamente maneggevoli – moderni mezzi di captazione.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame, nel respingere l’appello cautelare presentato nell’interesse di un uomo contro l’ordinanza con la quale il GUP aveva a sua volta rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare applicatagli per il reato di stalking (il divieto di dimora in un determinato Comune) con altra meno afflittiva, la Corte di Cassazione (sentenza 17 settembre 2020, n. 26222) – nel disattendere, per quanto qui di interesse, la tesi difensiva, secondo cui il giudice della cautela avrebbe replicato l’errore di “ultrapetizione” già commesso dal GIP quando aveva applicato all’indagato il divieto di dimora nello stesso Comune, perché tale misura recava in sé anche l’ulteriore aggravio dell’impossibilità di accedere alla propria abitazione – ha infatti affermato che non incorre in alcun vizio di ultrapetizione né viola l’art. 291, c.p.p., il giudice che, applicando ad un indagato la misura cautelare del divieto di dimora in un determinato Comune in cui egli ha anche la propria abitazione, impedisca allo stesso, quale conseguenza naturale della misura, anche di accedervi, ciò in quanto tale vizio è ravvisabile solo nel caos in cui il giudice della cautela applichi una misura cautelare più grave di quella richiesta dal PM.
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