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Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto il reclamo in tema di trattenimento della corrispondenza introdotto da un detenuto in regime di “carcere duro”, la Corte di Cassazione (sentenza 21 maggio 2020, n. 15624) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui sarebbero stati lesi i principi costituzionali in tema di libertà e segretezza delle comunicazioni – ha diversamente ribadito il principio secondo cui il potere del magistrato di sorveglianza di disporre il trattenimento della corrispondenza indirizzata al detenuto sottoposto al regime speciale di cui all’art. 41-bis, L. 26 luglio 1975 n. 354, è diretto ad evitare pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, indipendentemente dalla commissione di fatti integranti reato, ben potendo il pericolo derivare anche da condotte che non hanno raggiunto la soglia della punibilità o che non sono specificamente previste come reato dalla legge penale.
In tema di reati edilizi, l’autore materiale della contravvenzione di costruzione abusiva (art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), va individuato in colui che, con propria azione, esegue l’opera abusiva, ovvero la commissiona ad altri, anche se difetti della qualifica di proprietario del suolo sul quale si è edificato, mentre il semplice comportamento omissivo dà luogo a responsabilità penale solo se l’agente aveva l’obbligo giuridico di impedire l’evento, obbligo che certamente non sussiste in capo al nudo proprietario dell’area interessata dalla costruzione, non essendo esso sancito da alcuna norma di legge (Cass. pen. sez. III, sentenza 25 maggio 2020, n. 15760).
L’ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato è irrevocabile e la giurisprudenza è costante nel ritenere che le ipotesi previste dall’art. 441 bis c.p.p. sono tassative. Non costituisce eccezione al principio di irrevocabilità del rito neppure l’ipotesi in cui la richiesta dell’imputato sia stata tardiva (Cass. pen., sez. II, sentenza 10 aprile 2020, n. 13969).
All’esame dei giudici di legittimità il caso dell’imputato rinviato a giudizio dal giudice nei cui confronti è poi stata accolta l’istanza di ricusazione. La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza della sez. I del 30 marzo 2020 n. 10818.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva respinto l’istanza dell’indagato contro il provvedimento del GIP che gli aveva applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora per il delitto di inquinamento ambientale, per aver pescato abusivamente, con metodo di raccolta distruttivo del substrato roccioso, poco meno di 1 kg di corallo rosso Mediterraneo (Corallium rubrum), la Corte di Cassazione (sentenza 21 maggio 2020, n. 15596) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui non poteva sostenersi che il prelievo di circa 900 grammi di corallo rosso integrasse gli estremi del predetto delitto, dovendosi ritenere invece applicare quanto previsto dal decreto direttoriale emesso dal direttore generale del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 26287 del 21 dicembre 2018 per il caso di pesca del corallo in assenza di licenza – ha diversamente affermato il principio secondo cui, da un lato, le condotte di deterioramento o compromissione del medesimo bene ambientale integrano singoli atti di un’unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione, sino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili, o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo reato di disastro ambientale di cui all’art. 452 quater c.p.; dall’altro, che il richiamato decreto direttoriale prevedendo che «salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori alle disposizioni del presente decreto saranno sanzionati ai sensi del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4; omissis», risolve il problema posto dall’indagato, non essendovi dubbio circa l’applicabilità della fattispecie delittuosa prevista dall’art. 452 bis c.p.
Pronunciandosi su un caso “tedesco” in cui si discuteva della legittimità dell’ordine impartito dalla polizia tedesca nei confronti di un soggetto, indagato per ricettazione di merce rubata, di acquisire anziché i suoi dati identificativi classici, solo i dati personali caratterizzanti (impronte digitali, impronte del palmo di una mano, tatuaggi esistenti sul corpo), la Corte EDU, ha escluso, all’unanimità, che vi fosse stata la violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La vicenda riguardava un ordine della polizia di raccogliere informazioni per identificare il ricorrente, come ad esempio fotografie del viso e del corpo, compresi possibili tatuaggi, nonché impronte digitali del palmo della mano e delle dita. Il ricorrente si era lamentato che l’ordine della polizia di raccogliere i dati di identificazione aveva violato i suoi diritti tutelati dall’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e corrispondenza) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte EDU (sentenza 11 giugno 2020 n. 74440/17), nel disattendere la tesi del ricorrente, ha ritenuto non solo che l’acquisizione di tali dati identificativi riguardanti la sua descrizione fisica fosse meno invadente rispetto alla conservazione di una fotografia, ma anche che la conservazione di tali dati fosse parimenti meno invasiva rispetto ai campioni “cellulari” ed ai profili del DNA. Legittima è stata poi ritenuta l’interpretazione fornita dai giudici tedeschi circa la liceità della acquisizione e conservazione di tali dati identificativi, in quanto frutto di una valutazione individualizzata in ordine alla probabilità che il ricorrente potesse essere sospettato nuovamente di aver commesso un reato, valutazione basata sulla natura, sulla gravità e sul numero di reati per i quali egli era stato precedentemente condannato. Sul punto, i giudici europei hanno rilevato che il ridotto arco temporale “futuro” che questa valutazione prevedeva (cinque anni), unitamente alla possibilità di un controllo giurisdizionale, escludevano qualsiasi rischio di protezione insufficiente contro l’accesso non autorizzato o la diffusione dei dati. In definitiva, dunque, la durata limitata ed il limitato effetto della conservazione dei dati sulla vita quotidiana del ricorrente costituivano sufficienti garanzie per escludere la violazione dell’art. 8 CEDU.
La Corte costituzionale, con sentenza 29 maggio 2020 n. 102, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 574-bis, comma 3, c.p., nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all’estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporre la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato quella di primo grado, che aveva condannato un imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, la Corte di Cassazione (sentenza 19 maggio 2020, n. 15407) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui illegittimo era stato il rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento di salute dell’imputato, gravemente malato, ma ciononostante ritenuto non assolutamente impedito a presenziare in udienza in seguito agli accertamenti medici disposti con visita fiscale – ha diversamente affermato il principio secondo cui l’impedimento a comparire dell’imputato previsto dall’art. 420-ter c.p.p. concerne non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi attivamente e dignitosamente per l’esercizio del diritto costituzionale di difesa, ma tale impedimento non può derivare automaticamente dall’esistenza di una patologia più o meno invalidante, bensì deve necessariamente determinare un’impossibilità effettiva, assoluta, e perciò legittima, a partecipare all’udienza, riferibile ad una situazione non dominabile nè contenibile dall’imputato, oltre che a lui non ascrivibile, per consentire il necessario bilanciamento con il principio di ragionevole durata del processo.
In relazione al Coronavirus, si è appreso dai media che una società cinese certificava mascherine illecitamente: è quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Torino al termine di un’operazione che ha portato alla denuncia di tre persone per frode in commercio e al sequestro di 10.000 dispositivi medici. L’articolo si sofferma sugli attuali problemi interpretativi posti dal reato di frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.), letto attraverso le più recenti sentenze di legittimità e di merito.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato quella di primo grado, che aveva condannato una donna per il reato di detenzione illegale di due fucili da caccia e del relativo munizionamento, la Corte di Cassazione (sentenza 15 maggio 2020, n. 15199) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui l’aver accettato con beneficio di inventario l’eredità del marito determinava che i due patrimoni, il suo e quello del coniuge defunto, restassero separati, ciò in ogni caso incidendo sulla sussistenza del dolo richiesto per punire l’autore del fatto – ha diversamente riaffermato il principio secondo cui, da un lato, non basta la sola accettazione con beneficio di inventario a sollevare l’erede dagli obblighi specifici e ulteriori che gli derivano dalle caratteristiche di quei beni, compresi nella successione, in ragione del rapporto materiale di disponibilità delle armi che, comunque, si genera e, dall’altro, che laddove la donna avesse ignorato l’obbligo di denuncia o non avesse conosciuto i doveri che gravano sul soggetto (anche iure ereditario) che entra nella disponibilità delle armi, si sarebbe comunque generato un errore su norma penale o su disposizione “strutturalmente” implicata da essa, che ne connota la tipicità, e che risulta ininfluente, ai sensi dell’art. 5 c.p.
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